CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 7 CdS
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

(Vedi art. 7 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
      a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4;
      b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
      c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
      d) (1) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
         1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso (3);
         2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
         3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
         4) dei veicoli elettrici;
         5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
         6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
         7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

      e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
      f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
      g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
      h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
      i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana;
      i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;
      i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviaria raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.
   2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
   3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
   4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
   5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
   7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.
   8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
   9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi (2).
   9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
   9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. (4)
   10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
   11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
   11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.
   12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
   13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00.
   15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
   15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769,00 a euro 3.095,00. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 2.000,00 a euro 7.000,00. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

 

(1) Lettera sostituita dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Periodo sostituito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Tali spazi restano riservati ai soli veicoli istituzionali dei citati organi e non anche ai veicoli privati dei dipendenti appartenenti ai predetti organi.
(4) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 13.06.2023, n. 69, ed in vigore dal 14.06.2023.

 

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OSSERVAZIONI

* La vigente normativa sanziona in maniera diversa la circolazione contromano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. La norma di carattere speciale (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) punisce, specificatamente, al comma 75-undecies "la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi (...) È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile". La norma di carattere generale (art. 7, comma 14 del C.d.S.) invece, punisce la circolazione in senso opposto a quello di marcia per tutti i veicoli.
* In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.
* La sosta di un veicolo nello stallo riservato alle autocaravan ubicato in centro urbano è sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) e comma 14 del C.d.S., per la cui violazione non è prevista la rimozione, a meno che non la segnaletica verticale non sia coadiuvata da pannello aggiuntivo indicante "Rimozione" o - in alternativa - non costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera c) del C.d.S..
* La tracciatura di un attraversamento pedonale (e l'apposizione della segnaletica verticale indicante la presenza) su di un tratto di strada provinciale ricadente all'interno del centro abitato non è ricompreso tra i provvedimenti elencati all'art. 6, comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) del C.d.S. per i quali è richiesto il parere dell'ente proprietario della strada (richiamato espressamente dall'art. 7, comma 3 dello stesso C.d.S.).
 A tale proposito, però, è bene precisare che lo stesso art. 7, comma 3 del C.d.S. richiamato recita che "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" lascia credere che il parere debba essere richiesto, ma non è vincolante.
* Ad esclusione delle ipotesi di violazione contenute nell'art. 6, commi 1 e 14 e nell'art. 7, comma 15 del C.d.S., per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria si applica ogni ventiquattro ore, per le restanti ipotesi di violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria si applica per ciascun giorno di calendario.
* In attesa dell'emanazione di apposito Decreto del MIT, attualmente nessun dispositivo è omologato per accertamenti da remoto, senza obbligo di contestazione immediata, che sanzioni il transito di veicoli che superino una determinata lunghezza.
* L'istituzione del divieto di transito e di sosta temporaneo su di tratto di strada interessato da manifestazione o evento, coperto da regolare Ordinanza e regolarmente segnalato da segnaletica verticale apposta entro i termini previsti, consente di elevare verbale di accertamento di infrazione a carico dei veicoli che, successivamente alla posta della segnaletica, impegnano il tratto di strada interessato nei giorni ed orari interessati dall'ordinanza, ma non anche a quei veicoli in sosta prima della collocazione della segnaletica temporanea.
* L'autocaravan, indicato all'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S., ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, è soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, comma 1) e, se adibito al servizio di persona invalida, ha pieno diritto di fruire delle strutture ad essi riservati, oppure sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
* In ambito urbano la sosta previa corresponsione di una determinata tariffa può prevedere la sosta illimitata o la sosta per un periodo di tempo definito. Le due fattispecie sono sanzionate da due diverse violazioni: alla prima (sosta illimitata ma senza la corresponsione della tariffa) si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. f) e comma 14 del C.d.S., alla seconda (sosta protratta oltre la scadenza del tempo indicato dal tagliando esposto) si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. f) e comma 15 del C.d.S..
* In tutti i casi in cui, per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari i soli provvedimenti che stabiliscono obblighi, divieti e limitazioni attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale, è necessaria un'apposita ordinanza come prescritto dall'art. 5, comma 3 del C.d.S..
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* L'attività di parcheggiatore o guardiamacchine esercitata abusivamente in quanto sprovvista di autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, è perseguibile, sempre che il fatto costituisca reato, dall'art. 7, comma 15-bis del C.d.S. solo quando essa è svolta in aree ad uso pubblico.
* La sanzione applicabile per i veicoli che circolano contromano in una strada a senso unico è da tempo dibattuta: secondo alcuni, la finalità della norma è improntata nel punire l'intralcio ed il pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso che, in particolar modo, quando circoli su una strada a senso unico. E non vi è ragione di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda che, altrimenti, sarebbe più blandamente sanzionata per la sola inosservanza del segnale verticale di divieto (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 16515 del 05/08/2005).
* La norma conferisce, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a quattro categorie di soggetti:
   1) dipendenti comunali e
   2) dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento,
che possono accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese nei soli ambiti urbani,
   3) dipendenti delle aziende municipalizzate e 
   4) dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade
che, oltre a quelli sopra citati, possono accertare anche le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
* Un dispositivo omologato per effettuare accertamenti da remoto per la rilevazione degli accessi di veicoli sulle corsie e/o sulle strade riservate senza obbligo di contestazione immediata non è idoneo a rilevare anche le infrazioni per il divieto di transito di veicoli di lunghezza superiore a quella indicata dal divieto poiché tale fattispecie è diversa dall'accesso sulle corsie e/o sulle strade riservate.
 Pur essendo stato previsto tale dispositivo (art. 201, comma 1-bis, lettera g del C.d.S.), non è stato ancora normato da apposito e prescritto regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisca le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo.
* La norma che regola la sosta ai capilinea negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli adibiti a servizi di linea (art. 7, comma 1, lett. d, n. 6) del C.d.S. si differenzia da quella che regola la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia (...), nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (art. 158, comma 2, lett. d) del C.d.S. per il fatto che
 l'art. 7 si applica, previa Ordinanza Sindacale, esclusivamente:
   - all'interno dei centri abitati e 
   - negli spazi riservati allo stazionamento dei soli veicoli adibiti a servizi di linea di cui agli artt. 87 e 89 del C.d.S.
mentre
 l'art. 158 si applica anche:
   - al fuori dei centri abitati
   - negli spazi riservati allo stazionamento ed anche alla fermata di autobus, filobus e dei veicoli circolanti su rotaia
   - negli spazi riservati allo stazionamento anche di veicoli in servizio di piazza, quali taxi e NCC.
Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione).
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* Nella località in cui vige il divieto di sosta per la pulizia della strada, come da apposita segnaletica verticale, la sosta del veicolo al servizio delle persone invalide che espone apposto contrassegno (anche se trovasi nell'apposito stallo) è consentita solo se l'ordinanza con la quali il divieto è imposto lo indichi espressamente.
In caso contrario il divieto è esteso anche a questa categoria di veicoli.
* La normativa vigente (Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/STRAD/1/35611/.U/2022 del 27.10.2022 - Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, 01 e 02). Catene da neve in tessuto) concede ai veicoli di categorie M1, N1, O1 e O2, in alternativa alle tradizionali "catene da neve metalliche", anche la possibilità di utilizzare le cosiddette "calze da neve" in virtù della nuova norma UNI EN 16662- 1:2020 di recepimento della norma EN 16662- 1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. La stessa circolare fornisce nuove indicazioni operative riassunte nella scheda ad essa allegata.
* Attualmente, la possibilità di "riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari" ai "veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato permesso rosa" prevista dal presente articolo (e dall'art. 188-bis del vigente C.d.S. per gli altri enti proprietari delle strade) non è un obbligo, ma una facoltà.
* In ambito urbano, nei casi di sosta vietata, e solo nei casi in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, sempre che la sosta (o la fermata) vietata non vigano solo in determinati giorni (o fasce orarie).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 282 del 09/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Istituzione di una ZTL con divieto di accesso 24 ore su 24 ore di tutti i giorni dell'intero anno solare - Ingresso dei residenti senza sosta solo in determinati periodi dell'anno - E' costituzionalmente legittima una previsione come quella dell'art. 7 del Codice della strada di istituire una ZTL 24 ore al giorno e per l'intero anno solare in quanto l'art. 16 della Costituzione consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela; la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica, inoltre, è giustificata laddove derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali e ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale, così come pure è legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione e alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27342 del 26/09/2023
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Circolazione su corsia preferenziale - Ripristino del divieto - comunicazione della riattivazione - In tema di opposizione a verbale di contravvenzione a seguito della cessazione del periodo di sospensione del divieto di circolazione su corsia preferenziale, la dimostrazione dell'esistenza di una situazione di fatto tale da non consentire al conducente di rendersi conto di aver imboccato una corsia preferenziale riattivata grava sull'opponente e non sulla Pubblica Amministrazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7881 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 145 del Codice della Strada - Incrocio con strada pedonalizzata - Incidente stradale - Scontro con velocipede - Osservanza delle regole di comune prudenza - Prima di attraversare l'area di intersezione con una seconda via, anche se pedonalizzata chiusa al traffico, il conducente del veicolo è comunque tenuto ad osservare le regole generali cautelari di comune prudenza contenute nel codice della strada, atteso che l'area pedonale è comunque percorsa da adulti e bambini e, nonostante espressamente vietato, anche da biciclette.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3432 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 52, 53 e 157 del Codice della Strada - Sosta - Quadricicli a motore - La microcar a quattro ruote che, per caratteristiche tecniche e costruttive, è ricompresa nella categoria dei quadricicli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lett. h) del C.d.S. posteggiata negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori, non può derogare alla norma prescritta dall'art. 351, comma 2 del regolamento del C.d.S. secondo la quale nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono parcheggiare il proprio veicolo nello spazio tracciato e ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3392 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - Corsia riservata ai mezzi pubblici - Rilevamento delle infrazioni - Utilizzo apparecchiatura di controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici - Le infrazioni per aver impegnato la corsia riservata ai mezzi pubblici, segnalata e pubblicizzata adeguatamente attraverso apposita segnaletica con modalità ritenuta idonea, riattivata dopo un lungo periodo di inattività con rilevamento mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle ZTL e ai centri storici, sono legittime e non necessitano di altra autorizzazione, anche se dette corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1182 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - Corsia Preferenziale - Riattivazione - Pubblicità - Segnaletica - Rilevamento degli illeciti - La riattivazione della corsia preferenziale, dopo lungo tempo rimasta inattiva, segnalata e pubblicizzata adeguatamente attraverso apposita segnaletica con modalità ritenuta idonea, rendendo valida la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza la necessità di altra autorizzazione, anche se dette corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37860 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 85 e 204-bis del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Autobus N.C.C. - Circolazione nelle corsia riservata ai mezzi pubblici e nelle ZTL - Autorizzazione - Permesso a titolo oneroso previo versamento di un canone - Produzione atti - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, alla luce del fatto che la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio, che permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37856 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Circolazione in Zona a Traffico Limitato - Permesso - Mancanza - Errore di fatto - Appellarsi all'errore di diritto sulla liceità della condotta per aver effettuato numerosi ingressi in Zona a Traffico Limitato può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37851 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 6, 7 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Veicolo in sosta - Anche quando il veicolo è alloccato in area privata senza dimostrare che il tratto di strada fosse privato ed inibito al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione e, pertanto, vige l'obbligo della copertura assicurativa per il veicolo che, per quanto in sosta, potrebbe essere coinvolto in sinistri stradali o essere causa o concausa degli stessi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37178 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39 e 157 del Codice della Strada - Divieto di sosta - Segnaletica verticale - Estremi della ordinanza di apposizione - Mancata indicazione - Obbligo del rispetto della prescrizione - In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione, come invece imposto dal Regolamento di esecuzione del codice della strada, non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.

.Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Bari, Sezione II, sentenza numero 1771 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 54 e 185 del Codice della Strada - Provvedimenti del Sindaco - Autocaravan - Divieto di transito, di sosta e campeggio - Adozione derogatoria di ordinanza sindacale contingibile e urgente - E' illegittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, qualora non sussista il pericolo di un danno grave e imminente, al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili, la cui esigenza principale manifestata dal provvedimento è quella di impedire, attraverso il divieto di transito e di sosta, nei luoghi indicati nell'ordinanza, il campeggio delle autocaravan.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Sezione II, sentenza numero 15711 del 24/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - ZTL - Aziende servizi pubblici - Circolazione e la sosta a titolo oneroso - Legittimità - E' legittima l'introduzione di contrassegno a titolo oneroso per l'accesso alle ZTL che mira al raggiungimento di obiettivi quali l'innalzamento del livello della vivibilità urbana, la limitazione dei fenomeni di congestione del traffico, la riduzione dei livelli d'inquinamento atmosferico ed acustico, considerato che soddisfa anche le esigenze specifiche di quelle aziende che gestiscono servizi pubblici come quelli riguardanti le telecomunicazioni, funzionali all'effettuazione di interventi di installazione, manutenzione fornitura dei correlati servizi, prevedendo per queste aziende che i contrassegni, senza indicazione della targa e quindi associati ad uno specifico veicolo, consentiranno l'accesso alle ZTL, nella medesima giornata, ad un numero di autoveicoli pari al numero di permessi acquistati.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24015 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40, 188 e 198 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - La norma conferisce all'invalido il diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale, nelle zone urbane a traffico limitato, aree pedonali urbane e corsie riservate ai mezzi pubblici col solo onere di esporre il contrassegno invalidi indicante la destinazione del mezzo al servizio della persona disabile; l'esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale quale la preventiva registrazione o comunicazione della targa al competente ufficio, poiché risulterebbe errato dal punto di vista giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 8226 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 7, 40 e 188 del Codice della Strada - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Diritto di transito e circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide - Registrazione o comunicazione della targa prima dell'accesso - Illegittimità - Il contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7839 del 10/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Sosta regolamentata oltre l'orario esposto nel ticket - Pareri ministeriali - Nella casistica riguardante la regolamentazione della sosta previo acquisto ed apposizione del ticket e la protrazione della sosta oltre l'orario indicato, gli eventuali pareri e direttive emanate del Ministero non sono vincolanti per il giudice, non essendo riconducibili alle fonti del diritto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4927 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada - Divieto di sosta e di fermata dei veicoli - Esercizio del meretricio esercitato su pubblica via - L'adozione dell'ordinanza sindacale da parte del Sindaco apparentemente finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli per vietare il meretricio sessuale con estensione ed in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune costituisce un eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del C.d.S., emesso un provvedimento riguardante, invece, l'ordine pubblico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2177 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 140, 157 e 158 del Codice della Strada - Sosta - Operazioni di carico e scarico delle merci - Intralcio e pericolo - Precauzioni - L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 277 del 07/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - La circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune per il pagamento della tariffa di sosta non accettino banconote o carte di credito, unitamente al fatto di essere sprovvisto di monete, non assolve l'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto "tutto il possibile per osservare la legge" cosi che "nessun rimprovero possa essergli mosso", rimane a carico dell'agente poiché, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi in tal caso presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 14083 del 21/05/2021
Circolazione Stradale - Art. 7 del Codice della Strada - Sosta in zona a pagamento - Protrazione della sosta oltre orario di corresponsione della tariffa - Illecito amministrativo - La sosta a pagamento su suolo pubblico che si protrae oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale, ma illecito amministrativo, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 15678 del 23/07/2020
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 157 del Codice della Strada - Sosta di veicoli a pagamento regolamentata da dispositivo di controllo - Riserva di stalli riservati alla sosta libera - Grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere della prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi finalizzati a destinare, nella zona interessata, una adeguata area adibita a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. In mancanza detti provvedimenti, deve dare prova dell'adozione dei provvedimenti amministrativi atti a rendere inoperante l'obbligo di riservare un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 5663 del 20/03/2015
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 38 e 39 del Codice della Strada - Lavori stradali - Divieto temporaneo di sosta - Termini per l'apposizione segnaletica - In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 13285 del 07/06/2007
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 159 del Codice della Strada - Accesso in Z.T.L. - Divieto di sosta - Avaria del veicolo - Non è sanzionabile il conducente che, a causa di un'improvvisa avaria meccanica del veicolo lascia lo stesso in sosta vietata, in orario diverso da quello ove vige il divieto, in Zona a Traffico Limitato e dimostra di essersi immediatamente adoperato ed aver richiesto l'intervento sul posto del carro attrezzi, giunto molte ore dopo, per trasportare il veicolo presso una officina.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 16515 del 05/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 143 del Codice della Strada - Posizione dei veicoli sulla carreggiata - Strada a senso unico di marcia - Circolazione contromano - L'art. 143 c.d.s. non da una definizione di circolazione contromano, ma la finalità della norma è improntata nel punire l'intralcio ed il pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungono in senso contrario; e tale ratio vale indiscutibilmente sia per l'ipotesi che il trasgressore circoli su una strada a doppio senso che, in particolar modo, per ipotesi in cui circoli su una strada a senso unico. E non vi è ragione di punire la prima condotta in maniera più lieve rispetto alla seconda che, altrimenti, sarebbe più blandamente sanzionata per la sola inosservanza del segnale verticale di divieto.

 

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