CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 158 CdS
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
(Vedi art. 158 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 353 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 158 del Codice della strada
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. (6)
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.
5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 a euro 173 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Note
(1) Le lettere h-bis) e h-ter) del comma 1 sono state sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
(2) Le lettere d-bis) e g-bis) del comma 2 sono state aggiunte dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
(3) Il comma 4-bis è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successivamente sostituito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(4) Il comma 5 è stato sostituito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(5) Il comma 5-bis è stato inserito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(6) La lettera o-ter) del comma 2 è stata aggiunta dall’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, in vigore dal 25 aprile 2026.
Breve commento all’articolo 158 del Codice della strada
L’articolo 158 individua divieti di fonte legislativa diretta, posti a tutela della sicurezza, della visibilità, della fluidità della circolazione e dell’accessibilità degli spazi stradali. La distinzione iniziale è operativamente decisiva: il comma 1 vieta sia la fermata sia la sosta, mentre i commi 2 e 3 riguardano soltanto la sosta. Occorre quindi qualificare correttamente la condotta secondo l’articolo 157 CdS: la fermata è una sospensione brevissima, con conducente presente e pronto a ripartire; la sosta è una sospensione protratta, con possibilità di allontanamento. La sola accensione delle luci di emergenza non trasforma una sosta in fermata e non rende lecita una condotta vietata.
I divieti del comma 1 presidiano luoghi nei quali anche una breve immobilizzazione può creare pericolo: passaggi a livello, gallerie, dossi, curve, intersezioni, attraversamenti, piste ciclabili, marciapiedi e spazi destinati ai veicoli elettrici o alla ricarica. Nei centri abitati, la distanza di cinque metri dall’intersezione si misura dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Per gli stalli di ricarica, il divieto colpisce anche il veicolo elettrico che non ricarica o che permane oltre un’ora dal completamento; la deroga temporale tra le ore 23 e le 7 non opera per i punti di ricarica di potenza elevata richiamati dalla norma.
Il comma 2 protegge destinazioni e utilizzazioni specifiche della sede stradale. Particolare rilievo assumono gli spazi e i raccordi destinati alle persone con disabilità, le fermate del trasporto pubblico, le corsie riservate, le aree pedonali, le zone a traffico limitato e gli spazi di servizio. Dal 25 aprile 2026 il catalogo comprende anche le aree riservate al carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. Poiché questa nuova lettera o-ter) non è richiamata dai commi 4-bis, 5 o 5-bis, la relativa violazione ricade nella disciplina residuale del comma 6.
Il sistema sanzionatorio è graduato. La legge n. 177/2024 ha rafforzato la tutela degli stalli e degli accessi destinati alle persone con disabilità e ha introdotto fasce più elevate per le soste presso intersezioni urbane, fermate del trasporto pubblico e corsie riservate. Per le restanti ipotesi opera il comma 6. Il comma 7 chiarisce che, se la violazione prosegue, la sanzione si applica per ciascun giorno di calendario interessato, non per ogni periodo mobile di ventiquattro ore.
All’accertamento può accompagnarsi la rimozione. L’articolo 159 CdS la prevede per i casi dell’articolo 158, commi 1, 2 e 3; il blocco del veicolo non è utilizzabile quando la posizione costituisce intralcio o pericolo. L’operatore deve comunque documentare con precisione luogo, segnaletica, distanza, destinazione dello stallo e ogni elemento utile a identificare la specifica fattispecie. Le funzioni degli ausiliari previste dall’articolo 12-bis CdS restano circoscritte agli ambiti e alle condizioni del provvedimento di conferimento.
Il comma 4 completa la disciplina imponendo le cautele necessarie a evitare incidenti e l’uso del veicolo senza consenso. L’articolo 353 del Regolamento specifica, tra l’altro, l’azionamento del freno di stazionamento, l’inserimento del rapporto più basso, le cautele sulle forti pendenze e lo spegnimento del motore. La disposizione opera anche quando la sosta sia consentita: non è quindi una mera regola accessoria ai divieti topografici, ma un autonomo obbligo di sicurezza.
AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto allo studio e all’attività operativa. Non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, né le valutazioni dell’autorità competente nel caso concreto.