REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
(Artt. 196 - 208 Codice della Strada)

Articolo 385 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Modalità della contestazione non immediata

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 201 del Codice della Strada)

   1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
   2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.
   3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
   4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

 

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19979 del 06/10/2004
Circolazione stradale - Artt. 200 e 201 Codice della Strada e artt. 383 e 385 del Regolamento C.d.S. - Verbale di contestazione - Forma - Validità - Diritto di difesa - Accertamento e contestazione possono essere trasposti in un unico atto, senza necessità di distinti verbali, se l’interessato è posto a conoscenza completa della violazione. Quale che sia la forma usata, il verbale è valido se idoneo a garantire il diritto di difesa; l’omessa indicazione del numero cronologico del verbale di accertamento non ne determina la nullità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 4459 del 26/03/2003
Circolazione stradale - Artt. 200 e 201 Codice della Strada e artt. 383 e 385 Regolamento C.d.S. - Verbale di contestazione - Modello - Forma - Validità - Diritto di difesa - In caso di contestazione non immediata, il verbale può assumere forme diverse da quella prevista dal modello regolamentare, purché rechi gli elementi necessari a rendere l’interessato edotto dell’addebito. La validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende dalla sua idoneità a garantire il diritto di difesa, la cui lesione può determinare la nullità.

 

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