Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 19677 del 17 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19677 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 84, 94, e 201 del Codice della Strada - Notifica - Termini - Leasing - Variazione della trascrizione nei pubblici registri - Decorrenza termini - I termini per la notifica della violazione contenuti nell'art. 201 CdS decorrono dalla data di comunicazione della variazione della trascrizione nei pubblici registri del titolo di possesso della società di leasing in favore del soggetto diverso dall'intestatario stesso.


RITENUTO IN FATTO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"letto il ricorso proposto dal comune di Monte San Biagio per la cassazione della sentenza n. 832 del 22.4.2021 del Tribunale di Latina, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace di Fondi che aveva accolto l'opposizione avanzata da B. E. avverso il verbale che gli contestava la violazione dell'art. 142 C.d.S., accertata l'1.8.2018, per essere stato il verbale notificato al trasgressore solo in data 27.11.2018, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 201 C.d.S.;

il primo motivo di ricorso, che denunzia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", censura la decisione impugnata per avere ritenuto tardiva la notifica della contravvenzione all'opponente, che utilizzava il veicolo a titolo di leasing, sulla base dell'erroneo presupposto che dallo stesso verbale emergeva che la sua identità e suo luogo di residenza risultassero già dai pubblici registri consultati dagli operanti in sede di verbalizzazione, essendo ivi trascritto il titolo del suo possesso, laddove invece tale indicazione mancava nel verbale mentre dalla visura dei pubblici registri il veicolo risultava intestato alla Volkswagen Leasing, la quale solo con comunicazione del 16.10.2018 aveva informato gli operanti del nominativo dell'effettivo locatore, con l'effetto che solo da quel momento, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., decorreva il termine per la notificazione;

il motivo è inammissibile, in quanto denunzia un errore nella valutazione del contenuto di un documento e non una violazione di legge;

sotto altro profilo il motivo sembra denunziare un errore di percezione del giudice di merito in ordine al contenuto del verbale di accertamento della violazione, che ha natura di errore di fatto, denunziabile con lo speciale rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, e non con il ricorso per cassazione;

il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui gli operanti fossero fin da subito in grado di individuare l'effettivo utilizzatore del veicolo, non è sorretta da alcuna motivazione;

il motivo è infondato, atteso che dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che l'affermazione investita dal motivo è fondata mediante richiamo alle risultanze del verbale di accertamento, da cui, ad avviso del giudicante, emergeva che l'identità del trasgressore e la sua residenza risultasse già dai pubblici registri consultati dagli operanti in data 1 agosto 2018 in sede di verbalizzazione, ove era stato trascritto il suo titolo traslativo del possesso;

il terzo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che l'affermazione del giudicante secondo cui dal verbale di accertamento risultava l'identità del proprietario del veicolo è frutto di un omesso esame di tale atto e dei documenti relativi alla notifica del verbale alla Volkswagen Leasing e della successiva comunicazione della stessa del nominativo dell'utilizzatore, tenuto conto che nel verbale di contestazione si dava atto della notifica dell'atto alla società di leasing e della comunicazione di quest'ultima del nome dell'utilizzatore da essa inviata; il motivo è inammissibile, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nonché infondato, avendo il Tribunale preso in considerazione i fatti indicati, come risulta dall'espresso riferimento in sentenza al verbale di accertamento della violazione ed alla notifica dello stesso alla impresa di leasing ed alla successiva comunicazione di quest'ultima (pag. 8 e 9)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del comune ricorrente;

ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022.

 

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