CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 171 CdS
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

(Vedi art. 171 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
   1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
      a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
      b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
   2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente.
   3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo (1) per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
   4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00.
   5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) La sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo prevista al comma 3 del presente articolo colpisce solo ed esclusivamente il veicolo. Per tale motivo, se non è possibile identificare il trasgressore, trova comunque applicazione la predetta sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, sempre che il proprietario del veicolo non dimostri che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (art. 214, comma 3, del vigente C.d.S.).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* I conducenti dei quad immatricolati come "Trattrice agricola" (anche se destinati a locazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del C.d.S.) ed utilizzati "...nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività" e "nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" (art. 57, comma 1 del C.d.S.) non sono obbligati a fare uso del casco protettivo in quanto il veicolo è classificato macchina agricola.
* Il conducente di ciclomotore o motoveicoli che durante la marcia fa uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio non viola il disposto contenuto nell'art. 173, commi 2 e 3-bis del C.d.S. in quanto il suo funzionamento non richiede utilizzo l'uso delle mani. Secondo alcuni, piuttosto, per il comportamento suesposto si ravvisa la violazione di cui all'art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. in quanto il casco sarebbe indossato in modo non corretto.
 A tale riguardo, però, è bene ricordare che il comma 1 del citato articolo punisce quei conducenti (e gli eventuali passeggeri) di ciclomotori e motoveicoli che omettono "... di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo ...". Per tale motivo è opinione dei curatori di questo portale che fare uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio costituisce un comportamento, per quanto discutibile, al momento non sanzionabile.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 2366 del 24/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 171 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Risarcimento - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote - Mancato utilizzo - Elementi congetturali e deduzione logica - Differenze - Gli elementi congetturali proposti dall'utente di veicolo a due ruote coinvolto nel sinistro stradale e relativi alla mancanza del casco protettivo sono frutto di una mera supposizione che si fonda su fatti incerti, e che viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi, non costituiscono una prova presuntiva frutto di una deduzione logica che, come tale, si deve fondare su fatti certi e si deve dedurre da questi sulla base di massime d'esperienza o di ciò che accade più spesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34944 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 47, 52, 53 e 171 del Codice della Strada - Reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica - Non esiste alcun obbligo di legge che imponga l'uso del casco integrale al lavoratore che si ponga alla guida di un ciclomotore o motociclo, bastando allo scopo, secondo le previsioni del vigente codice della strada, indossare un qualsiasi tipo di casco omologato.

 

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