CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 167 CdS
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

(Vedi art. 167 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 363 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
   1-bis. (1) Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
   2. (2) Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
      a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
      b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
      c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
      d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t.

   2-bis. (2) I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
   3. (2) Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.
   3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e
dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non
superi del 10 per cento (3) quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
   4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
   5. (2) Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.
   6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
   7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
   8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
   9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
   10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al cinque (3) per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
   10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento (3) più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
   11. (2) Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
   12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico (4) in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
   12-bis. (1) Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
   13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

 

(1) Comma inserito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Comma sostituito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(4) Parole inserite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* In riferimento alle ipotesi di violazioni contenute nel vigente codice della strada e relative al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, per le quali l’art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167, si ritiene che quelle contenute nell'art. 167 del C.d.S. si applicano ai veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione (con l'applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167), mentre per le violazioni contenute nell'art. 169 si applicano ai veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione (senza l'applicazione della tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto non espressamente previsto nel citato art. 169 C.d.S.), come illustrato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6622/21/102/18/1 del 06.07.2021 (Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada).
* In riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l’art. 169 del C.d.S. (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore), che disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo (nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, mentre nel secondo caso la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone) deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167 dello stesso C.d.S. (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), che disciplina le masse dei veicoli senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi (Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6622/21/102/18/1 del 06.07.2021 - Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada).
* Genericamente, nel rilevamento della massa dei veicoli a motore (effettuato con gli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge oppure effettuato con gli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) si applica rispettivamente una riduzione pari al 5% o al 10% del valore misurato (art. 167 del C.d.S.).
 Nel trasporto su strada dei materiali pericolosi (ADR), invece, non si applica alcuna tolleranza di sovraccarico accertato.
* La riduzione del carico del proprio veicolo nei limiti di legge imposto al conducente del veicolo che circola con carico superiore al consentito e sanzionato dall'art. 167 del C.d.S., costituisce una mera raccomandazione rivolta dai competenti organi preposti alla regolamentazione della circolazione stradale, e l'inottemperanza non integra il reato di cui all'art. 650 del C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) (Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 31392 del 19/09/2002).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13200 del 26/07/2012
Circolazione Stradale - Artt. 47, 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Rimorchi - Assicurazione della responsabilità civile - Rischio statico e rischio dinamico - La norma prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile anche per i rimorchi solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico"; il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (rischio statico) mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (rischio dinamico). In caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione obbligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione obbligatoria del rischio statico del rimorchio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 31392 del 19/09/2002
Circolazione Stradale - Art. 167 del Codice della Strada e art. 650 C.P. - Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi - Eccedenza della massa complessiva a pieno carico - Riduzione del carico entro i limiti consentiti - Inottemperanza - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - L'art. 167 del C.d.S. sanziona la condotta di chi circola con carico superiore al consentito, e l'ordine impartito al conducente di ridurre il carico del proprio veicolo nei limiti di legge, a seguito della contestazione della relativa violazione amministrativa, costituisce una mera raccomandazione rivolta dai competenti organi preposti alla regolamentazione della circolazione stradale, e non già l'ordine di cui all'art. 650 cod. pen..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996
Circolazione Stradale - Artt. 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Rimorchio - Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio.

 

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