CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 143 CdS
Posizione dei veicoli sulla carreggiata

(Vedi art. 143 del Prontuario del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 143 del Codice della strada

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. (soppresso)

7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.308,00.
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

Note

(1) Il comma 6 è stato soppresso dall’articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dal 1° gennaio 2003.

(2) Il comma 2-bis è stato inserito dall’articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(3) L’ultimo periodo del comma 12 è stato aggiunto dall’articolo 22, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

 

Breve commento all’articolo 143 del Codice della strada

L’articolo 143 stabilisce le regole fondamentali sulla collocazione dei veicoli nella carreggiata. La prescrizione generale è la marcia sulla parte destra e in prossimità del margine destro anche quando la strada è libera. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo isolato o assoluto: la posizione concretamente corretta dipende dalla struttura della strada, dal numero delle corsie, dalla segnaletica, dalle manovre consentite e dalla presenza di utenti vulnerabili, binari o isole salvagente.

Per i veicoli non a motore e per gli animali il comma 2 impone una collocazione ancora più prossima al margine destro. La legge n. 177/2024 ha però inserito il comma 2-bis, che adatta la regola alle infrastrutture ciclabili: nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata, mentre nelle corsie ciclabili devono tenersi nella parte più esterna della corsia. La deroga mira a rendere visibili i ciclisti e a consentire un uso coerente degli spazi specificamente destinati alla mobilità ciclabile.

Sulle carreggiate con due o più corsie per senso di marcia opera la regola della corsia libera più a destra, con destinazione delle corsie di sinistra al sorpasso. Nei centri abitati il comma 7 ammette una disciplina più flessibile: il conducente può scegliere la corsia più opportuna in funzione della direzione da prendere alla successiva intersezione, ma, una volta impegnata, può cambiarla soltanto per svoltare, fermarsi o sorpassare. In tale specifica situazione il sorpasso può avvenire anche a destra; la previsione non legittima, invece, indiscriminati spostamenti tra le corsie.

I commi 11 e 12 distinguono la circolazione contromano ordinaria da quella aggravata. Quest’ultima ricorre in curva, sui raccordi convessi, nei casi di limitata visibilità oppure quando, su una strada divisa in più carreggiate separate, venga percorsa la carreggiata opposta. Per il comma 12 sono previste anche la sospensione della patente e, in caso di recidiva, una durata maggiore. La riforma del 2024 ha inoltre imposto la confisca del veicolo se dalla condotta descritta dal comma 12 deriva un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime: occorrono quindi sia la fattispecie aggravata sia il nesso causale con l’evento lesivo.

Sul piano dell’accertamento non ogni superamento della linea di mezzeria integra automaticamente la circolazione contromano. Occorre ricostruire la traiettoria, la durata e il contesto della manovra, distinguendo la marcia nella porzione destinata al senso opposto dalla violazione della segnaletica orizzontale disciplinata dagli articoli 40 e 146 CdS e dall’eventuale sorpasso vietato regolato dall’articolo 148 CdS. Se una medesima condotta realizza più illeciti, va verificato il criterio del concorso previsto dall’articolo 198 CdS.

Le conseguenze operative comprendono anche la decurtazione dei punti: quattro per il comma 11, dieci per il comma 12 e quattro per il comma 13 quando la violazione riguarda il comma 5. La violazione del comma 11 rientra inoltre tra quelle alle quali può applicarsi la sospensione breve disciplinata dall’articolo 218-ter CdS, quando ricorrono tutti i relativi presupposti. Per il comma 12, invece, la sospensione ordinaria è conseguenza espressamente prevista dall’articolo 143 e deve essere gestita secondo l’articolo 218 CdS.

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto allo studio e all’attività operativa. Per l’applicazione concreta devono essere sempre verificati il testo vigente, la segnaletica presente, le circostanze del fatto e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali successivi.

OSSERVAZIONI

 

Obbligo di tenere la destra

La regola del comma 1 riguarda la posizione ordinaria sulla carreggiata e opera anche in assenza di traffico. Essa va applicata tenendo conto delle condizioni della sede stradale, degli ostacoli, della distanza di sicurezza laterale e delle manovre consentite. Nelle fasi di incrocio, in curva e sui raccordi convessi il comma 3 estende agli altri veicoli la più rigorosa prossimità al margine destro prevista dal comma 2, salvo le eccezioni testuali per carreggiate separate, carreggiate con almeno due corsie per senso di marcia e carreggiate a senso unico.

Carreggiate separate e strade a più corsie

La corsia da utilizzare non dipende dalla velocità soggettivamente ritenuta adeguata. Fuori dalle deroghe espressamente previste, il conducente deve occupare la corsia libera più a destra e utilizzare quelle di sinistra per il sorpasso. Nelle strade divise in due carreggiate separate va percorsa quella di destra; se le carreggiate sono tre, quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. Il soppresso comma 6 non consente più di considerare la corsia destra riservata ai soli veicoli lenti.

Scelta della corsia nei centri abitati

Il comma 7 consente di scegliere la corsia coerente con la direzione da prendere alla successiva intersezione indipendentemente dall’intensità del traffico. La deroga è funzionale al preposizionamento e non autorizza cambi continui di corsia: dopo la scelta, lo spostamento è ammesso per predisporsi alla svolta, fermarsi o sorpassare. Il sorpasso a destra è consentito soltanto nell’ipotesi disciplinata dallo stesso comma e va distinto dal mero scorrimento di file parallele.

Velocipedi e infrastrutture ciclabili

Dal 14 dicembre 2024 il comma 2-bis prevale sulla regola generale del comma 2 negli spazi espressamente indicati. Per individuare zona di attestamento ciclabile, strada urbana ciclabile, zona ciclabile e corsia ciclabile occorre utilizzare le definizioni dell’articolo 3 CdS e verificare la concreta disciplina della strada e la segnaletica. La possibilità di occupare qualunque posizione non equivale a un generale diritto di marcia contromano e non esclude gli obblighi di prudenza e prevedibilità della traiettoria.

Monopattini elettrici

I monopattini elettrici conformi alla disciplina legale sono equiparati ai velocipedi per quanto non diversamente previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le regole dell’articolo 143 e del comma 2-bis possono quindi assumere rilievo residuale nella scelta della posizione sulla carreggiata o nella corsia ciclabile. Resta però prevalente la disciplina speciale: per i monopattini è espressamente vietata la circolazione contromano. Essi non possono pertanto utilizzare in senso opposto una corsia per doppio senso ciclabile riservata ai velocipedi, né ricavare dal comma 2-bis una deroga a tale divieto. Per il quadro organico si veda l’approfondimento sui monopattini elettrici.

Circolazione contromano e fattispecie aggravata

Il comma 11 si applica anche alla marcia in senso vietato su una strada a senso unico, come chiarito dalla Cassazione civile n. 16515/2005. Il comma 12 richiede una delle situazioni aggravanti tassativamente indicate. Sulle strade a carreggiate separate non è necessario che ricorra anche una curva o una limitazione di visibilità: è sufficiente percorrere contromano la carreggiata destinata all’opposto senso di marcia. Nel verbale vanno descritti struttura della strada, segnaletica, punto di accesso, direzione seguita, tratto percorso e condizioni di visibilità.

Linea continua, sorpasso e concorso di violazioni

L’oltrepassamento della linea continua non coincide necessariamente con la marcia contromano. Quando il veicolo invade e percorre la parte destinata al senso opposto possono concorrere, secondo la concreta autonomia delle condotte, la violazione dell’articolo 143 CdS, quella della segnaletica orizzontale e l’eventuale sorpasso vietato. Una deviazione istantanea imposta da un ostacolo o da un’emergenza deve invece essere valutata alla luce della necessità, della prevedibilità e delle alternative concretamente praticabili; la Cassazione penale n. 13924/2026 ha ribadito la necessità di verificare in concreto la possibilità di una diversa manovra.

Binari tramviari e isole salvagente

La marcia sui binari a raso è ammessa solo se non ostacola o rallenta il tram e se la segnaletica non dispone diversamente. In presenza di doppi binari collocati su un lato, il passaggio a sinistra è consentito purché il veicolo resti nella parte di carreggiata relativa al proprio senso. Presso l’isola salvagente il transito su entrambi i lati è subordinato al rispetto del senso di marcia, della segnaletica e del movimento dei viaggiatori, la cui sicurezza assume rilievo prioritario.

Sanzioni pecuniarie, punti e patente

Per il comma 11 sono previsti quattro punti; per il comma 12 dieci punti; per il comma 13 sono previsti quattro punti soltanto quando la violazione si riferisce al comma 5. Il pagamento ridotto del 30 per cento è astrattamente ammesso per i commi 11 e 13, se effettuato nei termini e in assenza di ulteriori cause ostative, mentre non è ammesso per il comma 12 perché la violazione comporta la sospensione della patente, ai sensi dell’articolo 202 CdS. L’aumento notturno di un terzo non si applica, poiché l’articolo 143 non rientra tra le disposizioni elencate dall’articolo 195, comma 2-bis, CdS. Per il comma 11 va inoltre verificata l’applicabilità della sospensione breve di cui all’articolo 218-ter CdS.

Sospensione, recidiva e confisca

Per la violazione del comma 12 la patente deve essere ritirata e trasmessa secondo la procedura dell’articolo 218 CdS. La recidiva richiamata dal medesimo comma incide sulla durata della sospensione, elevandola da due a sei mesi. La confisca aggiunta nel 2024 non consegue a ogni incidente, ma solo quando dalla specifica circolazione contromano del comma 12 derivi causalmente la morte o una lesione personale grave o gravissima; in tali casi l’organo accertatore deve documentare i presupposti della misura e applicare le procedure cautelari coordinate con l’articolo 213 CdS.

Segnalazione preventiva degli accessi contromano

L’articolo 22, comma 1, della legge n. 177/2024 ha demandato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche, modalità e tempi di installazione della segnalazione obbligatoria nei punti di possibile accesso contromano alle carreggiate separate. Alla data della presente revisione il decreto non risulta reperito nelle fonti istituzionali consultate; l’adempimento va pertanto mantenuto sotto specifico monitoraggio.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno carattere informativo e operativo generale. La qualificazione della violazione richiede sempre l’esame della configurazione della strada, della segnaletica, della traiettoria, delle condizioni di visibilità e delle ulteriori circostanze accertate.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13924 del 16/04/2026
Circolazione stradale - Art. 143 e 187 Codice della Strada e art. 589-bis cod. pen. - Sinistro stradale con esito mortale - Invasione di corsia e guida in stato di ebbrezza della controparte - Manovra di emergenza - In tema di responsabilità colposa, resta esclusa la responsabilità del conducente che, pur violando la regola di tenere la destra, reagisca a una situazione di pericolo improvvisa determinata dall’altrui condotta illecita, quando la scelta alternativa non sia concretamente esigibile avuto riguardo ai tempi di avvistamento, alla repentinità dell’evento, agli spazi di manovra disponibili e ai tempi di reazione psicofisica, non potendosi imputare l’omissione di una diversa manovra elusiva in assenza di effettiva possibilità di attuarla utilmente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 45827 del 13/12/2024
Circolazione Stradale - Art. 143 del Codice della Strada - Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Corretta circolazione dei veicoli in carreggiata - Finalità della norma - L'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, imposto dalla norma contenuta nel C.d.S., ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 23886 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 142 e 143 del Codice della Strada - Incidente stradale - Ostacolo imprevisto - Velocità - Manovre di emergenza - Invasione dell'opposta corsia di marcia - Ai fini dell'esclusione della responsabilità in un sinistro stradale, dimostrare la presenza dell'ostacolo imprevisto sulla sede stradale, motivo dell'invasione dell'opposta corsia di marcia, risulta superfluo allorquando il conducente del veicolo proceda ad una velocità superiore al limite consentito, dal momento che una velocità più moderata e rispettosa del limite gli avrebbe consentito di far fronte in sicurezza a quell'ostacolo imprevisto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 14930 del 29/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 37, 40 e 143 del Codice della Strada - Intersezioni - Manovra di svolta - Apposizione della segnaletica stradale - Indicazioni di direzioni consentite o vietate - Sinistro stradale - Nel caso di incrocio con strada a doppia carreggiata, nessuna norma impone all'ente proprietario della strada di indicare nella segnaletica orizzontale con apposito segnale il divieto di svoltare a sinistra nella prima semicarreggiata, che l'utente incontra andando ad impegnare l'incrocio in quanto verrebbe a trovarsi contromano, poiché è prevista la sola facoltà, e non l'obbligo, di utilizzare la segnaletica orizzontale per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 16515 del 05/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 143 del Codice della Strada - Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Strada a senso unico di marcia - Circolazione contromano - L'art. 143 c.d.s. non da una definizione di circolazione contromano, ma la finalità della norma è improntata nel punire l'intralcio ed il pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario; e tale ratio vale indiscutibilmente sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso che, in particolar modo, per ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico. E non vi è ragione di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda che, altrimenti, sarebbe più blandamente sanzionata per la sola inosservanza del segnale verticale di divieto.

 

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