Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 4 del 2 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 189, 200 e 201 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Impossibilità della contestazione immediata - Motivazioni - La ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, il rintraccio del veicolo coinvolto nell'incidente relativamente lontano da quello dell'evento, la necessità di controllo della carreggiata e le condizioni di alterazione psicofisica dovute allo stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool del conducente offrono valide motivazioni per la notifica successiva delle violazioni al trasgressore.


FATTI IN CAUSA

Con ricorso depositato il 20.7.2017, (Soggetto 1) proponeva opposizione avverso due verbali di contravvenzione al codice della strada, elevati nei suoi confronti, rispettivamente, per violazione dell'art. 189, comma 5, del codice della strada, per aver causato un incidente stradale dileguandosi senza fermarsi, e degli artt. 141, comma 2, ed 11 del codice della strada, per aver perso il controllo della propria vettura cagionando un sinistro stradale.

Con sentenza n. 18/2018, resa nella resistenza della Prefettura, il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione.

Con la sentenza impugnata, n. 262/2019, il Tribunale di Rovereto rigettava il gravame proposto dal (Soggetto 1) avverso la decisione di primo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (Soggetto 1), affidandosi a tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe rilevato l'assenza di motivazione in relazione alla scelta dell'Amministrazione di non procedere alla contestazione immediata della violazione.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata richiama il contenuto della decisione di prime cure, che aveva evidenziato la presenza di plurime ragioni a sostegno della scelta di procedere alla contestazione differita della violazione: in particolare, il giudice di appello, confermando la statuizione di prima istanza, menziona i seguenti elementi: "... documentazione prodotta dalla Polizia e relativa ricostruzione della dinamica, ritrovamento del veicolo in luogo relativamente lontano da quello dell'incidente, necessità di controllo della carreggiata, condizioni di alterazione psicofisica del sig. (Soggetto 1)" (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza). Nessuno di tali profili viene adeguatamente confutato dal motivo in esame; al contrario, il ricorrente dà atto di essere stato fermato, all'uscita autostradale successiva a quella in cui si era verificato il sinistro, con la propria vettura priva di una ruota, e di aver ricevuto in quell'occasione la contestazione della guida in stato di ebbrezza (cfr. pag. 10 del ricorso). In tal modo, lo stesso ricorrente conferma almeno uno dei diversi motivi in base ai quali non si era proceduto alla contestazione immediata della violazione, rappresentato - in particolare - dal suo allontanamento dal luogo del sinistro che egli aveva causato con la sua condotta di guida.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe rilevato che il verbale non evidenziava il coinvolgimento di altre vetture nell'urto, e che solo in corso di causa egli avrebbe appreso di aver cagionato danno anche alla vettura di tale (Soggetto 2).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 189 del codice della strada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui al secondo periodo del quinto comma della richiamata disposizione, in luogo di quella di cui al primo periodo del medesimo comma, nonostante il mancato coinvolgimento di altri veicoli.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.

Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva proposto appello soltanto contestando l'applicabilità dell'art. 189 del codice della strada, sul presupposto che tale norma si applicherebbe soltanto in presenza di un incidente stradale, ovverosia di un sinistro in cui siano coinvolti almeno due veicoli. Sia il profilo dell'integrazione della motivazione, dedotto con il secondo motivo, che quello dell'inesatta individuazione della fattispecie sanzionatoria applicabile, oggetto della terza censura, sono dunque nuovi ed inammissibili. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006, Rv. 587516).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2023.

 

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