CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 143 CdS
Posizione dei veicoli sulla carreggiata

(Vedi art. 143 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
   2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
   3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
   4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
   5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
   6. (1)
   7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
   8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
   9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
   10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
   11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.
   12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.308,00. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
   13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

(1) Comma soppresso dal DLG 15.01.2002 n. 9.

 

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OSSERVAZIONI

* La manovra di sorpasso da parte di un veicolo che oltrepassa la striscia longitudinale continua, a prescindere se singola o doppia, viola il precetto contenuto nell'art. 40, comma 8 del C.d.S. sanzionato dall'art. 146, comma 2 del C.d.S.. Detta violazione concorre, in caso di contromano (anche nel solo caso che veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, semplicemente invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia), con quella prevista dall'art. 143, comma 11 o comma 12 del C.d.S. (se in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 198 dello stesso C.d.S..
 Quando, invece, la manovra vietata di sorpasso si realizza all'interno dello spazio delineato dal segnale orizzontale di circolazione indicato, trova applicazione la sola violazione di una delle ipotesi contenute nell'art. 148 del C.d.S..
* La sanzione applicabile per i veicoli che circolano contromano in una strada a senso unico è da tempo dibattuta: secondo alcuni, la finalità della norma è improntata nel punire l'intralcio ed il pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso che, in particolar modo, quando circoli su una strada a senso unico. E non vi è ragione di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda che, altrimenti, sarebbe più blandamente sanzionata per la sola inosservanza del segnale verticale di divieto (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 16515 del 05/08/2005).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 23886 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 142 e 143 del Codice della Strada - Incidente stradale - Ostacolo imprevisto - Velocità - Manovre di emergenza - Invasione dell'opposta corsia di marcia - Ai fini dell'esclusione della responsabilità in un sinistro stradale, dimostrare la presenza dell'ostacolo imprevisto sulla sede stradale, motivo dell'invasione dell'opposta corsia di marcia, risulta superfluo allorquando il conducente del veicolo proceda ad una velocità superiore al limite consentito, dal momento che una velocità più moderata e rispettosa del limite gli avrebbe consentito di far fronte in sicurezza a quell'ostacolo imprevisto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 14930 del 29/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 37, 40 e 143 del Codice della Strada - Intersezioni - Manovra di svolta - Apposizione della segnaletica stradale - Indicazioni di direzioni consentite o vietate - Sinistro stradale - Nel caso di incrocio con strada a doppia carreggiata, nessuna norma impone all'ente proprietario della strada di indicare nella segnaletica orizzontale con apposito segnale il divieto di svoltare a sinistra nella prima semicarreggiata, che l'utente incontra andando ad impegnare l'incrocio in quanto verrebbe a trovarsi contromano, poiché è prevista la sola facoltà, e non l'obbligo, di utilizzare la segnaletica orizzontale per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 16515 del 05/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 143 del Codice della Strada - Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Strada a senso unico di marcia - Circolazione contromano - L'art. 143 c.d.s. non da una definizione di circolazione contromano, ma la finalità della norma è improntata nel punire l'intralcio ed il pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario; e tale ratio vale indiscutibilmente sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso che, in particolar modo, per ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico. E non vi è ragione di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda che, altrimenti, sarebbe più blandamente sanzionata per la sola inosservanza del segnale verticale di divieto.

 

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