CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 158 CdS
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

(Vedi art. 158 del Prontuario del Codice della Strada)

(Vedi art. 353 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 158 del Codice della strada

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. (6)

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 a euro 173 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

 

 

Note

(1) Le lettere h-bis) e h-ter) del comma 1 sono state sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

(2) Le lettere d-bis) e g-bis) del comma 2 sono state aggiunte dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

(3) Il comma 4-bis è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successivamente sostituito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(4) Il comma 5 è stato sostituito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(5) Il comma 5-bis è stato inserito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(6) La lettera o-ter) del comma 2 è stata aggiunta dall’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, in vigore dal 25 aprile 2026.

 

Breve commento all’articolo 158 del Codice della strada

L’articolo 158 individua divieti di fonte legislativa diretta, posti a tutela della sicurezza, della visibilità, della fluidità della circolazione e dell’accessibilità degli spazi stradali. La distinzione iniziale è operativamente decisiva: il comma 1 vieta sia la fermata sia la sosta, mentre i commi 2 e 3 riguardano soltanto la sosta. Occorre quindi qualificare correttamente la condotta secondo l’articolo 157 CdS: la fermata è una sospensione brevissima, con conducente presente e pronto a ripartire; la sosta è una sospensione protratta, con possibilità di allontanamento. La sola accensione delle luci di emergenza non trasforma una sosta in fermata e non rende lecita una condotta vietata.

I divieti del comma 1 presidiano luoghi nei quali anche una breve immobilizzazione può creare pericolo: passaggi a livello, gallerie, dossi, curve, intersezioni, attraversamenti, piste ciclabili, marciapiedi e spazi destinati ai veicoli elettrici o alla ricarica. Nei centri abitati, la distanza di cinque metri dall’intersezione si misura dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Per gli stalli di ricarica, il divieto colpisce anche il veicolo elettrico che non ricarica o che permane oltre un’ora dal completamento; la deroga temporale tra le ore 23 e le 7 non opera per i punti di ricarica di potenza elevata richiamati dalla norma.

Il comma 2 protegge destinazioni e utilizzazioni specifiche della sede stradale. Particolare rilievo assumono gli spazi e i raccordi destinati alle persone con disabilità, le fermate del trasporto pubblico, le corsie riservate, le aree pedonali, le zone a traffico limitato e gli spazi di servizio. Dal 25 aprile 2026 il catalogo comprende anche le aree riservate al carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. Poiché questa nuova lettera o-ter) non è richiamata dai commi 4-bis, 5 o 5-bis, la relativa violazione ricade nella disciplina residuale del comma 6.

Il sistema sanzionatorio è graduato. La legge n. 177/2024 ha rafforzato la tutela degli stalli e degli accessi destinati alle persone con disabilità e ha introdotto fasce più elevate per le soste presso intersezioni urbane, fermate del trasporto pubblico e corsie riservate. Per le restanti ipotesi opera il comma 6. Il comma 7 chiarisce che, se la violazione prosegue, la sanzione si applica per ciascun giorno di calendario interessato, non per ogni periodo mobile di ventiquattro ore.

All’accertamento può accompagnarsi la rimozione. L’articolo 159 CdS la prevede per i casi dell’articolo 158, commi 1, 2 e 3; il blocco del veicolo non è utilizzabile quando la posizione costituisce intralcio o pericolo. L’operatore deve comunque documentare con precisione luogo, segnaletica, distanza, destinazione dello stallo e ogni elemento utile a identificare la specifica fattispecie. Le funzioni degli ausiliari previste dall’articolo 12-bis CdS restano circoscritte agli ambiti e alle condizioni del provvedimento di conferimento.

Il comma 4 completa la disciplina imponendo le cautele necessarie a evitare incidenti e l’uso del veicolo senza consenso. L’articolo 353 del Regolamento specifica, tra l’altro, l’azionamento del freno di stazionamento, l’inserimento del rapporto più basso, le cautele sulle forti pendenze e lo spegnimento del motore. La disposizione opera anche quando la sosta sia consentita: non è quindi una mera regola accessoria ai divieti topografici, ma un autonomo obbligo di sicurezza.

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto allo studio e all’attività operativa. Non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, né le valutazioni dell’autorità competente nel caso concreto.

OSSERVAZIONI

 

Qualificazione della condotta e protrazione

Prima della contestazione va distinta la fermata dalla sosta secondo l’articolo 157 del CdS. Nei casi elencati al comma 1 sono vietate entrambe; nei casi dei commi 2 e 3 è vietata soltanto la sosta. La permanenza del conducente, la brevità dell’arresto e la concreta possibilità di riprendere immediatamente la marcia sono elementi essenziali, ma la fermata non deve comunque arrecare intralcio.

Il comma 7 adotta il criterio del giorno di calendario: una violazione che prosegue oltre la mezzanotte può dare luogo a una nuova sanzione per il nuovo giorno interessato. Non va sostituito con il diverso criterio del “periodo di ventiquattro ore”, utilizzato in altre disposizioni.

Intersezioni, visibilità e segnaletica

Nel centro abitato il divieto opera sulla corrispondenza dell’intersezione e nei cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Fuori dei centri abitati il comma 1, lettera e), vieta fermata e sosta anche in prossimità delle aree di intersezione senza fissare una distanza numerica: la valutazione deve essere rapportata alla visibilità e alla sicurezza del luogo.

La Corte di cassazione, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2417, ha precisato che l’attenuazione della visibilità di un segnale non comporta automaticamente il venir meno dell’obbligo o del divieto. L’accertamento deve però descrivere lo stato effettivo della segnaletica e la sua percepibilità, evitando formule astratte.

Stalli riservati e tutela della mobilità

La violazione degli spazi, scivoli, raccordi, rampe e corridoi destinati alle persone con disabilità è assoggettata al trattamento rafforzato del comma 4-bis. Il contrassegno disabili non costituisce autorizzazione a violare i divieti imposti direttamente dall’articolo 158: come chiarito dalla Corte di cassazione, sentenza 24 aprile 2009, n. 9822, la deroga riguarda i divieti disposti dall’autorità quando la sosta non costituisca intralcio, non i divieti legali posti a tutela della sicurezza e della circolazione.

Per fermate e spazi del trasporto pubblico occorre distinguere le aree delimitate da quelle non delimitate: in quest’ultimo caso il divieto si estende per una distanza inferiore a quindici metri dal segnale di fermata. La nuova lettera o-ter) tutela invece le aree specificamente riservate al carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori; la violazione rientra nel comma 6 e deve essere aggiunta al Prontuario operativo.

Ricarica dei veicoli elettrici

Per la lettera h-ter) non basta constatare che il veicolo è elettrico: l’operatore deve verificare se la ricarica sia in corso e, quando si contesta la permanenza oltre un’ora, documentare per quanto possibile l’orario di completamento risultante dalla colonnina, dall’applicativo o da altro dato attendibile. Un secondo passaggio può essere utile in mancanza di dati immediati, ma non sostituisce la prova del momento in cui la ricarica si è conclusa. Tra le ore 23 e le 7 il limite dell’ora non opera, salvo che si tratti di un punto di ricarica di potenza elevata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257/2016.

Rimozione e cautele del veicolo

L’articolo 159, comma 1, lettera b), CdS consente la rimozione nei casi dell’articolo 158, commi 1, 2 e 3. La rimozione non deriva invece dalla violazione del solo comma 4, salvo che ricorra autonomamente una delle condizioni dell’articolo 159, in particolare il pericolo o grave intralcio previsto dalla lettera c). Se un veicolo scivola perché non è stato azionato il freno di stazionamento, la posizione finale involontaria non integra automaticamente una nuova sosta cosciente; resta contestabile l’omessa cautela e può disporsi la rimozione quando il mezzo costituisca pericolo o grave intralcio.

L’articolo 353 del Regolamento impone il freno di stazionamento, di regola il rapporto più basso, le ruote sterzate sulle strade a forte pendenza, i cunei per i veicoli oltre 3,5 t e il motore spento. Questi adempimenti devono essere verificati separatamente dalla liceità del luogo di sosta.

Monopattini elettrici

Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica conformi opera la disciplina speciale dell’articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il comma 75-quinquies li equipara ai velocipedi solo per quanto non espressamente disciplinato; la sosta è regolata specificamente dal comma 75-quinquiesdecies. È vietata sul marciapiede, salvo le aree individuate dal comune nel rispetto dello spazio necessario ai pedoni e alle persone con disabilità; è comunque consentita negli stalli per velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Le aree comunali possono essere prive di segnaletica se le coordinate GPS sono pubblicate nel sito istituzionale.

La violazione del divieto speciale di sosta sul marciapiede non va qualificata direttamente come articolo 158, comma 1, lettera h): il comma 75-vicies semel della legge n. 160/2019 richiama soltanto la sanzione dell’articolo 158, comma 5, prevista per ciclomotori e motoveicoli. Ne consegue che la rimozione non può essere fatta discendere automaticamente dal rinvio sanzionatorio; occorre una base autonoma nell’articolo 159, ad esempio il concreto pericolo o grave intralcio. Per dispositivi non conformi ai requisiti legali, la qualificazione dipende invece dalle caratteristiche effettive del mezzo e non dalla denominazione commerciale.

Competenze di accertamento e documentazione

Il personale designato ai sensi dell’articolo 12-bis CdS può accertare le violazioni e disporre la rimozione soltanto nei limiti funzionali e territoriali previsti dalla legge e dal provvedimento del sindaco. Gli addetti alla sosta regolamentata operano nelle aree affidate e negli spazi immediatamente limitrofi indispensabili alla loro fruizione; il personale connesso alla raccolta dei rifiuti e al trasporto pubblico ha le ulteriori competenze espressamente indicate dalla norma. Nel verbale vanno descritti gli elementi che radicano la competenza.

Il preavviso lasciato sul veicolo non è il verbale notificato e, in quanto atto preparatorio, non è autonomamente impugnabile; eventuali errori possono essere valutati dall’ufficio in autotutela. L’eventuale ricorso riguarda il successivo verbale, secondo le forme e i termini previsti dal Codice.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno finalità esclusivamente informative e operative. Non rivestono carattere di ufficialità, non sostituiscono le fonti normative e giurisprudenziali integrali e richiedono la verifica delle circostanze concrete e degli atti locali applicabili.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8397 del 28/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 198 del Codice della Strada - ZTL - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli prolungato nel tempo - Istituto della continuazione - Inidoneità dei rimedi - Il trasgressore che lascia il veicolo in panne in sosta vietata per oltre un mese in una Zona a Traffico Limitato senza adoperarsi per spostare autonomamente il mezzo o, in alternativa, avvisare la Polizia Municipale dell'accaduto per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d'impossibilità di deroga temporanea al divieto, non può invocare l'errore sul fatto ed escludendo anche, nella fattispecie, l'applicabilità dell'istituto della continuazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5408 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 158 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Incidente - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici - Apertura dello sportello - Interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ed l'evento - Esclusione - La repentina apertura dello sportello del veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici durante il sopraggiungere del motociclo che si inserisce tra il veicolo in sosta ed uno in movimento nel proprio senso di marcia esclude l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento e configura il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 22594 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 158 e 159 del Codice della Strada e 610 del codice penale - Arresto, fermata e sosta dei veicoli con grave intralcio - Reato di Violenza privata - Ostruire la pubblica via con una vettura parcheggiata configura il reato di violenza privata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4927 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada - Divieto di sosta e di fermata dei veicoli - Esercizio del meretricio esercitato su pubblica via - L'adozione dell'ordinanza sindacale da parte del Sindaco apparentemente finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli per vietare il meretricio sessuale con estensione ed in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune costituisce un eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del C.d.S., emesso un provvedimento riguardante, invece, l'ordine pubblico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2177 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 140, 157 e 158 del Codice della Strada - Sosta - Operazioni di carico e scarico delle merci - Intralcio e pericolo - Precauzioni - L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 7709 del 19/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 3, 22, 38, 39 e 158 del Codice della Strada - Segnaletica verticale di prescrizione - Estremi ordinanza sul retro - Mancanza - La mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione, imposta dal regolamento del C.d.S. non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare, salvo per i segnali di passo carrabile per i quali la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9822 del 24/04/2009
Circolazione Stradale - Artt. 158, 181 e 188 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Sosta nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici - La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 C.d.S.) e non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 C.d.S., anche alla luce del fatto che un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale, non potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 13285 del 07/06/2007
Circolazione Stradale - Artt. 7, 158 e 159 del Codice della Strada - Accesso in Z.T.L. - Divieto di sosta - Avaria del veicolo - Non è sanzionabile il conducente che, a causa di un'improvvisa avaria meccanica del veicolo lascia lo stesso in sosta vietata, in orario diverso da quello ove vige il divieto, in Zona a Traffico Limitato e dimostra di essersi immediatamente adoperato ed aver richiesto l'intervento sul posto del carro attrezzi, giunto molte ore dopo, per trasportare il veicolo presso una officina.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale