CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 201 CdS
Notificazione delle violazioni

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 384, art. 385 e art. 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
   1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
      a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
      b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
      c) sorpasso vietato;
      d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
      e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
      f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni;
      g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;
      g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
      g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
   1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
   1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
   1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193.
   2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
   2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
   3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
   4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
   5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
   5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

 

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OSSERVAZIONI

* Il termine di notifica di 90 giorni dall'accertamento della violazione, entro il quale il verbale di contestazione deve essere consegnato all'obbligato in solido, si interrompe quando l'organo accertatore deposita il verbale all'incaricato del servizio postale, e non quando il verbale è materialmente notificato al destinatario.
* La notifica di una violazione amministrativa (anche accessoria, quale provvedimento di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e sospensione della carta di circolazione) contenuta nel codice della strada può anche essere delegata ad uno degli organi indicati nell'art. 12 del C.d.S. (avuto riguardo degli eventuali limiti delle proprie competenze territoriali per taluni di questi), alla luce di quanto indicato all'art. 201, comma 3 dello stesso codice che, testualmente, recita "Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, ... Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione".
* La prevenzione e l'accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (ove previsto) possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3 del C.d.S., anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade (art. 176, comma 11 del C.d.S.).
* La violazione contestata oralmente dal pubblico ufficiale fuori dal proprio servizio al trasgressore, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni, procedendo alla successiva (intesa come accertamento della violazione già contestata oralmente) contestazione differita, deve ritenersi legittima ed immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale, per validi motivi da indicare dettagliatamente nelle note dello stesso, non avvenga nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20529 del 29/09/2020).
* In caso di violazione commessa da conducente non anche unico proprietario del veicolo, intestato a più soggetti, al fine di tutelarsi in caso di mancato pagamento della violazione da parte del trasgressore, è opportuno che il verbale di contestazione (ed eventualmente anche quelli di fermo o di sequestro) sia - a sua volta - notificato ad ogni singolo soggetto a cui in veicolo risulti intestato.
 In caso di più pagamenti della violazione avvenuti da parte dei comproprietari, le somme versate in eccesso saranno restituite (detratte le spese) alle parti.
* Non è possibile procedere alla contestazione differita delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo "targa system" poiché, a tutt'oggi, tale apparecchio non risulta aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica da parte del competente Ministero per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate.
 Alla luce di quanto sopra, detto dispositivo serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), costituendo un semplice supporto per l'Operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola (Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019 - Richiesta chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati).
* Pur non essendo vincolato a termini di legge in quanto costituisce atto autonomo rispetto alla violazione commessa, l'invito o l'ordine rivolto al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione per procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, è da escludersi quando la notifica della violazione iniziale avvenga tardivamente, poiché la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, alla luce del fatto che, col trascorrere del tempo, i ricordi diventano evanescenti (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 7003 del 11/04/2016).
* In caso di impossibilità a notificare la violazione all'obbligato in solido tra i soggetti indicati nell'art. 196 del c.d.s. quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. a causa dell'intervenuta variazione di residenza, o perché diverso da quello indicato dalla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente, sarà necessario provvedere nuovamente alla notifica del verbale al nuovo indirizzo accertato.
* La notifica a persona giuridica del verbale di contestazione per infrazione al C.d.S. segue la procedura indicata all'art. 145 del c.p.c. (Notificazione alle persone giuridiche) che, in via principale, testualmente recita "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.".
* In caso di impossibilità a notificare la violazione all'obbligato in solido tra i soggetti indicati nell'art. 196 del c.d.s. quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. per irreperibilità, sarà necessario instaurare la procedura di notifica per irreperibilità del destinatario prevista dall'art. 140 del c.p.p. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), attraverso il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, attraverso l'affissione del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
* Qualora il conducente del veicolo, autore della violazione, è anche unico proprietario del veicolo (e quindi è anche obbligato in solido), rifiuti di firmare e ritirare copia del verbale di contestazione, non si concretizza l'invalidità dell'atto e, quindi, non è necessario procedere alla sua notifica, ma è necessario evidenziare sul verbale di contestazione il doppio rifiuto.
* In tema di accertamento, contestazione e notificazione di una violazione, nessuna norma contenuta nel codice della strada o nella Legge n. 689/1981 impone che una nuova violazione (es.: art. 180, comma 8), derivante da una precedente violazione (es.: art. 180, commi da 1 a 5 e comma 7) già contestata o notificata da un operante, debba essere necessariamente redatta o contestata dallo stesso originario operante.
* Un dispositivo omologato per effettuare accertamenti da remoto per la rilevazione degli accessi di veicoli sulle corsie e/o sulle strade riservate senza obbligo di contestazione immediata non è idoneo a rilevare anche le infrazioni per il divieto di transito di veicoli di lunghezza superiore a quella indicata dal divieto poiché tale fattispecie è diversa dall'accesso sulle corsie e/o sulle strade riservate.
 Pur essendo stato previsto tale dispositivo (art. 201, comma 1-bis, lettera g del C.d.S.), non è stato ancora normato da apposito e prescritto regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisca le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo.
* In caso di contestazione immediata (o notifiche) di violazioni amministrative contenute nel C.d.S. accertata a seguito di incidente stradale con esito mortale alla parte che è stata causa (o concausa) del sinistro, in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 221 dello stesso C.d.S. (Connessione obiettiva con un reato), nelle note del verbale di contestazione va chiaramente indicato che il ricorso avverso la violazione deve essere presentato al giudice penale competente nei termini indicati dallo stesso C.d.S., sussistendo connessione con il reato di omicidio stradale.
* Al termine della contestazione di una violazione ad uno dei disposti contenuti nel C.d.S., il rifiuto di sottoscrivere il verbale da parte del trasgressore (ma con ritiro della copia da parte dello stesso), non necessita di alcun adempimento successivo da parte dell'organo procedente. Il rifiuto di ritirare il verbale di contestazione, invece, comporta sempre la notifica dello stesso anche al trasgressore.
 In entrambi i casi è opportuno menzionare sul V.d.C. la decisione assunta dal trasgressore.
* In caso di veicolo in sosta irregolare che espone targa prova, anche se nell'Accertamento di Infrazione andranno indicate sia la targa di prova che quella di immatricolazione del veicolo, ai fini della contestazione della violazione la stessa dovrà essere notificata al solo titolare della targa prova.
* L'illegittimità del verbale di contestazione notificato (all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento) oltre i termini indicati nell'art. 201, comma 1 del C.d.S. non è automatica, ma deve essere dichiarata tale soltanto a seguito di ricorso proposto al Prefetto e/o al giudice di pace.
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 (Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata), all'art. 3 (Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC) testualmente recita "La notificazione dei verbali di contestazione, (...) si effettua (...) nei confronti: a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative; b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito. (...)". Per tale motivo, e se espressamente richiesto all'operante, la notifica del V.d.C. deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
* Dal giorno 27.03.2023 determinato l'aumento relativo alle spese postali per le violazioni riguardanti il codice della strada e gli atti giudiziari e comunicazioni ad essi connessi. Il comunicato, con gli allegati, di POSTE ITALIANE (Delibera AGCom 469/19/CONS. Rideterminazione ed adeguamento marzo 2023. Intervento per adeguamento tariffe atto giudiziario in vigore dal 27 marzo 2023).
* Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
 Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
 Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada
. (...)".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 32287 del 21/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notifica a mezzo PEC - Mancata consegna per "casella piena" - Orientamenti giurisprudenziali - Rinvio alle S.U. - Sul tema della notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna causa "casella piena" del destinatario, sia pure in esito al crescente approfondimento della materia indotto dall'evoluzione del sistema normativo, gli orientamenti giurisprudenziali della Corte non possono dirsi univoci, nonostante sia una questione di particolare importanza, involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale e, per tale motivo, si rimette la questione alle Sezioni Unite.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25467 del 30/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Elementi del verbale di contestazione - Affermazione degli accertatori - Principio di non contraddizione - Riportare sui verbali di contestazione che alla guida del veicolo utilizzato per commettere le infrazioni ci sia un conducente debitamente identificato e, successivamente, riportare sugli stessi verbali che la mancata contestazione immediata era dovuta all'assenza del trasgressore, evidenzia come le due affermazioni urtino in modo irriducibile contro il principio di non contraddizione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22627 del 26/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 201 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori - Contestazione immediata o differita - Predisposizione del servizio - In riferimento al caso dell'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori, qualora nel verbale si sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere, in qualche modo, la contestazione immediata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12613 del 10/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Notifica presso il luogo di dimora diverso dalla sua residenza anagrafica - In tema di luogo di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada appare conforme all'art. 201 C.d.S., comma 3, che richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, secondo cui se la notificazione non è fatta a mani proprie, va fatta presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario; ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10097 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Omessa contestazione immediata dell'infrazione - Notificazione delle violazioni - Accertatore impegnato a regolare il traffico - Validità della motivazione - L'omessa contestazione immediata dell'infrazione dovuta al fatto di essere l'accertatore "impegnato a regolare il traffico", per cui si trovava nella materiale impossibilità di effettuare la contestazione senza interrompere il servizio, costituisce valida motivazione per la successiva notificazione del verbale poiché per le casistiche diversamente indicate esemplificativamente nel C.d.S. e nel relativo regolamento, è sufficiente che il verbale notificato all'interessato contenga l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7513 del 15/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Notifica del verbale in Germania - Modalità - Servizio postale in luogo dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 1997 - Nullità o inesistenza - La notifica del verbale contenente violazione alle norme al C.d.S. effettuata a cittadino tedesco a mezzo posta, secondo le modalità del Regolamento CE n. 1393 del 2007, in luogo di quelle della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1997, mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza, è da considerarsi nulla e non inesistente, poiché consente all'attuale ricorrente di predisporre in tempo utile le sue difese per il processo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7023 del 09/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Verbale di accertamento - Redazione con sistema meccanizzato o di elaborazione dati - Sottoscrizione autografa dell'accertatore - La notifica del verbale di accertamento per violazioni del C.d.S. privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, giusta il disposto degli artt. 383 e 385 Reg. C.d.S. e dal D.Lgs. n. 39/1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6725 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Irreperibilità del destinatario - Procedure - Termini - La disposizione contenuta nell'art. 201 del C.d.S., che prevede validamente eseguita la notificazione presso la residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione, deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dal documento menzionato, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione con l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6722 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Aspetti procedurali - La validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti previsti, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 6028 del 28/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Attestazione su avviso di ricevimento - Nella notificazione del verbale di contestazione per violazione al codice della strada a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione (art. 8 L. n. 890/1982) fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3509 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione della violazione in Germania a mezzo del servizio postale - Nullità della notificazione - Il verbale di accertamento per violazione delle norme contenute nel codice della strada non può essere notificato direttamente al cittadino residente in Germania a mezzo del servizio postale poiché detto Paese, in forza di espressa riserva consentita dalla Convenzione di Strasburgo, si è avvalsa della facoltà di non accettare notifiche all'estero tramite servizio postale con recapito direttamente al cittadino tedesco, ma unicamente mediante invio dell'atto all'Autorità Centrale del Land di residenza del destinatario, il quale poi provvederà alla consegna dell'atto al destinatario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 2193 del 24/01/2023
Circolazione Stradale - Notifica degli atti - Notifica telematica - Saturazione casella PEC - La notifica telematica dell'atto che non si risolve positivamente perché rifiutato dal sistema a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario a causa della sua esclusiva negligenza, non può considerarsi perfezionata, obbligando in tal caso il notificante a ripetere, entro i termini fissati, il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto dal destinatario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82, 84, 201, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1347 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 142 e 201 del Codice della Strada - Velocità - Postazione fissa di rilevamento a distanza - Installazione su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento - Caratteristiche Banchina - Larghezza minima - Assolvimento della funzione - I requisiti per considerare tale una strada urbana di scorrimento, oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna delle quali con almeno due corsie di marcia, il marciapiede e le aree di sosta, anche la banchina pavimentata a destra la cui larghezza, anche se la norma non ne prevede una minima, deve essere tale da consentire il passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza ed assolvere a tale funzioni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 189, 200 e 201 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Impossibilità della contestazione immediata - Motivazioni - La ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, il rintraccio del veicolo coinvolto nell'incidente relativamente lontano da quello dell'evento, la necessità di controllo della carreggiata e le condizioni di alterazione psicofisica dovute allo stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool del conducente offrono valide motivazioni per la notifica successiva delle violazioni al trasgressore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37991 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Sottoscrizione autografa degli accertatori - Notifica - Procedura - Spedizione della raccomandata - Attestazione della corretta formalità - Fede privilegiata - In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati e la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto. Inoltre, il pubblico ufficiale che attesti di aver compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata, sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 37804 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45, 146, 201 e 208 del Codice della Strada - Passaggio col semaforo rosso - strumenti di rilevazione - noleggio ed installazione - Contratto di appalto - Efficace il contratto di appalto per il noleggio ed installazione di strumenti di rilevazione delle violazioni per il passaggio col semaforo rosso che prevede un corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune, non soggetta a parametri di calcolo variabili, ne' in percentuale, ne' proporzionalmente in quanto l'unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36730 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Avviso di giacenza - Termini per la comunicazione dei dati personali del trasgressore - Insussistenza - Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell'art. 126 bis C.d.S., non dipende in alcun modo ne dalla conoscenza effettiva dell'atto notificato ne’ dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36728 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 bis, 205 e 214 del Codice della Strada - Atto di preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria - Opposizione all'esistenza del credito o del titolo esecutivo - Rimedi giurisdizionali - Il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, può agire in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa, oltre che in via ordinaria, anche con l'opposizione (tardiva) al verbale di accertamento dell'infrazione o all'ordinanza ingiunzione in quanto mai notificati al destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, ove intenda contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (art. 204 bis del C.d.S. e art. 205 dello stesso C.d.S.), ovvero con l'opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 5 tributaria, ordinanza numero 36370 del 13/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - La notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ne’ di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 35882 del 06/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - mutamento di residenza - Omessa indicazione circa il possesso del veicolo sanzionato - Notifica effettuata all'indirizzo risultante dal PRA - Ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della MCTC e del PRA, il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla P.A. l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 32429 del 03/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 e 205 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Provvedimenti del prefetto - Violazione rilevata a distanza - Formazione di un originale cartaceo e sottoscrizione autografa dell'accertatore - In relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica estensibile all'ingiunzione di pagamento, nell'ipotesi di violazione prevista dal vigente C.d.S. rilevata a distanza, o in forma differita, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 30304 del 14/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Termini - Qualora il Comune esegua il primo tentativo di notifica basandosi sulle risultanze del P.R.A., la cui incompletezza, secondo quanto accertato dal giudice di merito e non smentito dalla censura proposta dal ricorrente, non aveva consentito il buon fine della notificazione, la decorrenza del termine di 90 giorni non va ancorata alla commissione della violazione, ma dal momento in cui la P.A. è stata posta, in concreto, in grado di identificare l'esatta residenza del trasgressore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20529 del 29/09/2020
Circolazione Stradale - Artt. 11, 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Violazione contestata oralmente - Mancata redazione immediata del verbale di contestazione - Forme procedurali - La violazione contestata oralmente dal pubblico ufficiale fuori dal proprio servizio al trasgressore, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni, procedendo alla successiva (intesa come accertamento della violazione già contestata oralmente) contestazione differita, deve ritenersi legittima ed immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale, per validi motivi, non avvenga nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24214 del 04/08/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni all'estero - Termini - I differenti termini temporali entro provvedere alla notifica della contestazione per i residenti all'estero quattro volte maggiore di quello invocabile dai residenti in Italia non appaiono di per se' ne irragionevoli ne' determinano una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione dell'atto a chi risulta residente in Italia poiché tale diversità è giustificata e proporzionata rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore nazionale, anche alla luce del fatto che per i residenti all'estero si rende necessario accordare un tempo sufficiente a svolgere tutte le verifiche preliminari eventualmente occorrenti e a far pervenire il provvedimento sanzionatorio all'estero.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 21899 del 11/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Indicazione corretta del numero di targa del veicolo - Notifica della violazione amministrativa - Affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni dell'aggiornamento al PRA e dell'archivio nazionale dei veicoli, è pur sempre necessario che all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al richiedente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 20891 del 30/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 194 e 201 del Codice della Strada - Violazioni commesse da minorenne - In caso di violazione di una norma del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, la notifica del verbale va fatta al genitore responsabile per culpa in vigilando e, dunque, senza procedere a contestazione immediata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19677 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 84, 94, e 201 del Codice della Strada - Notifica - Termini - Leasing - Variazione della trascrizione nei pubblici registri - Decorrenza termini - I termini per la notifica della violazione contenuti nell'art. 201 CdS decorrono dalla data di comunicazione della variazione della trascrizione nei pubblici registri del titolo di possesso della società di leasing in favore del soggetto diverso dall'intestatario stesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19619 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 194 e 201 del Codice della Strada - Violazioni commesse da minorenne  - Disposizioni generali Legge n. 689/1981 - In caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di contestazione immediata del relativo verbale di accertamento quando possibile, la contestazione della violazione deve essere elevata nei confronti dei genitori i quali non rispondono solo a titolo di coobbligati in solido ma, se non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, anche a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressori, e come tali devono essere chiaramente indicati nel verbale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19618 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 132 e 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni all'estero - Notifica di verbale di accertamento effettuata a mezzo posta nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania - La notifica di un verbale di accertamento di infrazione a norme del codice della strada a persona residente in Germania per il tramite del servizio postale risulta viziata da nullità suscettibile di sanatoria ma eventualmente sanata per il raggiungimento del relativo scopo quando sia proposta una tempestiva e rituale opposizione che dimostri la consapevolezza del destinatario del procedimento sanzionatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 11550 del 08/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Notificazione delle violazioni in altro Stato membro UE - Germania - Ricorso - Termini e modalità - La nullità della notificazione in Germania del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo, che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione, soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 7725 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Elementi del verbale - Circostanze - Querela di falso - Errore o svista materiale - L'indicazione del veicolo come "veicolo merce" riveste circostanza ininfluente ai fini della ricostruzione del fatto quando la violazione contestata non attiene alla tipologia del veicolo, ma si riferisce ad una manovra eseguita dal conducente. L'errore nell'indicazione del tipo del veicolo non implica alcuna alterazione del verbale impugnato per falsità, ma si risolve, al massimo, in una mera svista materiale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 7704 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142, 198 e 201 del Codice della Strada - Medesime infrazioni ripetute a distanza di giorni - La circostanza che l'amministrazione abbia notificato ripetute infrazioni attinenti la stessa violazione nella medesima località il cui primo verbale risulta notificato dopo le successive violazioni non può essere motivo di accoglimento dell'opposizione alla luce del fatto che la conoscenza o conoscibilità da parte del trasgressore delle prescrizioni impositive del limite di velocità in base alla segnaletica non dipende dalla notifica delle singole violazioni secondo un ordine cronologico predeterminato ed obbligatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - sottosezione 2, ordinanza numero 6981 del 03/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada e art. 140 C.P.C. - Notificazione delle violazioni - Perfezionamento della notifica - Ai fini della validità della notifica del verbale di contestazione, è necessario che il notificante documenti, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o pervenuta nella sfera di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo, salvo che lo stesso o i suoi eredi non dimostrino un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc., ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 4690 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204-bis e 206 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata notificazione del verbale di accertamento - Emissione cartella di pagamento - Ricorso - Con l'opposizione esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del C.d.S..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 38489 del 06/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 174, 178 e 201 del Codice della Strada - Durata dei tempi di guida, pause e riposi - Notificazione delle violazioni - In tema di violazioni delle disposizioni circa la durata dei tempi di guida, pause e riposi, la norma opera un rinvio formale alle fonti comunitarie sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto che in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del C.d.S., con conseguente applicabilità del termine di contestazione differita di cui all'art. 201 dello stesso codice.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27374 del 08/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Traduzione - Elementi essenziali - Specificità - Il verbale di contravvenzione al C.d.S. tradotto in altra lingua su modello conforme allo schema previsto dall'art. 383 del Regolamento C.d.S. deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'atto riportati anche nella traduzione e, per non incorrere nel difetto di specificità, è necessario che il ricorrente specifichi gli elementi difformi contenuti del modello utilizzato ed indichi quelle parti del verbale notificato non tradotte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni unite, sentenza numero 10012 del 15/04/2021
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204-bis e 206 del Codice della Strada - Notifica di atti impositivi prodromici - Impiego diretto del servizio postale - Titolo esecutivo - In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza e/o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 2866 del 05/02/2021
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Notificazione delle violazioni in altro Stato membro UE - Applicazione della Convenzione di Strasburgo per la Germania - Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia fiscale, doganale ed amministrativa, nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri, né nei confronti di un cittadino tedesco, per il quale si procede ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 la quale consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere per la notificazione e a pena di nullità, ma suscettibile di sanatoria, all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 20161 del 25/07/2019
Circolazione Stradale - Art. 193, 200 e 201 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Mancata contestazione immediata - Presupposti - E' consentito all'agente accertatore, che si trovi in condizioni di tempo o di luogo tali da non consentire l'immediata contestazione della violazione, di provvedere alla redazione del verbale di contravvenzione anche in un momento successivo a quello dell'effettiva violazione, purché la notificazione del verbale al responsabile dell'infrazione o all'obbligato in solido avvenga comunque nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1.

.Corte di Cassazione Civile - Sezione VI, Sentenza n. 9664 del 19/04/2018
Circolazione Stradale - Artt. 174, 200 e 201 del Codice della Strada - Scarico dei dati dal tachigrafo digitale e notificazione successiva delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 - Legittima la contestazione differita mediante notifica ex art. 201 C.d.S., comma 1, delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 e senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento a causa della complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 15230 del 22/07/2016
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Consegna all'ufficiale postale - Termini di notifica - Adempimenti del notificante - Gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. ove sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 7003 del 11/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 201 del Codice della Strada - Patente a punti - Omessa comunicazione dei dati di identificazione del conducente - L'invito o l'ordine di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione per provvedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida non è vincolato a termini di legge costituendo atto autonomo, ma ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo di comunicare gli estremi del conducente, alla luce del fatto che la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, ovvio essendo che con il trascorrere del tempo i ricordi diventano evanescenti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 24842 del 24/11/2011
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione degli atti - Società avente personalità giuridica - Notifica presso la sede effettiva in luogo di quella legale - Validità - Condizioni - Deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 6971 del 25/03/2011
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Errato aggiornamento dei relativi archivi da parte della PA - È sufficiente che l'esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga dalle banche dati del P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli, a prescindere dalla circostanza che in uno dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato, considerata l'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati senza che sul proprietario del veicolo ricada alcun onere, tranne quello della corretta comunicazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 24851 del 09/12/2010
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Mutamento di residenza del trasgressore - Decorrenza del termine di notifica del verbale di contestazione - Nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, la decorrenza del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, e non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale quando siano trascorsi meno di 150 giorni dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 928 del 20/01/2010
Circolazione Stradale - Artt. 94, 196 e 201 del Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Omesso aggiornamento dei relativi archivi da parte della PA - Notifica della violazione amministrativa - Qualora il proprietario del veicolo abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1414 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Compilazione e notificazione del verbale da parte di agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione ed alla quale neanche aveva assistito - Irrilevanza - In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione alla luce del fatto che il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, nel prevedere che il verbale sia redatto dall'agente accertatore, legittima il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo che sia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 477 del 26/11/2002
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari - Consegna all'ufficiale postale - Termini di notifica - Adempimenti del notificante - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari, quale l'agente postale.

 

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