CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 146 CdS
Violazione della segnaletica stradale

(Vedi art. 146 del Prontuario del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 146 del Codice della strada

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 ad euro 665.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Note al testo normativo

Il comma 3-bis è stato inserito dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Gli importi indicati nei commi 2 e 3 sono quelli vigenti alla data della verifica. Per la violazione del comma 3 trova inoltre applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, la disciplina della sospensione breve della patente prevista dall’articolo 218-ter del Codice della strada, introdotto dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

Breve commento all’articolo 146 del Codice della strada

 

L’articolo 146 assicura effettività all’intero sistema della segnaletica stradale. Il comma 1 pone il dovere generale di conformarsi ai segnali e alle prescrizioni impartite dagli agenti del traffico; il comma 2 contiene la sanzione residuale per l’inosservanza della segnaletica o degli ordini degli agenti, mentre il comma 3 disciplina in modo più grave la prosecuzione della marcia quando il semaforo o l’agente la vietino. La disposizione deve quindi essere letta insieme agli articoli 38-43, che regolano classificazione, significato e gerarchia dei segnali.

Il carattere residuale del comma 2 è espresso dalla clausola che fa salve le sanzioni speciali degli articoli 6, 7 e 191, comma 4. Prima di contestare l’articolo 146 occorre pertanto verificare se la condotta sia già regolata da una disposizione speciale. Analoga attenzione è necessaria quando un’unica manovra viola prescrizioni diverse: il concorso di illeciti va valutato alla luce dell’autonomia delle condotte e dell’articolo 198, senza moltiplicare artificiosamente le contestazioni per il medesimo fatto materiale.

La fattispecie del comma 3 non riguarda soltanto il passaggio con luce rossa, ma ogni prosecuzione della marcia nonostante il divieto proveniente dal semaforo o dall’agente. Nell’intersezione con lanterne direzionali è decisivo il segnale riferibile alla corsia e alla direzione effettivamente impegnate. Gli ordini degli agenti prevalgono sulle altre prescrizioni della circolazione: l’operatore deve quindi descrivere nel verbale il segnale impartito, la posizione del veicolo e la condotta concretamente osservata.

L’accertamento automatico del passaggio con semaforo rosso è ammesso nei casi previsti dall’articolo 201. La documentazione deve consentire di ricostruire l’attraversamento della linea di arresto e la prosecuzione durante la fase di divieto, nonché di identificare l’impianto impiegato. Restano centrali la conformità del dispositivo al titolo ministeriale richiesto, la corretta installazione e la verifica delle immagini da parte dell’organo accertatore.

Sul piano sanzionatorio, il comma 3-bis collega alla seconda violazione commessa nel biennio la sospensione ordinaria della patente da uno a tre mesi. Dal 14 dicembre 2024 opera anche l’articolo 218-ter: se il conducente è identificato al momento della violazione del comma 3 e la patente possiede meno di venti punti, l’organo di polizia applica la sospensione breve per sette o quindici giorni, secondo il saldo punti, con raddoppio in caso di incidente. Le due discipline hanno presupposti e procedimenti differenti; in caso di reiterazione biennale, la sospensione breve non si applica quando per l’ultima violazione deve essere disposta la sospensione ordinaria.

Per l’attività operativa è dunque essenziale qualificare esattamente il segnale violato, individuare la norma speciale eventualmente applicabile, documentare la fase semaforica o l’ordine dell’agente e verificare, quando il conducente sia fermato, sia la reiterazione nel biennio sia il punteggio della patente. La completezza della descrizione evita che una contestazione formalmente corretta perda efficacia per carenze relative alla corsia, alla direzione di marcia o al dispositivo utilizzato.

 

AVVERTENZA: il presente breve commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto alla consultazione. Non sostituisce il testo ufficiale della norma né l’interpretazione delle autorità competenti.

OSSERVAZIONI

 

Modifiche vigenti dal 25 aprile 2026

La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 23/2026, ha introdotto gli stalli riservati ai veicoli adibiti al trasporto valori e ha modificato integralmente il comma 15-bis sui parcheggiatori abusivi. Il testo previgente ancora presente nella pagina deve essere sostituito: la reiterazione dopo una sanzione definitiva comporta ora il raddoppio della sanzione amministrativa; l’impiego di minori o l’ulteriore reiterazione integra la fattispecie penale, salvo che ricorra un reato più grave.

Poteri comunali, ordinanze e segnaletica

I provvedimenti di regolamentazione devono indicare il presupposto normativo, le esigenze concrete, le categorie di veicoli interessate, l’estensione territoriale e temporale della misura e le eventuali deroghe. Per le prescrizioni rese mediante segnaletica resta centrale l’articolo 5, comma 3, CdS. Lungo il tratto interessato i segnali di prescrizione devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, salvo quelli a validità zonale, secondo l’articolo 104, comma 2, del Regolamento. Per i divieti urgenti ricadenti nel comma 10-bis la comunicazione deve precedere di almeno ventiquattro ore l’entrata in vigore ed essere effettuata mediante i mezzi di informazione disponibili.

Nei tratti di strada non comunale che attraversano centri abitati, la competenza varia secondo il tipo di provvedimento: prefetto per le misure richiamate dall’articolo 6, commi 1 e 2; ente proprietario per il comma 4, lettera a); comune, previo parere dell’ente proprietario, per le lettere da b) a f). Il parere richiesto dal comma 3 deve risultare dal procedimento.

Limitazioni ambientali e disciplina attuativa

La lettera b) del comma 1, come sostituita dalla legge n. 177/2024, richiede congiuntamente la finalità di riduzione delle emissioni e quella di tutela del patrimonio culturale, nel rispetto di proporzionalità e adeguatezza e tenendo conto di mobilità e produzione. La disposizione rinvia a un decreto interministeriale per la definizione dei presupposti applicativi. Alla data del presente aggiornamento tale decreto non risulta pubblicato; la norma non consente pertanto di anticiparne categorie, parametri o deroghe. La direttiva MIT prot. n. 4620 del 1° febbraio 2024, dedicata ai limiti di velocità urbani, conserva utilità quale indirizzo sulla necessità di motivazione, istruttoria e proporzionalità dei provvedimenti comunali, ma non sostituisce il decreto attuativo previsto dalla lettera b).

Zone a traffico limitato, aree pedonali e veicoli elettrici

La delimitazione ordinaria di ZTL, aree pedonali e zone di particolare rilevanza urbanistica compete alla giunta. Il pagamento di una somma può essere imposto per l’ingresso o la circolazione nelle ZTL nei limiti della disciplina prevista dal comma 9. Il comma 9-ter consente di stabilire tempi massimi di permanenza tra ingresso e uscita, anche differenziati per veicoli o utenti.

L’accesso libero dei veicoli elettrici o ibridi previsto dal comma 9-bis non equivale a sottrazione da ogni forma di controllo. La Cassazione civile, ordinanza n. 8329 del 3 aprile 2026, ammette l’obbligo organizzativo di preventiva comunicazione della targa. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 86 del 7 gennaio 2025, riconosce la possibilità di limitazioni e contingentamenti nei centri storici tutelati, purché sorretti da adeguata istruttoria e non manifestamente illogici. Il richiamo è limitato al principio operativo e non duplica il modulo GIURISPRUDENZA.

Contrassegno per persone con disabilità

Il contrassegno previsto dall’articolo 381, comma 2, del Regolamento è personale e può essere utilizzato sul veicolo che, nel momento considerato, è posto al servizio del titolare. La sua efficacia non è circoscritta al comune di rilascio. Le deroghe riconosciute dalla disciplina speciale alle persone con disabilità non possono essere assimilate automaticamente al regime dei veicoli elettrici. In sede di accertamento occorre verificare l’effettivo servizio alla persona titolare, la validità del contrassegno e la corretta esposizione o rilevabilità del titolo, senza introdurre condizioni limitative prive di base normativa.

Stalli riservati e trasporto valori

Gli spazi di cui al comma 1, lettera d), possono essere riservati soltanto alle categorie espressamente previste e devono essere individuati con segnaletica conforme. Gli stalli per gli organi di polizia stradale, i vigili del fuoco e i servizi di soccorso sono destinati ai veicoli istituzionali impiegati nel servizio, non ai veicoli privati del personale. Dal 25 aprile 2026 il numero 7-bis consente di riservare spazi ai veicoli adibiti al trasporto valori in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili; il coordinato divieto di sosta per gli altri veicoli è previsto dall’articolo 158, comma 2, lettera o-ter), CdS.

Sosta gratuita e sosta tariffata

Quando il comune istituisce parcheggi a pagamento deve individuare con motivata determinazione una quota adeguata di stalli non assoggettati a tariffa, anche con limite temporale. L’obbligo non opera nelle aree pedonali, nelle ZTL, nelle zone urbanistiche A e nelle altre zone di particolare rilevanza urbanistica correttamente individuate dalla giunta. La mera presenza di barriere o il pagamento di una tariffa non esclude l’uso pubblico dell’area quando l’accesso è indiscriminato.

Ai fini sanzionatori vanno tenute distinte quattro situazioni: mancato pagamento della sosta tariffata; pagamento insufficiente; superamento del limite temporale imposto ai sensi dell’articolo 157, comma 6, CdS; violazione di una ZTL tariffata. Entro il 10 per cento del tempo acquistato non si applica alcuna sanzione; oltre il 10 e fino al 50 per cento opera la riduzione della metà prevista dalla norma; oltre il 50 per cento si applica la sanzione intera. Le maggiorazioni destinate al recupero della tariffa non corrisposta devono essere calcolate e indicate separatamente. Per le violazioni protratte si applicano i periodi di ventiquattro ore espressamente previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater e 15.1.

Sosta temporaneamente vietata e rimozione

Per un divieto temporaneo collegato a manifestazioni, lavori o esigenze contingenti, la segnaletica deve essere collocata con l’anticipo prescritto e deve rendere riconoscibili decorrenza e durata. La possibilità di contestare la violazione o procedere alla rimozione dipende anche dalla corretta disciplina dei veicoli già presenti prima dell’apposizione dei segnali. Se l’interessato sopraggiunge quando la rimozione è già iniziata, trova applicazione l’articolo 397, comma 2, del Regolamento; la sola attesa del carro attrezzi, prima dell’inizio delle operazioni, non obbliga il conducente ad attendere né determina automaticamente spese di rimozione.

Parcheggiatori e guardiamacchine abusivi

Il comma 15-bis, nel testo vigente dal 25 aprile 2026, impone una verifica progressiva. La condotta base è amministrativa; se esiste una precedente sanzione definitiva per la stessa violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata. Se, dopo tale precedente, la condotta viene nuovamente reiterata, oppure sono impiegati minori, si applicano arresto e ammenda, salvo un reato più grave. Devono essere documentati l’attività concretamente svolta, l’assenza di autorizzazione, le somme percepite e, per la reiterazione, gli estremi e la definitività del precedente. È sempre disposta la confisca delle somme percepite.

Controlli e redazione del verbale

Il verbale deve rendere identificabili la prescrizione violata e il relativo provvedimento, la segnaletica presente, il luogo, l’orario, la categoria del veicolo e l’eventuale titolo autorizzatorio. Nelle contestazioni relative a ZTL o corsie riservate rilevate mediante dispositivi automatici devono essere verificati il corretto impiego dell’apparecchiatura e la corrispondenza tra autorizzazione, varco controllato e violazione accertata. Il preavviso lasciato sul veicolo non è autonomamente impugnabile, poiché non costituisce ancora verbale di contestazione; eventuali errori possono essere riesaminati dall’ufficio in autotutela prima della notificazione.

AVVERTENZA: Il testo contenuto nella presente sezione “OSSERVAZIONI” non riveste carattere di ufficialità, ma costituisce una valutazione tecnico-editoriale dei curatori del portale e non è soggetto ad aggiornamento obbligatorio. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21861 del 26/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 41, 45, 146 e 201 Codice della strada - Intersezione semaforizzata - Proseguimento della marcia nella corsia destinata alla svolta con luce semaforica rossa per il relativo senso di marcia e verde per i veicoli diretti - Rilevamento mediante sistema PARVC - Apparecchio privo di omologazione - E' illegittimo l'accertamento eseguito con dispositivo soltanto approvato e non omologato, restando assorbita la questione concernente la legittimità dell'impiego del sistema anche per rilevare l'inosservanza della segnaletica di corsia, oltre al mero passaggio con semaforo rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11768 del 29/04/2026
Circolazione stradale - Art. 41 e 146 del Codice della Strada e art. 169 D.P.R. n. 495/1992 - Violazione della segnaletica stradale - Semaforo rosso - Rilevazione automatica delle infrazioni - Erronea indicazione della matricola dell’apparecchio - Funzionamento del semaforo oltre l’orario previsto - Effetti - In tema di passaggio con semaforo rosso, l’erronea indicazione nel verbale della matricola del dispositivo e l’eventuale funzionamento dell’impianto oltre l’orario previsto, non invalida l’accertamento quando sia - nel primo caso - comunque individuabile l’apparato effettivamente utilizzato, regolarmente omologato, tarato e verificato e - nel secondo caso - non esclude l’illecito amministrativo, rilevando soltanto sotto il profilo della responsabilità dell’autorità amministrativa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 943 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 41, 140 e 146 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Non può ritenersi esente da colpa la condotta del conducente del veicolo che, a causa della presenza del montante del proprio mezzo che gli impedisce la visuale, svolta con luce verde del semaforo ed investe sulle strisce pedonali un pedone che, contemporaneamente, aveva anch'esso via libera in quanto il problema è facilmente superabile non solo attendendo quei pochi secondi che avrebbero consentito all'ipotetico soggetto in fase di attraversamento di uscire dal "cono d'ombra", ma anche da un leggero spostamento laterale o in avanti del capo da parte del conducente. A nulla vale la successiva modifica alla programmazione dell'impianto semaforico di quell'incrocio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 37804 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45, 146, 201 e 208 del Codice della Strada - Passaggio col semaforo rosso - strumenti di rilevazione - noleggio ed installazione - Contratto di appalto - Efficace il contratto di appalto per il noleggio ed installazione di strumenti di rilevazione delle violazioni per il passaggio col semaforo rosso che prevede un corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune, non soggetta a parametri di calcolo variabili, ne' in percentuale, ne' proporzionalmente in quanto l'unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 33045 del 09/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 40, 146 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Sosta - Principio di tipicità delle sanzioni - La sosta vietata di un veicolo ove è presente segnaletica orizzontale con linea continua è sanzionabile ai sensi dell'art. 40 del C.d.S. e non con l'art. 157 stesso codice, che sanziona la sosta fuori dall'area destinata al parcheggio, poichè tale norma si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta e non ad ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 31994 del 28/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 40, 41 e 146 del Codice della Strada - Segnali orizzontali e luminosi - Intersezione Stradale semaforizzata - Svolta regolata da luci delle lanterne semaforiche di corsia - Il senso di marcia del conducente va accertato in ragione della corsia di svolta selezionata prima dell'arrivo all'intersezione semaforica e non alla luce della direzione effettivamente intrapresa dopo il superamento della linea di arresto poiché una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo, quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19675 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate mediante apparecchiatura a postazione fissa - Identico orario presente nei due fotogrammi dell'impianto di rilevamento della violazione - L'identico orario presente nei due fotogrammi del rilevamento della violazione contestata è comprovata dalle fotografie scattate dall'apparecchio e non è sufficiente a smentire il regolare funzionamento dell'impianto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2305 del 26/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche - Red delay - Durata accensione luce gialla - Si applica propriamente la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il c.d. "red delay" non può essere inferiore a 3 secondi. Le indicazioni riportate nel manuale di installazione possono derogare "in melius" per i veicoli ma, ai fini della legittimità degli accertamenti, è sufficiente che sia osservato il suddetto limite minimo prescritto da una fonte ministeriale prevalente su altre disposizioni secondarie non riconducibili a provvedimenti di carattere normativo o regolamentare.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 31818 del 05/12/2019
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate automaticamente e documentata con foto mediante un'apparecchiatura a postazione fissa  - Controllo periodico di funzionalità e taratura - Infondatezza - Il controllo periodico di funzionalità e taratura delle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni riguarda solo quelle impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e non anche quelle per le infrazioni semaforiche non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 8412 del 27/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 40, 41 e 146 del Codice della Strada - Segnali orizzontali e luminosi - Intersezione Stradale semaforizzata - Svolta regolata da luci delle lanterne semaforiche di corsia - La luce delle lanterne semaforiche di corsia, apposte in presenza di strade che presentano più corsie munite di segnaletica orizzontale in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, ma regola il transito delle vetture che hanno seguito la canalizzazione della segnaletica orizzontale cui si dirige il segnale luminoso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico - Violazione della segnaletica stradale - Infrazioni semaforiche - E' illegittima la violazione contestata al conducente che prosegue la marcia del veicolo nonostante la luce semaforica rossa dell'impianto diretto non a regolare il flusso dei veicoli, ma a controllare la velocità dei veicoli attraverso un sensore che aziona la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti.

 

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