CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

SEZIONE II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 213 CdS
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

(Vedi art. 213 del Prontuario del Codice della strada)

(Vedi art. 394 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 213 del Codice della strada

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

 

Note:
(1) L’articolo è stato integralmente sostituito dall’art. 23-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, con effetto dal 4 dicembre 2018.
(2) L’art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha modificato il comma 3, integrato il comma 5, sostituito nel comma 7 la parola «distrutto» con «alienato» e aggiunto il comma 10-bis. Le modifiche sono in vigore dal 10 novembre 2021.
(3) Il testo legislativo formale del comma 8 conserva la locuzione «Si applica». La Corte costituzionale, con sentenza 9 dicembre 2022, n. 246, ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. Dal 15 dicembre 2022 la revoca non opera quindi automaticamente, ma può essere applicata all’esito di una valutazione concreta e proporzionata.
(4) Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono quelli risultanti dall’aggiornamento biennale disposto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2020, efficace dal 1° gennaio 2021.

 

Breve commento all’articolo 213 del Codice della strada

L’articolo 213 disciplina il rapporto tra il sequestro amministrativo, che ha natura cautelare, e la confisca, che costituisce la sanzione accessoria definitiva prevista per determinate violazioni. Il sequestro serve a sottrarre temporaneamente il veicolo alla disponibilità materiale dell’interessato e ad assicurare l’effettività dell’eventuale confisca. Non ogni sequestro conduce però alla confisca: l’esito dipende dalla definitività dell’accertamento, dall’eventuale ricorso e dalla sussistenza dei presupposti stabiliti dalla singola norma che richiama l’articolo 213.

La regola ordinaria è l’affidamento del veicolo al proprietario o, se assente, al conducente o a un altro obbligato in solido. Il custode deve collocarlo in un luogo non aperto al pubblico passaggio, sostenere le spese e osservare le prescrizioni impartite dall’organo accertatore. Il documento di circolazione viene trattenuto e il veicolo deve recare la segnalazione dello stato di sequestro prevista dall’articolo 394 del regolamento. L’affidamento al custode-acquirente di cui all’articolo 214-bis opera nei casi residuali indicati dalla legge, soprattutto quando l’avente diritto rifiuta, omette o non può assumere la custodia.

Il comma 5 attribuisce particolare rilievo alla tempestiva assunzione della custodia. Il rifiuto o l’omissione comportano una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente; dopo la comunicazione del deposito, il mancato ritiro entro cinque giorni può determinare il trasferimento del mezzo al soggetto depositario e la sua alienazione, anche per rottamazione. Per i veicoli sequestrati in assenza del trasgressore, le modifiche del 2021 hanno introdotto la pubblicazione nell’albo pretorio e, in presenza di comprovate difficoltà oggettive di notificazione, una forma di notificazione perfezionata il trentesimo giorno. Per l’operatore è quindi essenziale documentare distintamente il sequestro, l’affidamento, l’avviso ad assumere la custodia, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte.

La circolazione abusiva prevista dal comma 8 richiede che il veicolo sia ancora sottoposto a sequestro e che la condotta sia riferibile al soggetto che ne ha assunto la custodia, anche quando questi consenta la circolazione a un terzo. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, la revoca della patente non è automatica: l’autorità competente deve valutare concretamente gravità della condotta, circostanze del fatto e proporzionalità della misura. Restano obbligatori la sanzione pecuniaria, la rimozione del veicolo e il trasferimento in proprietà al custode-acquirente secondo la disciplina speciale.

Occorre inoltre distinguere la circolazione con veicolo sequestrato dalla movimentazione di un mezzo già definitivamente confiscato. Nel secondo caso non trova applicazione il comma 8: il bene appartiene ormai allo Stato e devono essere attivate le procedure del comma 6, ferma la valutazione di eventuali illeciti penali. La distinzione presuppone una verifica puntuale della data e della corretta notificazione del provvedimento di confisca, oltre che dello stato risultante dalle banche dati.

La disposizione interessa anche i monopattini elettrici. L’art. 1, comma 75-vicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede la confisca, secondo le regole del titolo VI del Codice, del monopattino dotato di motore termico oppure di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. In tali ipotesi il sequestro cautelare è eseguito secondo l’articolo 213. La soglia riguarda la potenza nominale continua, non quella di picco; un valore esattamente pari a 1 kW non integra questa specifica fattispecie di confisca. L’accertamento deve quindi identificare con precisione il dispositivo, acquisire i dati costruttivi e documentare l’elemento tecnico che giustifica il sequestro.

Il ricorso contro il sequestro segue l’articolo 203; se l’accertamento è dichiarato infondato, viene meno anche la misura cautelare. Quando invece la confisca diviene definitiva, il custode deve trasferire il veicolo nel luogo indicato dal prefetto entro trenta giorni. Le annotazioni al PRA e nell’Archivio nazionale dei veicoli completano il circuito informativo e devono essere tempestivamente aggiornate anche in caso di dissequestro.

 

AVVERTENZA: il presente testo ha finalità esclusivamente informativa e di supporto allo studio e all’attività operativa. Per l’applicazione concreta devono essere sempre verificati il testo vigente, gli atti del procedimento e le disposizioni speciali richiamate.

OSSERVAZIONI

 

Sequestro cautelare e confisca definitiva

Il sequestro previsto dal comma 1 non è una sanzione autonoma, ma una misura cautelare strumentale alla possibile confisca. Nel verbale devono risultare la norma che prevede la confisca, l’esecuzione del sequestro, l’identificazione del bene, il soggetto nominato custode e le prescrizioni impartite. La confisca richiede invece un provvedimento definitivo del prefetto o dell’autorità competente. Prima di eseguire gli adempimenti del comma 6 occorre verificare l’esaurimento dei ricorsi o la scadenza dei relativi termini e la regolare notificazione del provvedimento.

Affidamento e requisiti del custode

La custodia al proprietario, al conducente o all’obbligato in solido costituisce la regola. Il luogo indicato deve essere nella disponibilità del custode, non soggetto a pubblico passaggio e idoneo a impedire la circolazione del mezzo. L’organo accertatore deve verificare l’effettiva possibilità di assumere la custodia e l’assenza di condizioni ostative, documentando nel verbale dichiarazioni, luogo di deposito, modalità di trasporto e consegna della segnalazione di veicolo sequestrato. La custodia professionale ai sensi dell’articolo 214-bis opera quando il privato rifiuta, omette o non è in grado di adempiere. La circolare del Ministero dell’interno 21 gennaio 2019, prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4, raccoglie le istruzioni operative successive alla riforma del 2018 e qualifica l’affidamento al custode-acquirente come soluzione residuale.

Rifiuto od omissione di assumere la custodia

Il comma 5 sanziona sia il rifiuto espresso sia l’omissione rispetto alle prescrizioni di trasporto o custodia. Non è sufficiente una formula stereotipata: devono essere indicati l’invito rivolto all’avente diritto, le prescrizioni concretamente impartite, la risposta ricevuta e le ragioni dell’eventuale impossibilità. Per il minorenne l’affidamento è effettuato ai genitori, a chi ne fa le veci o a un maggiorenne delegato; in mancanza, il mezzo è rimosso e consegnato al soggetto di cui all’articolo 214-bis.

Deposito, avviso e termine di cinque giorni

Quando il veicolo è affidato al custode-acquirente, la comunicazione pubblicata sul sito della prefettura deve avvertire che la mancata assunzione della custodia nei cinque giorni successivi, previo pagamento degli oneri, comporta l’alienazione anche per rottamazione. Se il sequestro è avvenuto in assenza dell’autore e il proprietario non è stato rintracciato contestualmente, occorrono sia la notificazione senza ritardo del verbale e dell’avviso, sia la pubblicazione nell’albo pretorio. La notificazione presunta al trentesimo giorno opera soltanto in presenza di comprovate difficoltà oggettive e finché il veicolo è ancora affidato al soggetto di cui all’articolo 214-bis.

Modulistica e documentazione fotografica

La circolare del Ministero dell’interno 4 aprile 2024, prot. n. 10253, ha sostituito i modelli relativi alla dichiarazione del custode-acquirente e alla scheda descrittiva dello stato del veicolo. La documentazione deve essere completata con fotografie idonee, inseribili nel sistema SIVES fino al numero indicato dalla circolare. Lo stato d’uso, i danni, gli accessori e il chilometraggio devono essere descritti con precisione per evitare contestazioni nella successiva fase di consegna o alienazione.

Circolazione abusiva del veicolo sequestrato

La fattispecie del comma 8 è riferita al soggetto che ha assunto la custodia e che circola o consente ad altri di circolare. Devono essere verificati la perdurante efficacia del sequestro, l’identità del custode, la consapevolezza dell’obbligo e l’effettiva circolazione su strada. Una mera variazione del chilometraggio può costituire un indice, ma non prova da sola la circolazione abusiva: sono utili riscontri su luogo e tempo, immagini, dichiarazioni, dati di localizzazione o altri elementi oggettivi.

Revoca della patente non automatica

Il testo legislativo del comma 8 continua a recare «Si applica», ma, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, la revoca è divenuta facoltativa. Nel rapporto devono essere descritti gli elementi utili alla valutazione di proporzionalità: durata e modalità della circolazione, pericolo creato, ragioni dello spostamento, reiterazione e ogni altra circostanza concreta. La circolare del Ministero dell’interno 9 aprile 2024, prot. n. 4186, facendo seguito alla circolare n. 337 dell’11 gennaio 2023 specificamente dedicata alla pronuncia, conferma la necessità di adeguare l’attività amministrativa all’esclusione dell’automatismo sanzionatorio.

Pagamento in misura ridotta

Per la sanzione pecuniaria del comma 8 è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, compresa la riduzione del 30 per cento quando ricorrono i requisiti temporali e oggettivi. Il trasferimento del veicolo previsto dal medesimo comma consegue alla violazione e non coincide con la confisca che determina l’esclusione dal beneficio ai sensi dell’articolo 202.

Veicolo già confiscato

La circolare del Ministero dell’interno 23 luglio 2025, prot. n. 22070, precisa che il comma 8 riguarda esclusivamente la circolazione di un veicolo ancora sequestrato. Se la confisca è già divenuta definitiva, il mezzo appartiene allo Stato: si procede secondo il comma 6, con trasferimento al custode-acquirente e comunicazioni alla prefettura e all’Agenzia del demanio, valutando separatamente eventuali fattispecie penali. La corretta notificazione della confisca è presupposto essenziale per stabilirne la definitività.

Proprietario estraneo alla violazione

Il comma 9 impedisce l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. L’estraneità non deriva automaticamente dalla mera intestazione formale: occorre valutare la titolarità effettiva, la disponibilità del bene, i rapporti con l’autore dell’illecito e l’eventuale conoscenza o agevolazione della condotta, nei limiti fissati dalla norma speciale che prevede la confisca.

Monopattini elettrici non conformi

L’art. 1, comma 75-vicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone la confisca del monopattino dotato di motore termico o di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW; il sequestro cautelare segue l’articolo 213. La soglia non comprende il valore esattamente pari a 1 kW e non va confusa con la potenza massima o di picco. È opportuno fotografare targhetta, numero identificativo, motore e centralina, acquisire la documentazione tecnica e indicare lo strumento o la fonte utilizzata per determinare la potenza. Per la fattispecie operativa si rinvia alla scheda Motore termico o potenza superiore a 1 kW – Prontuario monopattini elettrici.

Ricorso e dissequestro

Il ricorso contro il sequestro è proposto al prefetto secondo l’articolo 203. L’accoglimento dell’opposizione contro l’accertamento travolge la misura cautelare: il veicolo deve essere dissequestrato oppure, se già alienato nei casi del comma 5, deve essere restituita la somma ricavata. L’organo procedente deve inoltre comunicare il dissequestro per la cancellazione delle annotazioni nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

Profili penali e obblighi del custode

La violazione degli obblighi di custodia può assumere rilievo anche penale quando ricorrono gli elementi di specifiche fattispecie, ma la qualificazione non può essere automatica. Devono essere distinti la mera circolazione abusiva sanzionata dal comma 8, la sottrazione o dispersione del bene, la violazione dei sigilli e le condotte successive alla confisca definitiva. Gli atti devono descrivere puntualmente la condotta, lo stato giuridico del mezzo e le prescrizioni conosciute dall’interessato.

Regolamento di esecuzione

L’articolo 394 del Regolamento conserva rilievo per la verbalizzazione e la segnalazione visibile dello stato di sequestro, da coordinare con la disciplina sopravvenuta. L’articolo 395 del Regolamento è abrogato e non deve essere richiamato come disposizione vigente.

 

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno finalità informativa e operativa generale. L’inquadramento del singolo caso richiede la verifica del testo vigente, della norma che prevede la confisca, degli atti notificati e dello stato del veicolo nelle banche dati.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 32638 del 02/09/2026
Circolazione stradale - Art. 213 Codice della Strada e art. 335 codice penale - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Sottrazione colposa del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Proprietario custode - Circolazione abusiva - Rilevanza amministrativa - In tema di veicolo sottoposto a sequestro, la sola agevolazione colposa della sottrazione da parte di terzi, ove si traduca nella circolazione abusiva del mezzo, ricade nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, C.d.S.. Resta invece configurabile il delitto ex art. 335 cod. pen. quando la condotta contestata non si esaurisca nella mera circolazione abusiva.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 30652 del 11/08/2026
Circolazione stradale - Art. 213 Codice della Strada e art. 334 codice penale - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro - Circolazione abusiva - Concorso apparente - Rapporto di specialità - La sottrazione ricorre quando si ostacola o rende difficoltosa la procedura di vincolo e la disciplina speciale dell'art. 213, comma 4, riguarda però la sola circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo mentre, in caso di sequestro penale, non opera il rapporto di specialità e resta configurabile il delitto di cui all'art. 334 cod. pen..

.Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 6201 del 03/08/2026
Circolazione stradale - Art. 193, 213, 214 e 214-bis Codice della strada e Art. 122-bis Codice delle assicurazioni private - Veicolo sequestrato per mancanza di copertura assicurativa - Circolare del Ministero dell'Interno - Conduzione del veicolo al luogo di custodia da parte del conducente affidatario - Legittimità - La sopravvenuta deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli sottoposti a sequestro comporta l'applicazione dell'art. 213 C.d.S., sicché il veicolo può essere condotto direttamente al luogo di custodia dal soggetto cui è affidato, senza necessità di carroattrezzi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10073 del 16/04/2025
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 213 del Codice della Strada - Circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - Responsabilità - Gli articoli 213 e 196 del C.d.S. hanno presupposti e funzioni diverse: il primo ha funzione prevalentemente preventiva e deterrente, prevede il sequestro del veicolo usato per un'infrazione potenzialmente dannosa e identifica come responsabile il proprietario, il conducente o chi è obbligato in solido, con l'unico responsabile dell'immobilità del veicolo colui che è stato nominato custode; il secondo invece, ha funzione di garanzia: attribuisce a soggetti specifici la responsabilità economica della sanzione pecuniaria, salvo dimostrare di aver usato la dovuta diligenza per evitare che il veicolo circolasse contro la loro volontà, e permette di agire in regresso contro l'obbligato principale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 13282 del 07/04/2025
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada e 256 del D.Lgs. 152/2006 - Veicolo in stato di abbandono - Mancata bonifica - Classificazione del rifiuto - Reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Integra gli estremi del reato di smaltimento di rifiuti pericolosi la condotta del soggetto che abbandona o deposita in modo incontrollato veicoli a fine vita e, quindi, fuori uso, ancorchè muniti di targa e qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante l'eliminazione dei materiali inquinanti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11519 del 03/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 213, 214, 214-bis, 215, 215-bis e 224-ter del Codice della Strada - Veicoli sequestrati - Affidamento in custodia a depositeria - Rapporto giuridico - Spese di custodia - L'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'agente operante che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all'interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6581 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Sussistenza - Anche per il reato di omicidio stradale, con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel codice della strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne, come previsto dall'art. 213 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5428 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Lesioni personali gravi - Patteggiamento - Applicazione sanzione amministrativa accessoria - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in occasione del patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge, sia contro la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5427 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Lavoro di pubblica utilità - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca veicolo - Applicazione - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammesso il ricorso per cassazione sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5426 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni amministrative accessorie - Obbligatorietà -  In riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, all'applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché alla sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4232 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 193 e 213 del Codice della Strada e art. 650 c.p. - Obbligo dell'assicurazione - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Controllo sulla custodia del mezzo - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - Non integra la contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia, prevista dall'art. 650 c.p., la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato, come la generica convocazione "per ragioni di giustizia", senza ulteriori specificazioni, al fine di verificare la corretta osservanza delle norme di custodia del veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2633 del 21/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida della confisca del veicolo - Competenza - Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, non può applicare ne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ne' la confisca del veicolo, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1442 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Nella più grave delle ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, che contempla in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato deve essere supportata da idonea allegazione documentale riguardante l'inequivocabile proprietà del veicolo, presupposto della confisca.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 246 del 09/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 213 del Codice della Strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Circolazione abusiva del veicolo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Illegittimità costituzionale - La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42607 del 10/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada e art. 349 c.p. - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Scomparsa del veicolo - Sigilli di sicurezza - Rimozione - Reato - Configurazione - Fare sparire il veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo per la successiva confisca integra la condotta di violazione di sigilli, non essendo affatto necessaria che venga posta in essere una materiale manomissione o distruzione o alterazione ne dei sigilli ne' della cosa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 31216 del 09/08/2021
Circolazione Stradale - Artt. 213 e 214 del Codice della Strada e art. 354 c.p. - Sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro - La consumazione del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 del C.d.S., si realizza non soltanto con la sottrazione del bene, bensì anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, e quindi non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213, 218 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo da parte del giudice - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. Diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36431 del 05/09/2013
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della confisca - Concetto di appartenenza del veicolo - Nella guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti per procedere alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo bisogna tener conto che per concetto di appartenenza deve intendersi non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma di possesso o della detenzione, purché non occasionali.

.Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 14484 del 17/04/2012
Circolazione Stradale - Artt. 91, 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della confisca amministrativa - Veicolo in leasing - Appartenenza della cosa a persona estranea al reato - Concetto - Non può essere sottoposto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa la vettura condotta in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20610 del 01/06/2010
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa con il quale è stato commesso il reato - Concetto di appartenenza del veicolo - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per procedere al sequestro ed alla sanzione accessoria della confisca amministrativa è necessario che il veicolo condotto "appartenga" all'imputato, ove il concetto di appartenenza deve inteso in una diversa accezione, e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 3281 del 09/06/2000
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Estraneità al reato della persona proprietaria del bene con il quale il reato è stato commesso - Criteri di valutazione - Può ritenersi estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso, ossia soltanto che non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia stato sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21835 del 08/06/2010
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Reato più grave di guida in stato di ebbrezza alcolica - Confisca del veicolo - Proprietà comune ed indivisa tra l'imputato ed un terzo estraneo ai fatti - Nella più grave delle ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, che contempla in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato anche se in proprietà comune ed indivisa tra l'imputato ed un terzo estraneo ai fatti, la garanzia della disponibilità a quest'ultimo della propria quota del bene sarà assicurata attraverso il recupero del valore economico della stessa a seguito della sua vendita.

 

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