Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, sottosezione 2, sentenza n. 7003 del 11 aprile 2016

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, sentenza numero 7003 del 11/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 201 del Codice della Strada - Patente a punti - Omessa comunicazione dei dati di identificazione del conducente - L'invito o l'ordine di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione per provvedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida non è vincolato a termini di legge costituendo atto autonomo, ma ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo di comunicare gli estremi del conducente, alla luce del fatto che la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, ovvio essendo che con il trascorrere del tempo i ricordi diventano evanescenti.


FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE

(Soggetto 1) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di (Omissis), che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) che ha confermato l'ordinanza decisoria 23.1.2006 per violazione da parte dell'ignoto conducente dell'art. 142 C.d.S., comma 8 e quale responsabile in solido con lo stesso della infrazione con invito a comunicare entro trenta giorni il nominativo e la patente del conducente.

La sentenza impugnata, riformando la decisione del GP che aveva rilevato la notifica del verbale oltre 150 giorni dall'accertamento, ha stabilito che l'invito/ordine di comunicare i dati del conducente non è vincolato a termini di legge costituendo atto autonomo con riferimento al quale possono anche dedursi circostanze impeditive fermo restando che l'inerzia costituisce illecito omissivo. Il ricorrente lamenta: 1) violazione della L. n. 689 del 1981, in ordine al rapporto tra sanzione principale ed accessoria ed invoca Cass. 20.5.2011 n. 11185.

La censura va accolta avendo questa Suprema Corte con la citata sentenza sancito che, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo di comunicare gli estremi del conducente. Del resto la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, ovvio essendo che con il trascorrere del tempo i ricordi diventano evanescenti.

Donde l'accoglimento del ricorso con cassazione della decisione e pronunzia nel merito con annullamento della ordinanza.

L'applicazione di un principio affermato nelle more giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito annulla l'ordinanza.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2016.

 

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