Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 36730 del 15 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36730 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Avviso di giacenza - Termini per la comunicazione dei dati personali del trasgressore - Insussistenza - Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell'art. 126 bis C.d.S., non dipende in alcun modo ne dalla conoscenza effettiva dell'atto notificato ne’ dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario.


RITENUTO IN FATTO

1.1. Il tribunale di Lecce, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace, in data 30/1/2020, aveva rigettato l'opposizione presentata dalla Società (Soggetto 1) avverso il verbale che le aveva contestato di aver omesso la tempestiva comunicazione dei dati personale del trasgressore ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, ed ha, quindi, condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato nella somma di Euro 1.600,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha esaminato il motivo d'appello con il quale l'appellante aveva sostenuto la tempestività della comunicazione dei dati personali del trasgressore e l'ha ritenuto infondato sul rilievo che la notifica del verbale era avvenuta non, come dedotto dall'opponente, il 7/11/2019 ma in data 29/6/2019 e che, di conseguenza, il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente, previsto dall'art. 126 bis C.d.S., comma 2, era spirato il (Omissis).

1.3. Ne' rileva, ha aggiunto il tribunale, la data di effettivo ritiro del plico presso l'Ufficio Postale poiché il dies a quo per l'esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di giacenza ovvero dall'effettivo ritiro ma solo nell'ipotesi in cui questo preceda i dieci giorni.

1.4. Del resto, ha concluso il tribunale, dalla lettura dell'avviso di giacenza (CAD), sul quale è indicata la natura del l'atto e il mittente, si evince nel riquadro in basso a destra il richiamo della disciplina sulla notifica degli atti a mezzo posta che mette nelle condizioni il destinatario di comprendere le conseguenze della notifica del plico a mezzo di raccomandata A.R..

1.5. Il tribunale, infine, ha ritenuto che le spese di lite dovessero seguire la soccombenza, provvedendo alla loro liquidazione in dispositivo.

1.6. La Società (Soggetto 1), con ricorso notificato in data 25/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.7. Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

1.8. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l'omessa valutazione delle prove documentali, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha correttamente valutato le prove documentali prodotte nel giudizio ed, in particolare l'avviso di giacenza (CAD), il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza, "in nessun punto il richiamo alla disciplina sulla notifica degli atti a mezzo posta ne’ tanto meno le conseguenze della stessa nei confronti del destinatario", essendovi, invece, solo un "generico riferimento ai termini di giacenza presso l'Ufficio Postale e le modalità per il ritiro del plico in caso di delega". Il tribunale, in definitiva, ha erroneamente ritenuto che la società opponente poteva desumere la natura dell'atto, e cioè che lo stesso poteva essere un verbale di contestazione poiché, in realtà, nessun riferimento al mittente poteva desumersi dall'avviso ricevuto.

2.2. Il motivo è infondato. La ricorrente, infatti, non considera che, ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che (come nel caso in esame è rimasto incontestato) il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell'art. 126 bis C.d.S., non dipende in alcun modo ne dalla conoscenza effettiva dell'atto notificato ne’ dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario.

2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa o l'erronea applicazione della normativa di cui al D.M. n. 55 del 2014, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur a fronte di una causa con valore pari ad Euro 301,50 e senza fornire alcuna adeguata motivazione, ha determinato le spese di lite nella somma di Euro 1.600,00, e cioè in misura maggiore rispetto ai massimi previsti dalle tabelle stabilite dal D.M. n. 55 cit., pari, anche a voler comprendere la fase istruttoria, ad Euro 1.172,00.

2.4. Il motivo è fondato. Premesso che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, e che, nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura massima, che la determinazione del compenso complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato, rileva la Corte che, in effetti, la liquidazione operata dal tribunale, pari ad Euro 1.600,00, oltre accessori di legge, in una controversia (incontestatamente) pari ad Euro 301,50 e, come tale, riconducibile, a norma del D.M. n. 55 del 2014, nel testo conseguente alle modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018, allo scaglione fino a Euro 1.100,00, risulta evidentemente eccedente rispetto all'ammontare massimo dei compensi, pari ad E. 1.172,00, senza, peraltro, che il tribunale abbia fornito, in ordine a tale aumento, alcuna motivazione.

2.5. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida (com'è accaduto nel caso in esame) di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89 del 2021; Cass. n. 2386 del 2017).

3.11 secondo motivo di ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza, in relazione alle censure esposte, per l'effetto cassata.

4. La Corte, peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito e condanna la società ricorrente a rimborsare al Comune di (OMISSIS) le spese del giudizio d'appello, che liquida nella somma di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

5. Le spese del presente giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere, invece, compensate.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società ricorrente a rimborsare al Comune di (OMISSIS) le spese del giudizio d'appello, che liquida nella somma di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 11 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022.

 

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