OSSERVAZIONI
* In relazione ad una eventuale partecipazione al corso per il recupero del punteggio sulla patente di guida temporaneamente sospesa da parte del suo titolare, si precisa che dal punto di vista normativo, non esiste alcun riferimento ad una eventuale esclusione dal corso di recupero e, per tale motivo, è lecito pensare la partecipazione al corso sia comunque ammessa.
* Il conducente di un veicolo che non ottempera all'alt imposto dall'organo di controllo, come è noto, viola il disposto contenuto nell'art. 192, commi 1 e 6 del C.d.S. (senza escludere, nel caso che ponga in essere una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, anche il reato di cui all’art. 337 C.P. - Resistenza a pubblico ufficiale - Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023), nella prassi prevede che la violazione sia notificata al proprietario, e che questi comunichi le generalità del conducente per la successiva detrazione dei 3 punti dalla patente di guida del responsabile. Qualora che il conducente sia riconosciuto dagli agenti operanti senza dubbio alcuno, la violazione di cui sopra può essere notificata direttamente a lui.
* In caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC), è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis (art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).
* In caso di contestazione immediata di violazioni alle norme del C.d.S. che comportino la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore, che da accertamenti espletati non risulta titolare di patente (perché mai conseguita oppure oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca), nel verbale di contestazione va comunque sempre menzionata la decurtazione anche se, a differenza del normale iter procedurale, non si procederà alla comunicazione presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
* La disposizione che prevede di sottoporre il titolare di patente di guida all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 del C.d.S. che, dopo la notifica della prima violazione che provochi una perdita di almeno cinque punti commetta altre due violazioni non contestuali nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti dalla patente, è applicabile anche al titolare neopatentato, senza tenere conto per quest'ultimo del raddoppio della decurtazione previsto per i neopatentati.
* Nel rispetto delle disposizioni normative, il titolare di patente di guida che intenda iscriversi ad un corso per il recupero dei punti decurtati, deve dimostrare unicamente di avere ricevuto la comunicazione di decurtazione dei punti (o un report dal Portale dell'automobilista) senza alcuna preclusione per i cittadini iscritti all'AIRE.
* Il Decreto Ministeriale 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), all'art. 6, comma 1, dispone che non è possibile iscriversi ad un corso per il recupero dei punti della patente di guida se non si è prima ricevuta la comunicazione di decurtazione del punteggio e che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio o frequentare due corsi contemporaneamente.
* La validità del provvedimento di revisione della patente di guida non può essere messa in discussione dalla mancata notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento poichè l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dall'art. 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24392 del 10/08/2023).
* In tema di sanzioni accessorie, queste hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 C.d.S., la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del C.d.S., o dall'autorità che l'ha rilasciata per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a). La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massino di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del C.d.S. commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore
La patente civile posseduta, tuttavia, potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.
Le disposizioni dell'articolo 126-bis C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* Il modulo di comunicazione dei dati di identificazione del conducente, per procedere alla decurtazione punti redatto secondo le modalità previste, costituisce valida fonte di prova per la contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 14 ed art. 126, comma 11 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE in corso di validità) o della violazione al disposto contenuto nell'art. 135, comma 11 ed art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S. (cittadino residente in Italia da più di un anno con patente extra UE e extra SEE scaduta di validità).
* Pur non essendo vincolato a termini di legge in quanto costituisce atto autonomo rispetto alla violazione commessa, l'invito o l'ordine rivolto al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione per procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, è da escludersi quando la notifica della violazione iniziale avvenga tardivamente, poiché la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, alla luce del fatto che, col trascorrere del tempo, i ricordi diventano evanescenti (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 7003 del 11/04/2016).
* In relazione alla decurtazione del punteggio dalla patente di guida appartenente a conducente straniero che commette infrazioni in Italia, come espressamente stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.08.2003 (Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti), "... la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri (...) muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana".
In tal caso, i punteggi "... sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate" anche se, una volta "esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione".
* Il raddoppio della decurtazione dei punti dal documento di guida del neopatentato per ogni singola violazione riportata nella tabella presente in calce all'art. 126-bis del C.d.S. commessa nei primi tre anni dal rilascio del documento di guida, non opera nel solo caso in cui il soggetto sia già titolare di altra patente B o superiore.
* Due violazioni accertate contemporaneamente e non contestate immediatamente per validi e riconosciuti motivi, notificate successivamente al proprietario del veicolo (unitamente al modulo di richiesta di comunicazione dei dati ai fini dell'identificazione del conducente per la successiva decurtazione dei punti dal documento di guida) comportano, in caso dell'omessa comunicazione senza giustificato motivo, la contestazione di una sola violazione al disposto contenuto nell'art. 126-bis, comma 2 del C.d.S..
* Se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente (comportamento per ciò meritevole di sanzione), viceversa, laddove la risposta sia stata fornita in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante (Corte Costituzionale, sentenza numero 165 del 20/05/2008) e (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9555 del 18/04/2018).
* Il titolare di patente di guida che subisce la perdita totale del punteggio (o che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti) a cui risulta già notificato il provvedimento di revisione della patente a cui deve sottoporsi entro trenta giorni, può richiedere alle competenti autorità che durante tale lasso di tempo, e senza alcuna ostatività, un permesso provvisorio di guida in relazione alla data di validità della patente di guida.
* Nessuna norma specifica vieta la frequentazione del corso per il recupero dei punti dalla patente di guida (all'inizio del quale risulti già il massimo conseguibile) al titolare della stessa a cui siano state conteste violazioni al C.d.S. che comportano la decurtazione di punti dal proprio documento di guida, prima che sia avvenuta la comunicazione ufficiale della decurtazione stessa.
In tal caso, però, se la comunicazione della decurtazione non dovesse giungere entro il termine del corso, l'integrazione dei punti derivante dalla frequentazione con esito positivo del corso, non potrà ancora essere inserito nel sistema.
* Il titolare di patente di guida di categoria C che consegue una patente di categoria CE effettuando il prescritto esame di teoria e di guida, ripristina il punteggio del documento a 20 punti solo a condizione che la patente di guida di categoria C sia stata conseguita prima del 02.03.2015 in quanto, da tale data, per ottenere la patente di categoria CE è sufficiente effettuare il solo esame di guida.
* In caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro il termine di 60 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, a nulla rilevando l'eventuale impugnazione della stessa. A meno che non sia la stessa P.A. a comunicare erroneamente al destinatario dell'atto che, in caso di esperimento dei rimedi giudiziali o amministrativi, il termine di cui sopra decorre solamente dalla notifica del provvedimento di definizione dei suddetti rimedi (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32091 del 31/10/2022).
* La violazione per il conducente di un veicolo che non ottempera all'invito di fermarsi rivolto da funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale comporta, oltre al pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria (non ammessa) anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente.
Qualora questi resti sconosciuto, le sue generalità dovranno essere fornite dal proprietario del mezzo (o altro obbligato in solido) attraverso invito formale.
Solo dall'identificazione del conducente decorrerà il termine di 10 giorni per la trasmissione del verbale al prefetto.
* Circa il termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare, all'organo di polizia stradale i dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, nell'ipotesi in cui abbia presentato riscorso giurisdizionale o amministrativo contro la violazione principale, contrariamente a quanto precedentemente indicato con una circolare del 29.04.2011, ed alla luce di un consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27/10/2022 (Contestazione della violazione dell'art. 126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale) ha precisato che "il termine entro il quale il proprietario del veicolo e tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito".
* In relazione al numero di ore di assenza consentite durante la frequentazione dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida, il Decreto Ministeriale 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida) consente al massimo quattro ore di assenza per i corsi dedicati ai titolari di patente di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e sei ore di assenza per i corsi dedicati ai titolari di patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate.
* Contrariamente alla procedura relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida per le violazioni amministrative, per le violazioni penali la decurtazione dei punti dalla patente di guida avviene solo dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna.
* L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Di conseguenza, la presentazione del ricorso non può essere considerato di per se stesso giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126- bis cds. In ogni caso, si dovrà valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente (ad esempio quando si disconosce la proprietà del veicolo perché venduto esibendo il passaggio di proprietà, o quando il veicolo è stato oggetto di furto esibendo la relativa denuncia).
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - prot. n..300/STRAD/1/0000035626.U/2022 (Contestazione della violazione dell'art. 126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale).
* Attualmente non esiste alcuna norma che imponga all'organo accertatore che espleta il servizio di polizia stradale di allegare al verbale di contestazione anche il modulo di comunicazione dati del conducente. L'allegazione del suddetto modulo tende ad agevolare il processo di verbalizzazione dello stesso organo procedente.
* Il titolare di patente di guida di categoria C conseguita entro il 2 marzo 2015 che consegua l'abilitazione alla categoria CE deve sostenere il solo esame orale integrativo (che viene svolto contestualmente all’esame di guida) e, superato il quale, ripristinerà automaticamente il punteggio sulla patente di guida (20 punti).
Il titolare di patente di guida di categoria C conseguita successivamente al 2 marzo 2015 che consegua l'abilitazione alla categoria CE deve sostenere il solo esame di guida, superato il quale, non ripristinerà automaticamente il punteggio sulla patente di guida.
In caso di superamento degli esami di teoria e di guida, il ripristino del punteggio sulla patente di guida è automatico.
* Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada. (...)".
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