CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZIONE II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 213 CdS
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
(Vedi art. 213 del Prontuario del Codice della strada)
(Vedi art. 394 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 213 del Codice della strada
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.
4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.
10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
Note:
(1) L’articolo è stato integralmente sostituito dall’art. 23-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, con effetto dal 4 dicembre 2018.
(2) L’art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha modificato il comma 3, integrato il comma 5, sostituito nel comma 7 la parola «distrutto» con «alienato» e aggiunto il comma 10-bis. Le modifiche sono in vigore dal 10 novembre 2021.
(3) Il testo legislativo formale del comma 8 conserva la locuzione «Si applica». La Corte costituzionale, con sentenza 9 dicembre 2022, n. 246, ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. Dal 15 dicembre 2022 la revoca non opera quindi automaticamente, ma può essere applicata all’esito di una valutazione concreta e proporzionata.
(4) Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono quelli risultanti dall’aggiornamento biennale disposto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2020, efficace dal 1° gennaio 2021.
Breve commento all’articolo 213 del Codice della strada
L’articolo 213 disciplina il rapporto tra il sequestro amministrativo, che ha natura cautelare, e la confisca, che costituisce la sanzione accessoria definitiva prevista per determinate violazioni. Il sequestro serve a sottrarre temporaneamente il veicolo alla disponibilità materiale dell’interessato e ad assicurare l’effettività dell’eventuale confisca. Non ogni sequestro conduce però alla confisca: l’esito dipende dalla definitività dell’accertamento, dall’eventuale ricorso e dalla sussistenza dei presupposti stabiliti dalla singola norma che richiama l’articolo 213.
La regola ordinaria è l’affidamento del veicolo al proprietario o, se assente, al conducente o a un altro obbligato in solido. Il custode deve collocarlo in un luogo non aperto al pubblico passaggio, sostenere le spese e osservare le prescrizioni impartite dall’organo accertatore. Il documento di circolazione viene trattenuto e il veicolo deve recare la segnalazione dello stato di sequestro prevista dall’articolo 394 del regolamento. L’affidamento al custode-acquirente di cui all’articolo 214-bis opera nei casi residuali indicati dalla legge, soprattutto quando l’avente diritto rifiuta, omette o non può assumere la custodia.
Il comma 5 attribuisce particolare rilievo alla tempestiva assunzione della custodia. Il rifiuto o l’omissione comportano una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente; dopo la comunicazione del deposito, il mancato ritiro entro cinque giorni può determinare il trasferimento del mezzo al soggetto depositario e la sua alienazione, anche per rottamazione. Per i veicoli sequestrati in assenza del trasgressore, le modifiche del 2021 hanno introdotto la pubblicazione nell’albo pretorio e, in presenza di comprovate difficoltà oggettive di notificazione, una forma di notificazione perfezionata il trentesimo giorno. Per l’operatore è quindi essenziale documentare distintamente il sequestro, l’affidamento, l’avviso ad assumere la custodia, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte.
La circolazione abusiva prevista dal comma 8 richiede che il veicolo sia ancora sottoposto a sequestro e che la condotta sia riferibile al soggetto che ne ha assunto la custodia, anche quando questi consenta la circolazione a un terzo. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, la revoca della patente non è automatica: l’autorità competente deve valutare concretamente gravità della condotta, circostanze del fatto e proporzionalità della misura. Restano obbligatori la sanzione pecuniaria, la rimozione del veicolo e il trasferimento in proprietà al custode-acquirente secondo la disciplina speciale.
Occorre inoltre distinguere la circolazione con veicolo sequestrato dalla movimentazione di un mezzo già definitivamente confiscato. Nel secondo caso non trova applicazione il comma 8: il bene appartiene ormai allo Stato e devono essere attivate le procedure del comma 6, ferma la valutazione di eventuali illeciti penali. La distinzione presuppone una verifica puntuale della data e della corretta notificazione del provvedimento di confisca, oltre che dello stato risultante dalle banche dati.
La disposizione interessa anche i monopattini elettrici. L’art. 1, comma 75-vicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede la confisca, secondo le regole del titolo VI del Codice, del monopattino dotato di motore termico oppure di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. In tali ipotesi il sequestro cautelare è eseguito secondo l’articolo 213. La soglia riguarda la potenza nominale continua, non quella di picco; un valore esattamente pari a 1 kW non integra questa specifica fattispecie di confisca. L’accertamento deve quindi identificare con precisione il dispositivo, acquisire i dati costruttivi e documentare l’elemento tecnico che giustifica il sequestro.
Il ricorso contro il sequestro segue l’articolo 203; se l’accertamento è dichiarato infondato, viene meno anche la misura cautelare. Quando invece la confisca diviene definitiva, il custode deve trasferire il veicolo nel luogo indicato dal prefetto entro trenta giorni. Le annotazioni al PRA e nell’Archivio nazionale dei veicoli completano il circuito informativo e devono essere tempestivamente aggiornate anche in caso di dissequestro.
AVVERTENZA: il presente testo ha finalità esclusivamente informativa e di supporto allo studio e all’attività operativa. Per l’applicazione concreta devono essere sempre verificati il testo vigente, gli atti del procedimento e le disposizioni speciali richiamate.