CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 126-bis CdS
Patente a punti

(Vedi art. 126-bis del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
   1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
   2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (6). Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291,00 a euro 1.166,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
   3. (1) Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del M inistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
   5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
   6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
   6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL'ART. 126-BIS
Norma violata   Punti
Art. 141 Comma 8
Comma 9, terzo periodo (5)
5
10
Art. 142 Comma 8
Comma 9
Comma 9-bis
3
6
10
Art. 143 Comma 11
Comma 12
Comma 13, con riferimento al comma 5
4
10
4
Art. 145 Comma 5
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
6
5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata
Comma 3

2
6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2
Comma 15, con riferimento al comma 3
Comma 15, con riferimento al comma 8
Comma 16, terzo periodo
3
5
2
10
Art. 149 Comma 4
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
3
5
8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6
5
8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10
Comma 11
3
1
Art. 154 Comma 7
Comma 8
8
2
Art. 158 Comma 2, lettere d) e h) (2)
Comma 2, lettera g (3)
2
4
Art. 161 Commi 1 e 3
Comma 2
2
4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1 t
b) eccedenza non superiore a 2 t
c) eccedenza non superiore a 3 t
d) eccedenza superiore a 3 t
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento
b) eccedenza non superiore al 20 per cento
c) eccedenza non superiore al 30 per cento
d) eccedenza superiore al 30 per cento
Comma 7

1
2
3
4

1
2
3
4
3
Art. 168 Comma 7
Comma 8
Comma 9
Comma 9-bis
4
10
10
2
Art. 169 Comma 8
Comma 9
Comma 10
4
2
1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo
Comma 6
Comma 7 primo periodo
Comma 7 secondo periodo
Comma 7, 3° periodo per violazione dei tempi di guida
Comma 7, 3° periodo per violazione dei tempi di riposo
Comma 8
2
5
10
1
3
2
5
2
Art. 175 Comma 13
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)
Comma 16
4
2
2
Art. 176 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
Comma 21
10
10
2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo
Comma 6
Comma 7 primo periodo
Comma 7 secondo periodo
Comma 7, 3° periodo per violazione dei tempi di guida
Comma 7, 3° periodo per violazione dei tempi di riposo
Comma 8
2
5
10
1
3
2
5
2
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186-bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 (4) Comma 4
Comma 5
6
3
Art. 189 Comma 5, primo periodo
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Comma 9
4
10
10
2
Art. 191 Comma 1
Comma 2
Comma 3
8
4
8
Art. 192 Comma 6
Comma 7
3
10
Art. 193 Comma 2 5

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

 

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OSSERVAZIONI

* In relazione ad una eventuale partecipazione al corso per il recupero del punteggio sulla patente di guida temporaneamente sospesa da parte del suo titolare, si precisa che dal punto di vista normativo, non esiste alcun riferimento ad una eventuale esclusione dal corso di recupero e, per tale motivo, è lecito pensare la partecipazione al corso sia comunque ammessa.
* Il conducente di un veicolo che non ottempera all'alt imposto dall'organo di controllo, come è noto, viola il disposto contenuto nell'art. 192, commi 1 e 6 del C.d.S. (senza escludere, nel caso che ponga in essere una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, anche il reato di cui all’art. 337 C.P. - Resistenza a pubblico ufficiale - Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023), nella prassi prevede che la violazione sia notificata al proprietario, e che questi comunichi le generalità del conducente per la successiva detrazione dei 3 punti dalla patente di guida del responsabile. Qualora che il conducente sia riconosciuto dagli agenti operanti senza dubbio alcuno, la violazione di cui sopra può essere notificata direttamente a lui.
* In caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC), è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis (art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).
* In caso di contestazione immediata di violazioni alle norme del C.d.S. che comportino la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore, che da accertamenti espletati non risulta titolare di patente (perché mai conseguita oppure oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca), nel verbale di contestazione va comunque sempre menzionata la decurtazione anche se, a differenza del normale iter procedurale, non si procederà alla comunicazione presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
* La disposizione che prevede di sottoporre il titolare di patente di guida all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 del C.d.S. che, dopo la notifica della prima violazione che provochi una perdita di almeno cinque punti commetta altre due violazioni non contestuali nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti dalla patente, è applicabile anche al titolare neopatentato, senza tenere conto per quest'ultimo del raddoppio della decurtazione previsto per i neopatentati.
* Nel rispetto delle disposizioni normative, il titolare di patente di guida che intenda iscriversi ad un corso per il recupero dei punti decurtati, deve dimostrare unicamente di avere ricevuto la comunicazione di decurtazione dei punti (o un report dal Portale dell'automobilista) senza alcuna preclusione per i cittadini iscritti all'AIRE.
* Il Decreto Ministeriale 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), all'art. 6, comma 1, dispone che non è possibile iscriversi ad un corso per il recupero dei punti della patente di guida se non si è prima ricevuta la comunicazione di decurtazione del punteggio e che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio o frequentare due corsi contemporaneamente.
* La validità del provvedimento di revisione della patente di guida non può essere messa in discussione dalla mancata notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poichè l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dall'art. 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023).
* In tema di sanzioni accessorie, queste hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 C.d.S., la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del C.d.S., o dall'autorità che l'ha rilasciata per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a). La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massino di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del C.d.S. commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore
 La patente civile posseduta, tuttavia, potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.
 Le disposizioni dell'articolo 126-bis C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* Il modulo di comunicazione dei dati di identificazione del conducente, per procedere alla decurtazione punti redatto secondo le modalità previste, costituisce valida fonte di prova per la contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE in corso di validità) o della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 11 ed art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE scaduta di validità).
* Pur non essendo vincolato a termini di legge in quanto costituisce atto autonomo rispetto alla violazione commessa, l'invito o l'ordine rivolto al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione per procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, è da escludersi quando la notifica della violazione iniziale avvenga tardivamente, poiché la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, alla luce del fatto che, col trascorrere del tempo, i ricordi diventano evanescenti (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 7003 del 11/04/2016).
* In relazione alla decurtazione del punteggio dalla patente di guida appartenente a conducente straniero che commette infrazioni in Italia, come espressamente stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.08.2003 (Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti), "... la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri (...) muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana".
 In tal caso, i punteggi "... sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate" anche se, una volta "esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione".
* Il raddoppio della decurtazione dei punti dal documento di guida del neopatentato per ogni singola violazione riportata nella tabella presente in calce all'art. 126-bis del C.d.S. commessa nei primi tre anni dal rilascio del documento di guida, non opera nel solo caso in cui il soggetto sia già titolare di altra patente B o superiore.
* Due violazioni accertate contemporaneamente e non contestate immediatamente per validi e riconosciuti motivi, notificate successivamente al proprietario del veicolo (unitamente al modulo di richiesta di comunicazione dei dati ai fini dell'identificazione del conducente per la successiva decurtazione dei punti dal documento di guida) comportano, in caso dell'omessa comunicazione senza giustificato motivo, la contestazione di una sola violazione al disposto contenuto nell'art. 126-bis, comma 2 del C.d.S..
* Se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente (comportamento per ciò meritevole di sanzione), viceversa, laddove la risposta sia stata fornita in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante (Corte Costituzionale, sentenza numero 165 del 20/05/2008) e (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9555 del 18/04/2018).
* Il titolare di patente di guida che subisce la perdita totale del punteggio (o che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti) a cui risulta già notificato il provvedimento di revisione della patente a cui deve sottoporsi entro trenta giorni, può richiedere alle competenti autorità che durante tale lasso di tempo, e senza alcuna ostatività, un permesso provvisorio di guida in relazione alla data di validità della patente di guida.
* Nessuna norma specifica vieta la frequentazione del corso per il recupero dei punti dalla patente di guida (all'inizio del quale risulti già il massimo conseguibile) al titolare della stessa a cui siano state conteste violazioni al C.d.S. che comportano la decurtazione di punti dal proprio documento di guida, prima che sia avvenuta la comunicazione ufficiale della decurtazione stessa.
 In tal caso, però, se la comunicazione della decurtazione non dovesse giungere entro il termine del corso, l'integrazione dei punti derivante dalla frequentazione con esito positivo del corso, non potrà ancora essere inserito nel sistema.
* Il titolare di patente di guida di categoria C che consegue una patente di categoria CE effettuando il prescritto esame di teoria e di guida, ripristina il punteggio del documento a 20 punti solo a condizione che la patente di guida di categoria C sia stata conseguita prima del 02.03.2015 in quanto, da tale data, per ottenere la patente di categoria CE è sufficiente effettuare il solo esame di guida.
* In caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro il termine di 60 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, a nulla rilevando l'eventuale impugnazione della stessa. A meno che non sia la stessa P.A. a comunicare erroneamente al destinatario dell'atto che, in caso di esperimento dei rimedi giudiziali o amministrativi, il termine di cui sopra decorre solamente dalla notifica del provvedimento di definizione dei suddetti rimedi (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32091 del 31/10/2022).
* La violazione per il conducente di un veicolo che non ottempera all'invito di fermarsi rivolto da funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale comporta, oltre al pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria (non ammessa) anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente.
 Qualora questi resti sconosciuto, le sue generalità dovranno essere fornite dal proprietario del mezzo (o altro obbligato in solido) attraverso invito formale.
 Solo dall'identificazione del conducente decorrerà il termine di 10 giorni per la trasmissione del verbale al prefetto.
* Circa il termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare, all'organo di polizia stradale i dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, nell'ipotesi in cui abbia presentato riscorso giurisdizionale o amministrativo contro la violazione principale, contrariamente a quanto precedentemente indicato con una circolare del 29.04.2011, ed alla luce di un consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27/10/2022 (Contestazione della violazione dell'art. 126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale) ha precisato che "il termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito".
* In relazione al numero di ore di assenza consentite durante la frequentazione dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida, il Decreto Ministeriale 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida) consente al massimo quattro ore di assenza per i corsi dedicati ai titolari di patente di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e sei ore di assenza per i corsi dedicati ai titolari di patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
 L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate.
Contrariamente alla procedura relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida per le violazioni amministrative, per le violazioni penali la decurtazione dei punti dalla patente di guida avviene solo dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna.
* L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Di conseguenza, la presentazione del ricorso non può essere considerato di per se stesso giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126- bis cds. In ogni caso, si dovrà valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente (ad esempio quando si disconosce la proprietà del veicolo perché venduto esibendo il passaggio di proprietà, o quando il veicolo è stato oggetto di furto esibendo la relativa denuncia).
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - prot. n..300/STRAD/1/0000035626.U/2022 (Contestazione della violazione dell'art. 126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale).
Attualmente non esiste alcuna norma che imponga all'organo accertatore che espleta il servizio di polizia stradale di allegare al verbale di contestazione anche il modulo di comunicazione dati del conducente. L'allegazione del suddetto modulo tende ad agevolare il processo di verbalizzazione dello stesso organo procedente.
* Il titolare di patente di guida di categoria C conseguita entro il 2 marzo 2015 che consegua l'abilitazione alla categoria CE deve sostenere il solo esame orale integrativo (che viene svolto contestualmente all’esame di guida) e, superato il quale, ripristinerà automaticamente il punteggio sulla patente di guida (20 punti).
Il titolare di patente di guida di categoria C conseguita successivamente al 2 marzo 2015 che consegua l'abilitazione alla categoria CE deve sostenere il solo esame di guida, superato il quale, non ripristinerà automaticamente il punteggio sulla patente di guida.
In caso di superamento degli esami di teoria e di guida, il ripristino del punteggio sulla patente di guida è automatico.
* Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
 Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
 Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada
. (...)".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Semaforo rosso - Il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1187 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 128 del Codice della Strada - Patente a punti - Perdita totale del punteggio - Provvedimento di sospensione - Revisione della patente di guida - Opposizione - E' irrilevante la mancata notifica dell'atto con cui è disposta la revisione della patente di guida qualora il provvedimento di sospensione, notificato all'interessato dagli organi di polizia stradale che provvedono al suo ritiro ed alla conservazione, che ha originato la successiva contestazione della revisione, non è impugnato dal titolare della patente nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 852 del 12/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 126-bis del Codice della Strada e artt. 48, 477, 479, 482 e 483 c.p. - Patente a punti - Decurtazione - Comunicazione dati trasgressore - Falsità materiale ed ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed errore determinato dall'altrui inganno - Integra i reati di falsità materiale ed ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed errore determinato dall'altrui inganno il comportamento di colui che, con patente di guida revocata presti servizio come autista professionale e, in occasione di declinare, tramite il proprio datore di lavoro, i dati relativi alla propria patente per la successiva decurtazione dei punti, produca agli organi competenti la fotocopia del documento di guida del fratello, all'oscuro dell'accaduto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36730 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Avviso di giacenza - Termini per la comunicazione dei dati personali del trasgressore - Insussistenza - Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell'art. 126 bis C.d.S., non dipende in alcun modo ne dalla conoscenza effettiva dell'atto notificato ne’ dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32091 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 126-bis del Codice della Strada - Patente a punti - Obbligo di comunicazione dei dati del conducente - Rimedi giudiziali o amministrativi - Termini - Errore scusabile - Presupposti - Qualora sia lostesso organo procedente a comunicare al proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, che il termine di 60 giorni entro i quali deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione decorre solamente dalla notifica del provvedimento di definizione degli eventuali rimedi giudiziali o amministrativi, fattispecie di errore scusabile, il termine di cui sopra decorre dalla data di notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, a nulla rilevando l'eventuale impugnazione della stessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 26961 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 200 del Codice della Strada - Comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione - Contenuti del verbale - Non è ne valido e ne' sanabile il verbale notificato col quale si impone la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma privo di qualsiasi altra indicazione richiesta dal regolamento del CdS, quale la data in cui tale violazione è avvenuta, nonostante l'omissione fosse evincibile per relationem o addirittura con un semplice calcolo matematico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 9569 del 12/04/2021
Circolazione Stradale - Art. 126 bis del Codice della Strada - Patente a punti - Comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione - Omessa comunicazione dei dati del conducente - Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9555 del 18/04/2018
Circolazione Stradale - Art. 126-bis del Codice della Strada - Patente a punti - Decurtazione - Comunicazione dati del trasgressore - Ai fini dell'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2 del C.d.S., occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione), e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, che resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 7003 del 11/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 201 del Codice della Strada - Patente a punti - Omessa comunicazione dei dati di identificazione del conducente - L'invito o l'ordine di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione per provvedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida non è vincolato a termini di legge costituendo atto autonomo, ma ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo di comunicare gli estremi del conducente, alla luce del fatto che la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, ovvio essendo che con il trascorrere del tempo i ricordi diventano evanescenti.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 165 del 20/05/2008
Circolazione Stradale - Art. 126-bis del Codice della Strada - Patente a punti - Decurtazione - Comunicazione dati del trasgressore - Nell'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sussiste la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.

 

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