CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 143 CdS
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
(Vedi art. 143 del Prontuario del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 143 del Codice della strada
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. (soppresso)
7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.308,00.
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
Note
(1) Il comma 6 è stato soppresso dall’articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dal 1° gennaio 2003.
(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall’articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(3) L’ultimo periodo del comma 12 è stato aggiunto dall’articolo 22, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
Breve commento all’articolo 143 del Codice della strada
L’articolo 143 stabilisce le regole fondamentali sulla collocazione dei veicoli nella carreggiata. La prescrizione generale è la marcia sulla parte destra e in prossimità del margine destro anche quando la strada è libera. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo isolato o assoluto: la posizione concretamente corretta dipende dalla struttura della strada, dal numero delle corsie, dalla segnaletica, dalle manovre consentite e dalla presenza di utenti vulnerabili, binari o isole salvagente.
Per i veicoli non a motore e per gli animali il comma 2 impone una collocazione ancora più prossima al margine destro. La legge n. 177/2024 ha però inserito il comma 2-bis, che adatta la regola alle infrastrutture ciclabili: nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata, mentre nelle corsie ciclabili devono tenersi nella parte più esterna della corsia. La deroga mira a rendere visibili i ciclisti e a consentire un uso coerente degli spazi specificamente destinati alla mobilità ciclabile.
Sulle carreggiate con due o più corsie per senso di marcia opera la regola della corsia libera più a destra, con destinazione delle corsie di sinistra al sorpasso. Nei centri abitati il comma 7 ammette una disciplina più flessibile: il conducente può scegliere la corsia più opportuna in funzione della direzione da prendere alla successiva intersezione, ma, una volta impegnata, può cambiarla soltanto per svoltare, fermarsi o sorpassare. In tale specifica situazione il sorpasso può avvenire anche a destra; la previsione non legittima, invece, indiscriminati spostamenti tra le corsie.
I commi 11 e 12 distinguono la circolazione contromano ordinaria da quella aggravata. Quest’ultima ricorre in curva, sui raccordi convessi, nei casi di limitata visibilità oppure quando, su una strada divisa in più carreggiate separate, venga percorsa la carreggiata opposta. Per il comma 12 sono previste anche la sospensione della patente e, in caso di recidiva, una durata maggiore. La riforma del 2024 ha inoltre imposto la confisca del veicolo se dalla condotta descritta dal comma 12 deriva un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime: occorrono quindi sia la fattispecie aggravata sia il nesso causale con l’evento lesivo.
Sul piano dell’accertamento non ogni superamento della linea di mezzeria integra automaticamente la circolazione contromano. Occorre ricostruire la traiettoria, la durata e il contesto della manovra, distinguendo la marcia nella porzione destinata al senso opposto dalla violazione della segnaletica orizzontale disciplinata dagli articoli 40 e 146 CdS e dall’eventuale sorpasso vietato regolato dall’articolo 148 CdS. Se una medesima condotta realizza più illeciti, va verificato il criterio del concorso previsto dall’articolo 198 CdS.
Le conseguenze operative comprendono anche la decurtazione dei punti: quattro per il comma 11, dieci per il comma 12 e quattro per il comma 13 quando la violazione riguarda il comma 5. La violazione del comma 11 rientra inoltre tra quelle alle quali può applicarsi la sospensione breve disciplinata dall’articolo 218-ter CdS, quando ricorrono tutti i relativi presupposti. Per il comma 12, invece, la sospensione ordinaria è conseguenza espressamente prevista dall’articolo 143 e deve essere gestita secondo l’articolo 218 CdS.
AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto allo studio e all’attività operativa. Per l’applicazione concreta devono essere sempre verificati il testo vigente, la segnaletica presente, le circostanze del fatto e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali successivi.