CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

 

Articolo 72 CdS
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

(Vedi art. 72 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 e appendice VI del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
      a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
      b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
      c) dispositivi di segnalazione acustica;
      d) dispositivi retrovisori;
      e) pneumatici o sistemi equivalenti.
   2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
      a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
      b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
      c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
   2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
   2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
   4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
   5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
   6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
   7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
   8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
   9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
   10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
   12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
   13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Al fine di agevolare talune manovre (retromarcia), non è insolito accertare nella parte posteriore di autocarri, rimorchi o semirimorchi dei fari supplementari azionati manualmente dal conducente (attraverso un apposito interruttore posto nella cabina di guida) o automaticamente (quando entrano in funzione le luci di retromarcia) senza la prescritta approvazione. In entrambi i casi tale dispositivo supplementare non è ammesso.
* L'applicazione delle sanzioni contenute negli articoli 71, 72 e 79 del codice della strada devono seguire i seguenti principi: l'art. 71 del C.d.S. sanziona la mancata conformità dei dispositivi di equipaggiamento e delle caratteristiche costruttive e funzionali, tranne quelli richiamati dall'art. 72 del C.d.S. (ove trova applicazione la stessa norma). L'art. 79 del C.d.S., invece, sanziona l'efficienza dei dispositivi di cui all'art. 72 del C.d.S. o la loro mancata corretta installazione.
* A differenza degli pneumatici tradizionali, montati previa ordinanza dell'ente proprietario della strada durante il periodo che va dal 15 aprile al 15 novembre, quelli invernali - contrassegnati con la sigla M+S (oppure M&S, M-S, M/S, M.S) posta sul fianco del pneumatico stesso - non hanno restrizioni di carattere temporale e possono essere montati anche durante tutti i mesi dell'anno, purché i parametri siano gli stessi di quelli annotati sulla carta di circolazione.
* Dalla patente di guida speciale delle categorie A e B non si riscontra più la presenza del codice 42.01 riservato ai titolari audiolesi del documento in quanto l'attuale produzione dei veicoli per i quali è prescritta la patente di guida speciale delle categorie A e B prevedono già di serie la presenza dei dispositivi retrovisori esterni su entrambi i lati.
* Quando prescritto, l'approvazione per il corretto montaggio di uno specchio retrovisore panoramico interno in luogo di quello di serie di cui il veicolo è dotato (oppure il montaggio di specchietti supplementari grandangolari esterni) debitamente omologati, ed in uso a conducenti con disabilità, spetterebbe al competente Ufficio della Motorizzazione Civile ma, alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 gennaio 2021 (Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione) pubblicato in G. U. n. 37 del 13/02/2021, dette modifiche rientrano tra quelle per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova, ma è sufficiente che l'operazione sia effettuata da un'officina di autoriparazione accreditata presso l'U.M.C..
* Sempre più spesso si accerta il montaggio, all'interno del gruppo ottico del veicolo, di una lampadina aggiuntiva di un colore diverso (solitamente blu o anche rossa) da quello consentito (bianco). Tale comportamento costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 72, comma 13 del C.d.S. (circolazione con dispositivo non conforme) ed a quello contenuto nell'art. 153, commi 9 e 11 del C.d.S. (uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151 del C.d.S.), sempre che tale operazione non modifichi la centralina (in tal caso troverebbe applicazione il disposto contenuto nell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S. per le "modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione".
* Pur essendo facoltativa l'installazione degli indicatori di direzione per i ciclomotori a 2 o 3 ruote non muniti di carrozzeria chiusa, è bene ricordare che se il veicolo è prodotto fin dall'origine con i citati dispositivi, non è consentita l'asportazione o la modifica degli stessi senza l'approvazione dell'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
* Al fine di semplificare le procedure relative all'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli in circolazione, la circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 4782-M360 del 04.11.2004 (Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci. Disposizioni semplificative) ha precisato che "... ove su un veicolo destinato al trasporto di merci vengano applicate strutture destinate ad assicurare una ottimale e razionale sistemazione del carico al fine di "evitarne la caduta o la dispersione" (..) non si dovrà dare corso ad aggiornamento della carta di circolazione.", sempre che non incidano sulla portata complessiva del mezzo, precisando al riguardo che la disposizione si riferisce - a titolo puramente esemplificativo - a "... strutture tipo sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili (...) e non "... a quegli allestimenti che comportino la sostituzione delle carrozzerie originali, o il loro incisivo rimaneggiamento (applicazione di gru caricatrice, di sponda montacarichi, e simili) ..." per i quali permane l'aggiornamento della carta di circolazione.
* La circolazione con un veicolo equipaggiato con un silenziatore del terminale di scarico non omologato genera parziale sovrapponibilità della disciplina sanzionatoria tra l'art. 72 e l'art. 78 del C.d.S., e la discriminante tra le due fattispecie è determinata dagli effetti prodotti dal dispositivo di equipaggiamento non omologato in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico, elementi che attengono alle caratteristiche funzionali del veicolo, i cui rispettivi valori di riferimento devono essere indicati nella carta di circolazione: se il dispositivo non produce alcun effetto sui valori di cui sopra, trova applicazione la violazione di cui all'art. 72 del C.d.S.. In caso contrario, troverà applicazione la violazione di cui all'art. 78 del C.d.S., ed in quest'ultimo caso, la prova spetta all'amministrazione in base alla regola secondo la quale l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9988 del 23/04/2018).
* La mancaza di più dispositivi di equipaggiamento comporta più violazioni al presente articolo, mentre la mancanza di più componenti dello stesso dispositivo di equipaggiamento comporta una sola sanzione (e la menzione, nel verbale di contestazione, dei componenti mancanti).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27580 del 15/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 72 del Codice della Strada e artt. 624 e 625 C.P. - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore - Furto di oggetti presenti all'interno di veicoli parcheggiati sulla pubblica via - Esposizione a pubblica fede - Aggravante - Configurabilità - Configura l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto di oggetti presenti all'interno di veicoli parcheggiati sulla pubblica via anche quegli oggetti che, anche se non parte integrante dell'automezzo, comunque ineriscono al suo comodo utilizzo costituendo, così, normale dotazione del veicolo, in quanto destinati al suo servizio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9988 del 23/04/2018
Circolazione Stradale - Artt. 72 e 78 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive ed equipaggiamento del veicolo - Silenziatore del terminale di scarico non omologato - Sovrapponibilità della disciplina sanzionatoria - La condotta di chi sostituisce il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell'art. 72 C.d.S., salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione, e tale prova spetta all'amministrazione. In tal caso positivo, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 78 C.d.S., con la necessità di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche.

 

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