Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 1347 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1347 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 142 e 201 del Codice della Strada - Velocità - Postazione fissa di rilevamento a distanza - Installazione su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento - Caratteristiche Banchina - Larghezza minima - Assolvimento della funzione - I requisiti per considerare tale una strada urbana di scorrimento, oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna delle quali con almeno due corsie di marcia, il marciapiede e le aree di sosta, anche la banchina pavimentata a destra la cui larghezza, anche se la norma non ne prevede una minima, deve essere tale da consentire il passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza ed assolvere a tale funzioni.


FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 751/2019 il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso un verbale di violazione delle norme del codice della strada per eccesso di velocità, rilevato mediante postazione fissa di rilevamento a distanza. Con la sentenza oggi impugnata, n. 715/2021, il Tribunale di (Omissis) riformava la decisione di prime cure, accogliendo il gravame proposto avverso di essa dal (Soggetto 1) ed annullando il verbale oggetto di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di (Omissis), affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso (Soggetto 1).

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con sentenza n. 751/2019 il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso un verbale di violazione delle norme del codice della strada per eccesso di velocità, rilevato mediante postazione fissa di rilevamento a distanza. Con la sentenza oggi impugnata, n. 715/2021, il Tribunale di (Omissis) riformava la decisione di prime cure, accogliendo il gravame proposto avverso di essa dal (Soggetto 1) ed annullando il verbale oggetto di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di (Omissis), affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso (Soggetto 1).

Con il primo motivo, il Comune ricorrente si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che la strada lungo la quale era stata rilevata la violazione alle norme del codice della strada non poteva essere considerata "strada urbana di scorrimento" in ragione delle ridotte dimensioni della banchina laterale, la quale - secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale - dovrebbe avere dimensioni sufficienti ad accogliere la sosta di un veicolo. La censura è inammissibile. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168 del 2002, nel testo in vigore a seguito della conversione in legge del D.L. n. 121 del 2002, gli apparati di rilevazione delle infrazioni a distanza del genere cd. "autovelox" possono essere installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lett. C e D del C.d.S. (strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento); il comma 3 del richiamato art. 2 del C.d.S. precisa che la tipologia D - strada urbana di scorrimento - corrisponde a una "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". A fronte di perplessità suscitate dalla formulazione della norma classificatoria sopra richiamata, questa Corte ha chiarito che i requisiti necessari che la strada deve avere per poter essere considerata una strada urbana di scorrimento sono - oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia - anche la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 12/02/2019, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4451 del 14/02/2019, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20872 del 30/09/2020, non massimata). Anche se la norma non prevede una larghezza minima della banchina, questa Corte ha affermato che essa "... quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Rv. 664613; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339, cit.; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21604 del 28/07/2021, non massimata). Nella specie il Tribunale di (Omissis) ha ritenuto che, dalle fotografie allegate agli atti del giudizio di merito, emergesse "... che la via Settembrini presenta una banchina di ridottissima ampiezza, certamente inidonea a consentire la sosta dei veicoli" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ritenendo pertanto che difettasse uno degli elementi essenziali che, per legge, la strada urbana di scorrimento deve avere per poter ospitare postazioni di rilevamento automatico della velocità a distanza del genere "autovelox". La sentenza impugnata va, dunque, confermata, non potendo questa Corte sindacare la valutazione di merito condotta dal giudice romagnolo sull'idoneità, in concreto, della banchina ad assolvere al suo scopo tipico.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia condotto alcun approfondimento istruttorio in relazione alle caratteristiche della banchina.

La censura è inammissibile. Come già visto in occasione dello scrutinio del primo motivo, il giudice di merito ha valutato l'idoneità della banchina ad assolvere al suo scopo, rappresentato - secondo i già richiamati precedenti di questa Corte - dal transito dei pedoni e dalla sosta di emergenza dei veicoli. Ne' può accedersi alla tesi esposta a pag. 8 e s. del ricorso, secondo cui l'apparato sarebbe stato installato su area non definibile come "banchina", posto che quel che rileva ai fini della legittimità della contestazione non è il luogo in cui la postazione di rilevamento automatico della velocità è stata collocata, ma la sussistenza, in concreto, delle caratteristiche minime previste dalla legge per la strada, o il tratto di strada, urbana o extraurbana sul quale detta postazione è stata, in concreto, posta".

Il Collegio condivide la proposta del relatore, osservando che il precedente isolato richiamato nel ricorso è stato superato dalle successive pronunce richiamate in proposta, che hanno precisato le caratteristiche che deve presentare la strada (in particolare, con riferimento alla banchina laterale) per poter essere ricompresa nell'ambito di quelle in cui è consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada.

Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto al ricorso ed al controricorso, dei cui contenuto sono meramente riproduttive.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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