CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

 

Articolo 78 CdS
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

(Vedi art. 78 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 236 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (1) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
   2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
   3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Circa la procedura delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l'aggiornamento della carta dicircolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento, vedasi Circolare Ministero dell'Interno prot. 300/STRAD/1/0000003809.U/2022 del 04/02/2022 (Art. 78 codice della strada. Semplificazioni).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Al fine di agevolare talune manovre (retromarcia), non è insolito accertare nella parte posteriore di autocarri, rimorchi o semirimorchi dei fari supplementari azionati manualmente dal conducente (attraverso un apposito interruttore posto nella cabina di guida) o automaticamente (quando entrano in funzione le luci di retromarcia) senza la prescritta approvazione. In entrambi i casi tale dispositivo supplementare non è ammesso.
* Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ed è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
* La successiva installazione della modanatura anche in plastica montata sul profilo dei parafanghi (passaruota) di raccordo tra la carrozzeria esterna e il locaro parasassi dell'auto incide sulle caratteristiche dei parafanghi e sulla larghezza del veicolo annoverabili tra quelle che richiedono l’aggiornamento con visita e prova, a meno che non sia annoverato tra i dispositivi opzionali della casa costruttrice (con annotazione sulla carta di circolazione del veicolo o sul fascicolo di omologazione).
* L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre preventivamente il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, prima di porre il veicolo in circolazione, al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023).
* La trasformazione di veicoli già immessi in circolazione seguono precise indicazioni dettate sia dall'art. 78 del C.d.S. che del collegato art. 236 del regolamento di esecuzione del C.d.S. che da specifiche disposizioni impartite dal competente M.I.T.; a titolo di esempio, sarà possibile aggiornare gli pneumatici, i paraurti, i cerchi e quant’altro, in ossequio a quanto specificamente regolamentato, mentre non appare possibile consentire la modifica delle sospensioni, degli organi di sterzo, il rialzo del veicolo ecc., in assenza delle necessarie disposizioni ministeriali, nemmeno nell’ipotesi che la trasformazione richiesta sia già prevista in una versione omologata (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 settembre 2018 n. 0073416 - Prot. n. 22612 Div3/B del 21 settembre 2018 - Aggiornamento di veicoli per impieghi gravosi). Mancando, ad oggi, specifiche indicazioni, si ritiene che non sia possibile l'installazione di spoiler posteriore, minigonna laterale e/o anteriore.
* Quando prescritto, l'approvazione per il corretto montaggio di uno specchio retrovisore panoramico interno in luogo di quello di serie di cui il veicolo è dotato (oppure il montaggio di specchietti supplementari grandangolari esterni) debitamente omologati, ed in uso a conducenti con disabilità, spetterebbe al competente Ufficio della Motorizzazione Civile ma, alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 gennaio 2021 (Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione) pubblicato in G. U. n. 37 del 13/02/2021, dette modifiche rientrano tra quelle per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova, ma è sufficiente che l'operazione sia effettuata da un'officina di autoriparazione accreditata presso l'U.M.C..
* Sempre più spesso si accerta il montaggio, all'interno del gruppo ottico del veicolo, di una lampadina aggiuntiva di un colore diverso (solitamente blu o anche rossa) da quello consentito (bianco). Tale comportamento costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 72, comma 13 del C.d.S. (circolazione con dispositivo non conforme) ed a quello contenuto nell'art. 153, commi 9 e 11 del C.d.S. (uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151 del C.d.S.), sempre che tale operazione non modifichi la centralina (in tal caso troverebbe applicazione il disposto contenuto nell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S. per le "modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione".
* La mancata sostituzione dopo 10 anni dalla loro installazione dei serbatoi di GPL per autotrazione comporta sempre l'aggiornamento della carta di circolazione o DU; per tale motivo la mancata sostituzione del serbatoio al termine del decennio comporta la violazione al disposto dell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S. e non quella relativa al dispositivo non conforme disposto dall'art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S..
* Relativamente all'installazione del gancio di traino, alla stregua della carta di circolazione di una autovettura immatricolata in Italia, per la quale non è più prevista la stampa dell'adesivo da apporre sulla stessa per aggiornamento, anche per le autovetture in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenente all'Organizzazione delle Nazioni Unite con targa UN (veicoli permanenti) e UNP (veicoli per il personale addetto) munite di carta di circolazione, o autovetture con targa UNT (veicoli in transito per l'Italia) munite di autorizzazione alla circolazione, non è possibile l'apposizione di tale adesivo.
 In tal caso è lecito ritenere sufficiente la redazione della dichiarazione sottoscritta dall'installatore autorizzato e vistata dall'UMC.
* In deroga alle disposizioni dell'articolo 78 del C.d.S. (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione), che vieta la circolazione sulle strade di veicoli che presentano modifiche alle caratteristiche costruttive indicate sulla carta di circolazione, in occasione di competizioni sportive su strada o all’interno di un circuito ove è consentita la circolazione di altri veicoli estranei alla manifestazione, "ai predetti veicoli si consente, infatti, la circolazione con dispostivi non approvati limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione. La nuova norma, naturalmente, trova applicazione solo laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi". Detta deroga "non si riferisce all'efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall'art. 79 C.d.S., ma soltanto alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti" (Ministero dell'Interno, Circolare 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 - Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010).
* A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 78, commi 1 e 3 del C.d.S. (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione) si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella accessoria del ritiro della carta di circolazione, affinché il veicolo sia sottoposto alla prescritta visita e prova e procedere al duplicato del documento ritirato.
 Qualora il veicolo sia presentato alla prescritta visita e prova, previo il ripristino delle caratteristiche costruttive originarie, pur restando confermata la sanzione amministrativa pecuniaria, non occorre procedere alla duplicazione della carta di circolazione.
* Al fine di semplificare le procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli in circolazione, la circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 4782-M360 del 04.11.2004 (Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci. Disposizioni semplificative) ha precisato che "... ove su un veicolo destinato al trasporto di merci vengano applicate strutture destinate ad assicurare una ottimale e razionale sistemazione del carico al fine di "evitarne la caduta o la dispersione" (..) non si dovrà dare corso ad aggiornamento della carta di circolazione.", sempre che non incidano sulla portata complessiva del mezzo, precisando al riguardo che la disposizione si riferisce - a titolo puramente esemplificativo - a "... strutture tipo sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili (...) e non "... a quegli allestimenti che comportino la sostituzione delle carrozzerie originali, o il loro incisivo rimaneggiamento (applicazione di gru caricatrice, di sponda montacarichi, e simili) ..." per i quali permane l'aggiornamento della carta di circolazione.
* L'iniezione (comandata) di una piccola quantità di ossidrogeno nel motore insieme al carburante (benzina o gasolio), "migliora l'accensione del carburante stesso, permettendogli di bruciare meglio, in maniera analoga a quanto accadrebbe utilizzando un carburante con un numero di ottani molto superiore al normale" (fonte: Wikipedia) utilizzata talvolta nell'autotrasporto comporta, per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali tra quelle indicate nell'appendice V del Reg. C.d.S., la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente..
* La circolazione con un veicolo equipaggiato con un silenziatore del terminale di scarico non omologato genera parziale sovrapponibilità della disciplina sanzionatoria tra l'art. 72 e l'art. 78 del C.d.S., e la discriminante tra le due fattispecie è determinata dagli effetti prodotti dal dispositivo di equipaggiamento non omologato in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico, elementi che attengono alle caratteristiche funzionali del veicolo, i cui rispettivi valori di riferimento devono essere indicati nella carta di circolazione: se il dispositivo non produce alcun effetto sui valori di cui sopra, trova applicazione la violazione di cui all'art. 72 del C.d.S.. In caso contrario, troverà applicazione la violazione di cui all'art. 78 del C.d.S., ed in quest'ultimo caso, la prova spetta all'amministrazione in base alla regola secondo la quale l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9988 del 23/04/2018).
* In materia di iscrizione al Registro dei Veicoli Esteri (REVE), elenco del sistema informativo del P.R.A., da parte di veicoli immatricolati in uno Stato estero, l'art. 93-bis, comma 2, ultimo periodo, recita testualmente che "Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter". Alla luce di quanto sopra, sembra desumersi che anche detti veicoli non devono presentare, durante la circolazione, modifiche alle caratteristiche tecniche dei veicoli indicate nella carta di circolazione o nel certificato di omologazione, per non incorrere nelle violazioni previste dall'art. 78 del C.d.S..
* Per l'installazione di impianto GPL, o di qualsiasi altra alimentazione alternativa a quella nativa indicata sulla carta di circolazione del veicolo, non è richiesto che il veicolo stesso sia obbligatoriamente in regola con la prescritta visita di revisione.
* Il montaggio di pneumatici di diametro indicato nella carta di circolazione di veicolo adibito altrasporto di persone e di merci su strada che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15 marzo 2006, diverso da quello presente sulla targhetta di montaggio applicata dal centro tecnico in occasione della calibrazione periodica, comporta inevitabilmente l'alterazione della velocità e delle distanze percorse del veicolo registrate dal tachigrafo e, per tale motivo, trova fondamento l'applicazione della violazione contenuta nel disposto dell'art. 179, comma 2 del C.d.S..
 Qualora il diametro degli pneumatici montati dal veicolo sia diverso da quello presente sulla targhetta di montaggio e le sue dimensioni non indicate tra quelle consentite sulla carta di circolazione, concorre anche la violazione contenuta nel disposto dell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S..
*  In relazione alle funzioni di gestione del collaudo per art. 75 del C.d.S. da in dicare sulla carta di circolazione del veicolo, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. RU15064 - File avviso n. 15/2021 del 05.05.2021 (Nuovi tagliandi art. 78 di cui alla circolare n. 5350 del 13.2.2021) testualmente recita:
"... Dal 10 maggio 2021, in fase di inserimento dell'esito del collaudo l'UMC deve esplicitamente spuntare il campo "valido per revisione", se durante il collaudo sono state espletate le prove di revisione.
 Se il campo non viene spuntato, verrà riportata la dicitura "collaudo art. 75
.".
* Il portabiciclette fissato sulla sfera del gancio traino non necessita di visite e prove di approvazione o aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, previo il rispetto di talune norme di comportamento (limiti di sporgenza posteriore, pannello quadrato a strisce bianche e rosse; libera visuale della targa di immatricolazione, delle luci di posizione o di quelle di arresto arresto (compresa la terza luce posta sul portellone); limite di portata dei velocipedi previsto dal costruttore del portabiciclette senza che sia previsto l'utilizzo della targa ripetitrice che risulta obbligatoria, invece, quando la visibilità della targa degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione del portabiciclette.
* La circolazione di un veicolo munito di impianto di alimentazione a GPL installato oltre 10 anni prima costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 78, commi 3 e 4 del vigente C.d.S..
* Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge (art. 236, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.).
* La recente normativa ministeriale prevede la sola sostituzione del serbatoio (bombola) di alimentazione a GPL, senza procedere alla visita del veicolo presso l'UMC.
* Secondo quanto indicato nella circolare del M.I.T. prot. n. 1680/M360 del 08.05.2002 (Applicazione di​ ​pellicole​ ​adesive sui vetri dei veicoli) secondo la quale "La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette​ ​pellicole​ ​quali entità tecniche indipendenti, ne' risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
 Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette​ ​pellicole​ ​nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
 Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
 Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio
.
 ...
 Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette​ ​pellicole, dovrà essere verificato:
   1) che sulle​ ​pellicole​ ​sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle​ ​pellicole​ ​medesime;
   2) che dette​ ​pellicole​ ​siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le​ ​pellicole​ ​montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle​ ​pellicole.
 Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle​ ​pellicole​ ​in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
 E' appena il caso di precisare che l'applicazione di​ ​pellicole​ ​adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada
".
 Per quanto sopra, quindi, sarebbe opportuno procedere come segue:
   • Sul parabrezza ed i vetri laterali anteriori non possono mai essere applicate pellicole autoadesive (art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione);
   • Sul lunotto ed i vetri laterali posteriori possono essere applicate pellicole autoadesive solo se presente idonea stampigliatura riportante l'omologazione o, in mancanza di questa, idonea documentazione del produttore (art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione)
   • Tutti i vetri oscurati e montati fin dall'origine possono essere installati, purché omologati (sempre che non siano stati oggetti di alcuna modifica o alterazione); se i vetri oscurati risultassero di tipo non approvato o non omologato, si applica la sanzione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.; solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione).

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, ordinanza su domanda cautelare numero 198 del 19/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 78 del Codice della Strada - Portasci e portabiciclette - Proposta di riforma di ordinanza cautelare - Accoglimento - Trasmissione al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito - Accolto l’appello avverso l'ordinanza di primo grado del TAR Lazio di rigetto dell’istanza cautelare di sospensiva delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numeri 25981 del 06/09/2023 e n. 30187 del 12/10/2023 che determinavano le caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

.Consiglio di Stato, Sezione V, ordinanza su domanda cautelare numero 196 del 19/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 78 del Codice della Strada - Portasci e portabiciclette - Proposta di riforma di ordinanza cautelare - Accoglimento - Trasmissione al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito - Accolto l’appello avverso l'ordinanza di primo grado del TAR Lazio di rigetto dell’istanza cautelare di sospensiva delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numeri 25981 del 06/09/2023 e n. 30187 del 12/10/2023 che determinavano le caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33230 del 29/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 71 e 78 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione - Apposizione di pellicole oscuranti - L'applicazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli stessi, ed il proprietario che le applica è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sezione III, ordinanza numero 7719 del 22/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 78 del Codice della Strada - Installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1 - Obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile - Circolari adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presunta illegittimità - Respinta la domanda cautelare per la presunta illegittimità delle circolari del M.I.T. che prevedono l'obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per l'installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1 in quanto non appaiono porsi in contrasto con le norme di matrice sovranazionale che le società ricorrenti assumono violate.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sezione III, sentenza numero 7715 del 22/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 78 del Codice della Strada - Installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1 - Obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile - Circolari adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presunta illegittimità - Respinta la domanda cautelare per la presunta illegittimità delle circolari del M.I.T. che prevedono l'obbligo della visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per l'installazione di portabici e portasci su vetture di categoria M1 in quanto non appaiono porsi in contrasto con le norme di matrice sovranazionale che le società ricorrenti assumono violate.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9988 del 23/04/2018
Circolazione Stradale - Artt. 72 e 78 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive ed equipaggiamento del veicolo - Silenziatore del terminale di scarico non omologato - Sovrapponibilità della disciplina sanzionatoria - La condotta di chi sostituisce il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell'art. 72 C.d.S., salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione, e tale prova spetta all'amministrazione. In tal caso positivo, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 78 C.d.S., con la necessità di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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