OSSERVAZIONI
* In relazione alla tempistica entro la quale deve essere disposta una sanzione accessoria non pecuniaria conseguente ad una sanzione amministrativa pecuniaria, il C.d.S. non prevede un termine perentorio, anche quando la violazione non è accertata nel tempo e nel luogo del controllo; in qualsiasi caso, il periodo da cui decorre la sanzione accessoria decorre da quando il veicolo è sottratto alla disponibilità dell'avente diritto.
* La norma stabilisce che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 del C.d.S.) o della misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213 del C.d.S.) non può essere affidato a colui che si trova (tra l'atro) "in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 120 c.p.p.) ove per "stato di manifesta ubriachezza" (art. 688 c.p.) non deve intendersi lo stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del C.d.S.). Difatti la differenza tra le due fattispecie risiede nell'intensità dell'alterazione psicofisica più grave nell'ubriachezza per la presenza di un maggior tasso alcolemico, che comprende ed assorbe, dal punto di vista clinico, anche l'ebbrezza (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27896 del 19/07/2021).
* L'art. 1, comma 1 (Autorizzazione alla circolazione di prova) del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) recita testualmente che "L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste" per "d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto", ma ne nel citato D.P.R. ne' in altra norma è consentita la circolazione di un veicolo nelle circostanze sopra indicate avente targa di prova, ma sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del C.d.S..
* La circolazione di un veicolo adibito al servizio di NCC per traporto di persone sospeso dalla circolazione in quanto "... non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione ..." comporta l’applicazione della sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del C.d.S. (in quanto la sospensione della carta di circolazione, o del DU, comporta anche il fermo amministrativo del veicolo), oltre a quella prevista dall’art. 217, comma 6 dello stesso C.d.S., con la sola differenza che la prima si applica a colui a cui era stata affidata la custodia del veicolo (ovvero averlo condotto o per aver consentito a terzi di circolare), mentre la seconda si applica a colui che circola abusivamente.
* La sospensione del provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo (anche se espone la targa di prova) concessa al contribuente dall'Ente di riscossione e resa operativa già col pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, non sussiste alcuna sospensione del provvedimento di fermo nel caso della sola richiesta di un piano di rateizzazione senza procedere al pagamento della rata.
* Nonostante ancora non sia stato emanato il previsto decreto attuativo prescritto da parte degli organi interessati, secondo quanto previsto dall'art. 202-bis, comma 9 del C.d.S., si presume che un veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo ed il cui avente diritto propone (ed ottiene) la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria, debba essere restituito all'avente diritto terminato il periodo di fermo amministrativo, anche se non ha ancora terminato il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria.
* La cancellazione del fermo amministrativo (o "fermo fiscale") gravante sul veicolo può avvenire a seguito dell'estinzione del debito che ha generato il fermo stesso, ma per la radiazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (o "fermo fiscale"), di regola, questo non è ammesso, tranne che "... per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.
Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.).", come da Circolare A.C.I. prot. n. DSD/0011454/09 del 16.09.2009 (Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo. Prime precisazioni).
* A carico del conducente di un veicolo sul quale gravi una sentenza dichiarativa di fallimento non si contesta la violazione contenuta nell'art. 214 del C.d.S. fino a quando non risulterà un provvedimento sul veicolo; e fino a quel momento lo stesso è ammesso a circolare.
* Per il veicolo immatricolato all'estero (anche in uno dei paesi dell'UE) lasciato in sosta irregolare, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria (o della cauzione prevista) per la violazione commessa, ed in mancanza in luogo del trasgressore o del proprietario, a tutela del credito vantato per la sanzione è "... disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis" (art. 207, comma 3 del C.d.S.).
* Il fermo amministrativo che grava a carico di un veicolo oggetto di compravendita può essere cancellato da parte del concessionario della riscossione solo nel caso in cui la data di iscrizione del fermo sia successiva a quella del sopraggiunto contratto di compravendita (oppure quando sia stata regolarizzato il pagamento).
* In merito alla cumulabilità dei periodi di fermo amministrativo quale sanzione accessoria a violazioni contenute nel C.d.S., in mancanza di disposizioni normative che regolano la fattispecie ed alla luce del principio secondo cui il periodo del fermo amministrativo del veicolo inizia nel momento in cui il mezzo è materialmente sottratto alla disponibilità del trasgressore (o del proprietario), l'orientamento prevalente è quello di applicare un solo periodo di fermo amministrativo (solitamente quello più lungo).
* Un veicolo concesso in locazione senza conducente a persona che circola sprovvisto senza patente di guida in quanto mai conseguita (esclusa la recidiva), è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (art. 214, comma 3 del C.d.S.) in quanto il conducente, durante il periodo di locazione, ha sul mezzo la piena disponibilità, esercitando sul veicolo gli stessi poteri del proprietario. Sarà quindi onere del locatario (e non del locatore) dimostrare, per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria del fermo amministrativo, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà.
* Il veicolo adibito o destinato ad uso di persone disabili non può essere sottoposto a provvedimento di "fermo fiscale" e, qualora il veicolo sia già sottoposto a tale provvedimento, è possibile procedere alla cancellazione del fermo (o all'annullamento del suo preavviso) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ente pubblico che gestisce la riscossione sull'intero territorio nazionale), attraverso apposito modulo (Mod. F3 - Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili) reperibile all'interno del portale, al quale - come indicato nell'istanza - dovranno essere allegate:
- libretto/carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
- fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992. Qualora la fattura di acquisto non sia stata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest’ultima è fiscalmente a carico dell’acquirente (copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac simile in ultima pagina);
- fronte del contrassegno auto "Parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità. In questo caso occorre allegare anche l’autocertificazione, compilata, di cui si fornisce il relativo modello, in ultima pagina;
- eventuale altra utile documentazione.
* A carico del veicolo sottoposto a fermo amministrativo si applica, oltre la sanzione pecuniaria e la revoca della patente di guida del soggetto che ha assunto la custodia che era alla guida, anche la confisca del veicolo (art. 214, comma 8 del C.d.S.) previo il suo sequestro (art. 213, comma 1 del C.d.S.), nominandone custode il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido (art. 213, comma 2 del C.d.S.).
Qualora questi renda impossibile il recupero del veicolo a causa del suo trasferimento, si realizzano i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 354 c.p.), poiché tale reato si configura anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, in quanto tale condotta ugualmente impedisce o ritarda la procedura attivatasi con l'imposizione del vincolo di coercizione reale del sequestro (Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 31216 del 09/08/2021), e di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), non essendo affatto necessaria che venga posta in essere una materiale manomissione o distruzione o alterazione ne dei sigilli ne' della cosa (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42607 del 10/11/2022).
* Il servizio ACI "Verifica Tipo Documento e vincoli/gravami sul veicolo" accessibile a titolo gratuito anche al privato permette, previa la compilazione dei campi targa e tipo veicolo verificare, al link più in basso riportato:
1) la tipologia di documento emesso sul singolo veicolo (Certificato di Proprietà cartaceo, Certificato di Proprietà digitale o Documento Unico);
2) la presenza di un vincolo o gravame sul veicolo negli Archivi PRA attraverso il messaggio "Per il veicolo indicato sono presenti vincoli o gravami", qualora questi siano presenti in Archivio (esempi: pignoramenti, sequestri, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.). In tal caso, per le informazioni di dettaglio sul tipo di vincolo/gravame, è necessario richiedere una visura o una certificazione (in assenza di vincoli o gravami sul veicolo, non verrà restituito alcun messaggio).
Link: https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=VerificaTipoCDP&purl=L2F1dGgvbG9naW5TdWNjZXNzPw==.
* Ogni qualvolta che una norma violata prevede la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione del veicolo, il C.d.S. prevede sempre che sia disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per uguale durata del periodo di sospensione della carta di circolazione (art. 214, comma 7 del C.d.S.), e per la sua esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1 dello stesso C.d.S., secondo le modalità stabilite nel regolamento Del C.d.S..
* Un veicolo sottoposto a fermo fiscale, regolarmente coperto da assicurazione RC, in sosta (anche regolare) su pubblica via, soggiace lo stesso alla sola sanzione pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 del C.d.S., procedendo - in tal caso - alla notifica della violazione all’obbligato in solido, secondo le procedure di cui all'art. 201 del C.d.S..
* La sanzione accessoria del fermo amministrativo segue le regole dell’art. 214, comma 3 del C.d.S., premesso che "Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo".
Il termine di "disponibilità" indica che il conducente esercita sul bene gli stessi poteri del proprietario e, per tale motivo, chi ne aveva al momento del fatto la sua disponibilità deve dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà in quanto, ad esempio, compendio di furto, appropriazione indebita, etc., per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria del fermo amministrativo.
* Alla luce del fatto che la circolazione è definita "... il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada", è plausibile affermare che la sosta in pubblica via, in assenza del conducente (o trasgressore) di un veicolo gravato da fermo fiscale, in violazione al disposto contenuto nell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (e sanzionato ai sensi dell'art. 214, comma 8 del C.d.S.), il verbale di contestazione va notificato all'obbligato in solido.
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 93-bis, comma 8 del C.d.S., secondo il quale " Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ...", si deduce che, una volta proceduto al pagamento immediato della sanzione (o della cauzione) da parte del trasgressore, il veicolo può essere affidato allo stesso (o al proprietario), "... in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213" del C.d.S., giusto quanto indicato all'art. 93-bis, comma 7 del presente C.d.S..
* La sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo (a condizione che lo stesso non sia reiterato nel biennio) si applica indistintamente in presenza dell'illecito di guida senza patente in quanto mai conseguita, guida con patente revocata o non rinnovata per la mancanza dei requisiti fisici e psichici del titolare, come prescritto dall'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S..
* In materia di fermo amministrativo di veicoli a motore, la cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione. Essa avviene successivamente all'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, ed il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne da comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.
* Qualora sullo stesso veicolo gravino più provvedimenti di "fermo fiscale", in mancanza di linee guide specifiche, si contesta un'unica violazione prevista dall'art. 214, comma 8 del C.d.S. nei confronti del conducente.
* Circa la gestione delle somme ricavate dalla vendita di un veicolo in conseguenza della sua cessione in favore del custode-acquirente perché sottoposto a fermo amministrativo, si ritiene che la confisca prevista in quest'ultima norma non possa essere applicata, atteso che il fermo amministrativo rappresenta una misura temporanea di privazione delle disponibilità del mezzo, non destinata all'acquisizione del bene in favore dello Stato e, di conseguenza, non potendo trovare applicazione la misura della confisca, la somma ricavata dall'alienazione riferita ad un provvedimento di fermo amministrativo deve essere restituita all'avente diritto, come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare n. 300/STRAD/1/0000008237.U/2023 del 07.03.2023 (Procedura di fermo amministrativo con trasferimento in proprietà a favore del custode-acquirente. Restituzione della somma ricavata dall'alienazione del veicolo all'avente diritto).
* Non si ravvede alcuna ostatività al trasferimento del veicolo dalla sede del custode - acquirente al luogo di custodia successivamente declinato dal proprietario, anche nel caso che il veicolo venga condotto personalmente da persona in possesso dei requisiti previsti.
* "... essendo intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, soltanto sull'articolo 213 del codice della strada e non sul seguente articolo 214, il comma 8 di quest'ultima disposizione preveda tuttora la revoca "automatica" della patente di guida per colui il quale ha assunto la custodia di un veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi del comma 1 e, durante il periodo di durata del fermo stesso, circola abusivamente con il mezzo de quo o consente che altri vi circoli abusivamente" come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'Amministrazione generale - Circolare n. 337 del 11.01.2023 (Corte Costituzionale. Sentenza n. 246/2022. Illegittimità parziale dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1982).
* A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 176, comma 18 del C.d.S. (circolazione in autostrada di veicolo non sottoposto alla prescritta revisione), non è sufficiente sottoporre alla revisione il veicolo, ma è necessario richiedere la fine del suo fermo amministrativo.
La circolazione del veicolo successivamente sottoposto alla prescritta revisione, ma senza che per lo stesso sia stata richiesta la fine del suo fermo amministrativo comporta, nei confronti del custode, la violazione di cui all'art. 214, comma 8 del C.d.S. con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
* In caso di contemporanea applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo e del sequestro amministrativo, la data di decorrenza di entrambi i provvedimenti è la stessa, ed i periodi non sono cumulativi. Ne consegue che il periodo più breve (sia esso il fermo o il sequestro) è automaticamente assorbito dal priodo più lungo.
Sarà comunque necessario redigere sia il verbale di fermo amministrativo che quello di sequestro amministrativo.
* Nessuna norma attualmente in vigore prevede un termine limite oltre il quale deve essere applicata la sanzione sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, sempre che l'iter procedurale della misura sia applicata non appena venga accertata la sussistenza della sanzione accessoria e che quando la misura non è disposta a seguito del controllo effettuato su strada, ma derivi da accertamenti successivi. Resta inteso che il periodo della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo incomincia a decorrere da quando il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
* Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16787 del 24 maggio 2022, richiamando la circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, ha affermato che l'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale.
Ciò premesso, in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 cds senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste, ed il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale, come disposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con Circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22.11.2022 (Possibile applicazione dell'art. 214/8° codice della strada alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale ex art. 86 del DPR n. 602/1973).
Quest'ultima circolare presenta anche una scheda di sintesi con procedure in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a fermo fiscale, di seguito riportata (con riferimento al Soggetto autore della violazione):
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds: Solo il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973: Chiunque
Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds: SI
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973: SI
Applicazione revoca patente
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds: Si (solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo)
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973: NO
Pagamento in misura ridotta
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds: Non ammesso perché è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973: SI
Provvedimenti immediati sul veicolo
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds: Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973: Nessuno
Adempimenti successivi
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds: Segnalazione all'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973: Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fermo fiscale.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.