Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Legge 08/08/2025, n. 116
DECRETO-LEGGE 08 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
(G.U. n. 183 del 08/08/2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle per¬sone, compromettendo altresì la salubrità dell’ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l’autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;
Vista l’esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 212, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
«19-ter. Fermo il reato di cui all’articolo 256, l’impresa che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all’articolo 255:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;
3) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente:
«1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di video-sorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l’articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti nonpericolosi in casi particolari). — 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) al fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo Il, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiutipericolosi). — 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o po-tenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;
d) all’articolo 256:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;
1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1 -bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
3) il comma 2 è abrogato;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la di¬scarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;
6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1- bis, 3 e 3-bis,»;
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all’articolo 256-bis:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;
f) all’articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell’articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla senten¬za emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all’articolo 259:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;
h) dopo l’articolo 259 sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis (Aggravante dell’attività di impresa) . — 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). — 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255- ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».
Art. 2.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente:
«4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all’articolo 452-sexies:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;
2) il terzo comma è abrogato;
c) all’articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromis¬sione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».
Art. 3.
Modifiche all ’articolo 382-bis del codice di procedura penale
1. All’articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
Art. 4.
Modifiche all ’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-bis,» sono inseriti i seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».
Art. 5.
Modifiche all’articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All’articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603- bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All’articolo 25-undecies del decreto legislati¬vo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 :
1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;
2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;
3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per la violazione dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;
5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis- per la violazione dell’articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell’articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;e-quater) per la violazione dell’articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;
b) al comma l-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) per il reato di cui all’articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocento- cinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all’articolo 255-ter.
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per i reati di cui all’articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento cinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) per il reato di cui all’articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento cinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
4) alla lettera e) le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;
5) la lettera f) è abrogata;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a). numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.».
Art. 7.
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1:
1) la letteraf) è sostituita dalla seguente:
«f) fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;
b) all’articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.».
Art. 8.
Utilizzo della Carta nazionale dell ’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1. A tutela e salvaguardia dell’ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all’accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Art. 9.
Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al commissario unico di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025¬2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l’esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.
Art. 10.
Misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi
1. All’articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all’avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione».
Art. 11.
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
1. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025».
Art. 12.
Entrata in vigore
1. il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
NORDIO, Ministro della giustizia,
PICHETTO FRATIN, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
PIANTEDOSI, Ministro dell’interno
FOTI, Ministroper gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
CROSETTO, Ministro della difesa
LOLLOBRIGIDA, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MUSUMECI, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
SCHILLACI, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
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