CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

 

Articolo 45 CdS
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

(Vedi art. 45 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 192, art. 193, art. 194 e art. 195 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
   2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati d al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
   4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
   5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
   6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
   7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
   9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
   9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
   9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 825,00 a euro 3.305,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

 

.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Premesso, come indicato dall'art. 142, comma 6-bis del C.d.S. "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili ..." e, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dei Trasporti, con Decreto Interministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) pubblicato in G.U. n. 195 del 23.08.2007, art. 1, comma 4, in relazione ai dispositivi "Scout speed" installati sui veicoli di servizio per il controllo della velocità in movimento "I dispositivi di segnalazione luminosi (...). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".".
* La sanzione contestata per l'inosservanza della luce semaforica rossa proiettata da un impianto destinato a controllarne la velocità dei veicoli in transito proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, costringendolo a fermarsi, è illegittima, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007).
* Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità su entrambi i sensi di marcia da effettuarsi con dispositivi omologati a tale scopo e collocati lungo un solo senso di marcia, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili in entrambe le direzioni, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S..
* Attualmente, l'installazione di dispositivi che rilevano la velocità dei veicoli in transito in prossimità di attraversamenti pedonali regolati da impianto semaforico (c.d. semaforo pedonale), con l'accensione della lanterna semaforica rossa sul senso di marcia dei veicoli che superano la velocità imposta, non è conforme alla normativa vigente in materia (art. 45, comma 1 del C.d.S.) stante il divieto di "... fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto".
* I tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito (infovelox) indicati all'art. 41, comma 1, lett. b-bis del C.d.S. necessitano di omologazione ed installazione che, a tutt'oggi, non è ancora stata normata da apposito Decreto del M.I.T., così come previsto della Legge n. 120 del 2010 contravvenendo - in tal modo - a quanto disposto dall'art. 45, comma 6 del C.d.S. il quale prescrive che "sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario".

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3335 del 06/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Verifiche periodiche di funzionalità e taratura - Indicazioni - La produzione nel giudizio di merito del certificato di taratura, dal quale risulta l'esecuzione di una verifica periodica di funzionalità e taratura dell'apparecchio autovelox, deve essere fornito attraverso puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte; la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il relativo motivo inammissibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26511 del 14/09/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Apparecchiature e  mezzi tecnici di controllo e rilevamento automatico delle violazioni - Autovelox - In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti "autovelox", che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22627 del 26/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 201 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori - Contestazione immediata o differita - Predisposizione del servizio - In riferimento al caso dell'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori, qualora nel verbale si sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere, in qualche modo, la contestazione immediata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8693 del 28/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento - Apparecchiatura di rilevamento - Controlli e verifiche - Opposizione - Inammissibilità per difetto di specificità - Perché non si prospetti l'inammissibilità della doglianza per difetto di specificità, la questione sulla illegittimità dell'accertamento per mancata sottoposizione dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità a regolare verifica di funzionalità e taratura deve risultare adeguatamente proposta fin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione, in quanto solo a fronte di una specifica censura del ricorrente il giudice è chiamato a verificare in concreto l'effettiva sottoposizione dell'autovelox alla prescritta taratura periodica e la sua regolare funzionalità, il cui relativo onere probatorio ricadrebbe sull'opposta P.A..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 6579 del 06/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Apparecchio Tutor - Funzionalità - Verifica periodica di funzionalità e taratura - L'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità Tutor, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4326 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Distanza tra la postazione di controllo e la relativa segnaletica - Corretta collocazione - Visibilità - Onere della prova - Per contrastare le affermazioni contenute nel verbale sulla visibilità e la preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità è necessario, per il ricorrente, proporre querela di falso poiché grava sull'opponente e non sulla P.A. l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4325 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Accertamento della velocità - Noleggio apparecchiatura - Stipula canone fisso - Il contratto intercorso tra l'amministrazione e la società di noleggio delle apparecchiature elettroniche per il controllo e la gestione del traffico non rileva nel giudizio sulla legittimità della sanzione applicata neppure se viziato, perché non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata all'utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo di quegli apparecchi, ne' costituisce un elemento costitutivo dell'esercitato potere sanzionatorio che anche con l'appalto resta in capo all'Amministrazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3392 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - Corsia riservata ai mezzi pubblici - Rilevamento delle infrazioni - Utilizzo apparecchiatura di controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici - Le infrazioni per aver impegnato la corsia riservata ai mezzi pubblici, segnalata e pubblicizzata adeguatamente attraverso apposita segnaletica con modalità ritenuta idonea, riattivata dopo un lungo periodo di inattività con rilevamento mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle ZTL e ai centri storici, sono legittime e non necessitano di altra autorizzazione, anche se dette corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2653 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Superamento - Preventiva segnalazione - Distanza dell'apparecchiatura telelaser - In tema di eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchio telelaser, a parte l'omologazione e la necessaria taratura, la normativa vigente non indica una distanza minima prescritta tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico del telelaser, purché questa sia ragionevolmente adeguata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2384 del 26/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Limiti di velocità - Rilevamento - Modalità dinamica ovvero ad inseguimento - Obbligo di presegnalazione - Individuazione delle modalità attuative - L'art. 3 del D.M. n. 3 del 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, come lo Scout speed, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis del C.d.S., norma primaria, di rango superiore che, al contrario, contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato D.M. la mera individuazione delle relative modalità attuative, senza facoltà di derogarvi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2279 del 25/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti di velocità - Apparecchiature di misurazione - Taratura e verifiche periodiche - Dimostrazione - Onere a carico dell'Amministrazione - In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1182 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39, 40 e 45 del Codice della Strada - Corsia Preferenziale - Riattivazione - Pubblicità - Segnaletica - Rilevamento degli illeciti - La riattivazione della corsia preferenziale, dopo lungo tempo rimasta inattiva, segnalata e pubblicizzata adeguatamente attraverso apposita segnaletica con modalità ritenuta idonea, rendendo valida la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza la necessità di altra autorizzazione, anche se dette corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 37804 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45, 146, 201 e 208 del Codice della Strada - Passaggio col semaforo rosso - strumenti di rilevazione - noleggio ed installazione - Contratto di appalto - Efficace il contratto di appalto per il noleggio ed installazione di strumenti di rilevazione delle violazioni per il passaggio col semaforo rosso che prevede un corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune, non soggetta a parametri di calcolo variabili, ne' in percentuale, ne' proporzionalmente in quanto l'unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27401 del 20/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 200 del Codice della Strada - Velocità - Dispositivi di rilevamento - Indicazione nel verbale di contestazione della modalità di rilevazione istantanea o media della velocità - Nessuna norma obbliga l'Ente accertatore ad indicare nel verbale di rilevamento dell'infrazione le modalità di rilevazione istantanea o media della velocità degli autoveicoli in transito, mentre pone semplicemente l'obbligo che l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento sia autorizzata e la stessa sia omologata e tarata; una volta verificata l'omologazione dell'apparecchio rilevatore della velocità resta irrilevante accertare la modalità di rilevazione, perché quel che rileva è la circostanza che nel momento della rilevazione l'autoveicolo che transitava superava i limiti della velocità consentita.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 26959 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane - Segnalazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità - Posizionamento segnaletica mobile dagli impianti di rilevamento a distanza in remoto e dagli apparecchi elettronici mobili presidiati dall'organo di polizia stradale - I dispositivi di controllo finalizzati al rilevamento a distanza in remoto delle violazioni circa il superamento dei limiti di velocità devono essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, mentre nei casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati e gestiti in loco dall'organo di polizia stradale, la distanza della segnaletica mobile che segnala il dispositivo di controllo elettronica di rilevamento della velocità deve essere soltanto adeguata e non può essere prefissata normativamente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22015 del 12/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Accertamento con apparecchiatura SICVE Tutor - Requisito temporale di periodicità - Ai fini della legittimità della sanzione per eccesso di velocità rilevato anche con apparecchiatura SICVE Tutor, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale attraverso la revisione periodica. Resta a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19675 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate mediante apparecchiatura a postazione fissa - Identico orario presente nei due fotogrammi dell'impianto di rilevamento della violazione - L'identico orario presente nei due fotogrammi del rilevamento della violazione contestata è comprovata dalle fotografie scattate dall'apparecchio e non è sufficiente a smentire il regolare funzionamento dell'impianto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19456 del 16/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Accertamento con apparecchiatura SICVE Tutor - Certificato di taratura - La prova della taratura del dispositivo di misurazione della velocità non deve necessariamente avvenire solo con la produzione del certificato da parte dell'amministrazione in quanto il giudice può ritenere provata l'avvenuta verifica periodica anche mediante un'attestazione dell'amministrazione che indichi specificamente il certificato di taratura con la data il numero e la società che ha effettuato il controllo, trattandosi comunque di un atto proveniente da un'amministrazione pubblica.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 6988 del 03/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 204-bis del Codice della Strada - Superamento limiti di velocità - Accertamento della violazione a mezzo di apparecchiatura - Condizioni per l'utilizzato in modalità automatica - Omissione di pronuncia da parte dell'organo giudicante - Qualora nel grado di giudizio di opposizione al verbale di contestazione si configuri, da parte dell'organo giudicante, un omesso esame circa la eccepita violazione contenuta nel decreto ministeriale di omologazione o approvazione che ponga la condizione della presenza della lanterna ripetitiva per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo, si configura un vizio di omissione di pronuncia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1283 del 17/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Verifiche periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature di misurazione della velocità - A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6 del C.d.S., in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare sia la taratura che la regolarità del controllo periodico delle apparecchiature di rilevamento e misurazione della velocità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10463 del 03/06/2020
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Autovelox - Modalità di funzionamento - Taratura e verifica - Dimostrazione - Tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi, a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 31818 del 05/12/2019
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate automaticamente e documentata con foto mediante un'apparecchiatura a postazione fissa  - Controllo periodico di funzionalità e taratura - Infondatezza - Il controllo periodico di funzionalità e taratura delle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni riguarda solo quelle impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e non anche quelle per le infrazioni semaforiche non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 113 del 18/06/2015
Circolazione Stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada - Dispositivi, apparecchiature ed altri mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6 del C.d.S., nella sola parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico - Violazione della segnaletica stradale - Infrazioni semaforiche - E' illegittima la violazione contestata al conducente che prosegue la marcia del veicolo nonostante la luce semaforica rossa dell'impianto diretto non a regolare il flusso dei veicoli, ma a controllare la velocità dei veicoli attraverso un sensore che aziona la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale