OSSERVAZIONI
Modifiche vigenti dal 25 aprile 2026
La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 23/2026, ha introdotto gli stalli riservati ai veicoli adibiti al trasporto valori e ha modificato integralmente il comma 15-bis sui parcheggiatori abusivi. Il testo previgente ancora presente nella pagina deve essere sostituito: la reiterazione dopo una sanzione definitiva comporta ora il raddoppio della sanzione amministrativa; l’impiego di minori o l’ulteriore reiterazione integra la fattispecie penale, salvo che ricorra un reato più grave.
Poteri comunali, ordinanze e segnaletica
I provvedimenti di regolamentazione devono indicare il presupposto normativo, le esigenze concrete, le categorie di veicoli interessate, l’estensione territoriale e temporale della misura e le eventuali deroghe. Per le prescrizioni rese mediante segnaletica resta centrale l’articolo 5, comma 3, CdS. Lungo il tratto interessato i segnali di prescrizione devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, salvo quelli a validità zonale, secondo l’articolo 104, comma 2, del Regolamento. Per i divieti urgenti ricadenti nel comma 10-bis la comunicazione deve precedere di almeno ventiquattro ore l’entrata in vigore ed essere effettuata mediante i mezzi di informazione disponibili.
Nei tratti di strada non comunale che attraversano centri abitati, la competenza varia secondo il tipo di provvedimento: prefetto per le misure richiamate dall’articolo 6, commi 1 e 2; ente proprietario per il comma 4, lettera a); comune, previo parere dell’ente proprietario, per le lettere da b) a f). Il parere richiesto dal comma 3 deve risultare dal procedimento.
Limitazioni ambientali e disciplina attuativa
La lettera b) del comma 1, come sostituita dalla legge n. 177/2024, richiede congiuntamente la finalità di riduzione delle emissioni e quella di tutela del patrimonio culturale, nel rispetto di proporzionalità e adeguatezza e tenendo conto di mobilità e produzione. La disposizione rinvia a un decreto interministeriale per la definizione dei presupposti applicativi. Alla data del presente aggiornamento tale decreto non risulta pubblicato; la norma non consente pertanto di anticiparne categorie, parametri o deroghe. La direttiva MIT prot. n. 4620 del 1° febbraio 2024, dedicata ai limiti di velocità urbani, conserva utilità quale indirizzo sulla necessità di motivazione, istruttoria e proporzionalità dei provvedimenti comunali, ma non sostituisce il decreto attuativo previsto dalla lettera b).
Zone a traffico limitato, aree pedonali e veicoli elettrici
La delimitazione ordinaria di ZTL, aree pedonali e zone di particolare rilevanza urbanistica compete alla giunta. Il pagamento di una somma può essere imposto per l’ingresso o la circolazione nelle ZTL nei limiti della disciplina prevista dal comma 9. Il comma 9-ter consente di stabilire tempi massimi di permanenza tra ingresso e uscita, anche differenziati per veicoli o utenti.
L’accesso libero dei veicoli elettrici o ibridi previsto dal comma 9-bis non equivale a sottrazione da ogni forma di controllo. La Cassazione civile, ordinanza n. 8329 del 3 aprile 2026, ammette l’obbligo organizzativo di preventiva comunicazione della targa. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 86 del 7 gennaio 2025, riconosce la possibilità di limitazioni e contingentamenti nei centri storici tutelati, purché sorretti da adeguata istruttoria e non manifestamente illogici. Il richiamo è limitato al principio operativo e non duplica il modulo GIURISPRUDENZA.
Contrassegno per persone con disabilità
Il contrassegno previsto dall’articolo 381, comma 2, del Regolamento è personale e può essere utilizzato sul veicolo che, nel momento considerato, è posto al servizio del titolare. La sua efficacia non è circoscritta al comune di rilascio. Le deroghe riconosciute dalla disciplina speciale alle persone con disabilità non possono essere assimilate automaticamente al regime dei veicoli elettrici. In sede di accertamento occorre verificare l’effettivo servizio alla persona titolare, la validità del contrassegno e la corretta esposizione o rilevabilità del titolo, senza introdurre condizioni limitative prive di base normativa.
Stalli riservati e trasporto valori
Gli spazi di cui al comma 1, lettera d), possono essere riservati soltanto alle categorie espressamente previste e devono essere individuati con segnaletica conforme. Gli stalli per gli organi di polizia stradale, i vigili del fuoco e i servizi di soccorso sono destinati ai veicoli istituzionali impiegati nel servizio, non ai veicoli privati del personale. Dal 25 aprile 2026 il numero 7-bis consente di riservare spazi ai veicoli adibiti al trasporto valori in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili; il coordinato divieto di sosta per gli altri veicoli è previsto dall’articolo 158, comma 2, lettera o-ter), CdS.
Sosta gratuita e sosta tariffata
Quando il comune istituisce parcheggi a pagamento deve individuare con motivata determinazione una quota adeguata di stalli non assoggettati a tariffa, anche con limite temporale. L’obbligo non opera nelle aree pedonali, nelle ZTL, nelle zone urbanistiche A e nelle altre zone di particolare rilevanza urbanistica correttamente individuate dalla giunta. La mera presenza di barriere o il pagamento di una tariffa non esclude l’uso pubblico dell’area quando l’accesso è indiscriminato.
Ai fini sanzionatori vanno tenute distinte quattro situazioni: mancato pagamento della sosta tariffata; pagamento insufficiente; superamento del limite temporale imposto ai sensi dell’articolo 157, comma 6, CdS; violazione di una ZTL tariffata. Entro il 10 per cento del tempo acquistato non si applica alcuna sanzione; oltre il 10 e fino al 50 per cento opera la riduzione della metà prevista dalla norma; oltre il 50 per cento si applica la sanzione intera. Le maggiorazioni destinate al recupero della tariffa non corrisposta devono essere calcolate e indicate separatamente. Per le violazioni protratte si applicano i periodi di ventiquattro ore espressamente previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater e 15.1.
Sosta temporaneamente vietata e rimozione
Per un divieto temporaneo collegato a manifestazioni, lavori o esigenze contingenti, la segnaletica deve essere collocata con l’anticipo prescritto e deve rendere riconoscibili decorrenza e durata. La possibilità di contestare la violazione o procedere alla rimozione dipende anche dalla corretta disciplina dei veicoli già presenti prima dell’apposizione dei segnali. Se l’interessato sopraggiunge quando la rimozione è già iniziata, trova applicazione l’articolo 397, comma 2, del Regolamento; la sola attesa del carro attrezzi, prima dell’inizio delle operazioni, non obbliga il conducente ad attendere né determina automaticamente spese di rimozione.
Parcheggiatori e guardiamacchine abusivi
Il comma 15-bis, nel testo vigente dal 25 aprile 2026, impone una verifica progressiva. La condotta base è amministrativa; se esiste una precedente sanzione definitiva per la stessa violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata. Se, dopo tale precedente, la condotta viene nuovamente reiterata, oppure sono impiegati minori, si applicano arresto e ammenda, salvo un reato più grave. Devono essere documentati l’attività concretamente svolta, l’assenza di autorizzazione, le somme percepite e, per la reiterazione, gli estremi e la definitività del precedente. È sempre disposta la confisca delle somme percepite.
Controlli e redazione del verbale
Il verbale deve rendere identificabili la prescrizione violata e il relativo provvedimento, la segnaletica presente, il luogo, l’orario, la categoria del veicolo e l’eventuale titolo autorizzatorio. Nelle contestazioni relative a ZTL o corsie riservate rilevate mediante dispositivi automatici devono essere verificati il corretto impiego dell’apparecchiatura e la corrispondenza tra autorizzazione, varco controllato e violazione accertata. Il preavviso lasciato sul veicolo non è autonomamente impugnabile, poiché non costituisce ancora verbale di contestazione; eventuali errori possono essere riesaminati dall’ufficio in autotutela prima della notificazione.
AVVERTENZA: Il testo contenuto nella presente sezione “OSSERVAZIONI” non riveste carattere di ufficialità, ma costituisce una valutazione tecnico-editoriale dei curatori del portale e non è soggetto ad aggiornamento obbligatorio. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.