Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 7023 del 9 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7023 del 09/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Verbale di accertamento - Redazione con sistema meccanizzato o di elaborazione dati - Sottoscrizione autografa dell'accertatore - La notifica del verbale di accertamento per violazioni del C.d.S. privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, giusta il disposto degli artt. 383 e 385 Reg. C.d.S. e dal D.Lgs. n. 39/1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.


FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 19/07/2017 (Soggetto 1) proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di (Omissis) avverso il verbale di contestazione n. (Omissis) elevato dal Comando di Polizia Municipale di (Omissis) per violazione dell'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. h) e comma 5, perché in data (Omissis) sostava con il proprio autoveicolo tg. (Omissis) nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

2. Si costituiva in giudizio il Comune di (Omissis) contestando le avanzate censure.

3. Con sentenza n. 261/2017 del 20/01/2016 il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava il ricorso.

4. (Soggetto 1) interponeva appello avverso tale decisione, al quale resisteva il Comune di (Omissis).

5. Con sentenza n. 37408/2018 pubblicata il 12/11/2018, il Tribunale di (Omissis) quale giudice monocratico rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite e onorando lo stesso del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

6. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (Soggetto 1), sulla base di cinque motivi.

7. Resiste con controricorso il Comune di (Omissis), eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

8. In prossimità dell'udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la falsa o omessa applicazione dell'art. 38 C.d.S., comma 2, artt. 345, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamenta il ricorrente che il giudice monocratico avrebbe erroneamente rilevato l'intempestività e la concludenza delle istanze probatorie, senza tenere conto che era onere non del ricorrente, ma dell'ente accertatore fornire prova della legittimità del suo operato e deduce che comunque quest'ultimo non ha mai contestato le sue richieste probatorie.

2. Con il secondo motivo (rubricato: "Irragionevolezza della decisione e falsa applicazione di norme di diritto di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge. Omessa valutazione dell'errore scusabile e dell'assenza di colpa in capo al ricorrente nell'essere incorso nella infrazione, per sussistenza di segnali stradali impossibili da interpretare. Omessa valutazione della L. n. 689 del 1981, art. 3") il ricorrente contesta ancora la mancata ammissione delle prove dal medesimo proposte in giudizio e della fotografia prodotta dal Comune di (Omissis), nei riflessi che ciò poteva comportare in punto di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo. Da qui il prospettato vizio di motivazione della sentenza.

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'errata interpretazione dell'art. 204-bis C.d.S. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, ha nuovamente ad oggetto la contestazione sulla rilevata intempestività delle prove (documentali e richiesta di ammissione di testi).

4. Il quarto motivo del ricorso per Cassazione si appunta sulla falsa applicazione e/o omessa applicazione dell'art. reg. C.d.S., comma 3, e censura la sentenza nella parte in cui il giudice dell'appello asserisce che il Comune non è tenuto a conservare agli atti l'originale con firma autografa del verbale di accertamento, nel caso di contestazione non immediata dell'infrazione.

5. Con il quinto e ultimo motivo si deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, contestando la sentenza di secondo grado nel punto in cui la stessa stabilisce che sul ricorrente dovrà gravare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto allorché il presente giudizio è stato incardinato. Sostiene il ricorrente che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed essendo il giudizio promosso esente dal versamento del CU, la decisione impugnata vanificherebbe la stessa ratio dell'istituto.

6.  Il ricorso è nel suo complesso destituito di fondamento, anche a voler superare l'eccezione di inammissibilità di esso, formulata dal controricorrente in base all'art. 360-bis c.p.c..

7. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo tutti riconducibili alla medesima doglianza contro la mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta alla udienza fissata ex art. 320 c.p.c., e dei rilievi fotografici attestanti l'avvenuto ripristino della segnaletica orizzontale, depositati alla udienza fissata per la discussione.

I motivi sono inammissibili per molteplici ragioni.

Errata è la censura che riguarda il vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", non proponibile in base all'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La dedotta violazione di legge mira ad una diversa e nuova considerazione dei fatti e delle risultanze di causa, attingendo al merito della controversia, come tale non prospettabile in sede di legittimità (tra le tante: Cass. n. 331/2020; Cass. n. 7523/2017; Cass. n. 24679/ 2013; Cass. n. 27197/2011). La contestata mancanza della segnaletica verticale, come rilevato dal controricorrente, viene sollevata per la prima volta con il ricorso ed in effetti dalla lettura della decisione nulla si desume al riguardo, vertendo l'opposizione sulla scarsa visibilità della striscia gialla costituente segnaletica orizzontale, tale da indurre in errore il ricorrente. Ciò si scontra con il divieto di proporre nel giudizio di legittimità nuove questioni, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. n. 2443/2016; n. 14477/2018).

La decisione gravata appare adeguatamente motivata, sia quanto al rigetto della prova testimoniale e della produzione di rilievi fotografici, ritenuta oltre che tardiva, in considerazione delle preclusioni connesse al rito del lavoro, applicabile al giudizio in questione, non concludente (e la deposizione testimoniale anche valutativa), sia quanto all'imputazione dell'onere della prova in capo allo (Soggetto 1). A volere trascurare la tardività, sulla quale il ricorrente insiste - senza tuttavia costrutto - nella sua memoria, anche la decisione sull'assunzione o sul rigetto delle istanze istruttorie attiene ai poteri discrezionali del giudice e può essere censurata solo per vizi di motivazione (cfr. Cass. n. 13716/2016; n. 6715/2013). Per di più, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 3075/2006; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 11457/2007).

Non è questo il caso di specie.

8. Il quarto motivo è infondato e non si misura con i precedenti di questa Corte in tema di sostituzione della firma autografa quando il verbale è redatto con l'ausilio di sistemi informatici, i quali hanno affermato che "in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del C.d.S., la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, giusta il disposto dell'art. 383 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, e del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto" (Cass. n. 18493/2020).

9. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, alla stregua del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Unite n. 4315/2020, secondo il quale "Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo".

Questa Corte aveva già in precedenza affermato, anche per il giudizio di legittimità, che "nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo": Cass. n. 26867/2019; Cass. n. 9660/2019.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.

Stante l'esito, alla stregua degli arresti di legittimità sopra ricordati, anche se trattasi di parte ammessa al gratuito patrocinio, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 510,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2023.

 

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