CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 203 CdS
Ricorso al prefetto

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 388 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
   1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1). In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
   2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
   3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
   3-bis. (2) Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.

 

(1) Parole aggiunte dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma inserito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* Il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) è proponibile alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto (art. 203 del C.d.S.), oppure avverso il rigetto del provvedimento e la conseguente ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una determinata somma, oppure avverso l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Non è possibile ricorrere al giudice di pace avverso la pronuncia di inammissibilità del prefetto ad una opposizione (ed esempio per la proposizione della stessa oltre i termini previsti) in quanto non trattasi di ordinanza-ingiunzione.
 In tal caso la pronuncia di inammissibilità del prefetto potrebbe essere ricorribile al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
* A seguito di ricorso al Prefetto avverso una sanzione al C.d.S., la relativa ordinanza ingiunzione deve essere adottata entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della documentazione dall'organo di polizia stradale procedente (c.d. "controdeduzioni").
 Al termine di 120 giorni vanno aggiunti rispettivamente: un termine massimo di 30 giorni entro il quale il Prefetto deve trasmettere il ricorso all'organo di polizia stradale procedente per gli atti di propria competenza, ed un termine massimo di 60 giorni, entro il quale l'organo di polizia stradale procedente deve trasmettere gli atti al prefetto.
 Alla luce di quanto sopra, l'intero procedimento deve concludersi, a seconda se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto o all'organo di polizia stradale procedente, rispettivamente entro 210 giorni o 180 giorni.
* In caso di contestazione immediata (o notifiche) di violazioni amministrative contenute nel C.d.S. accertata a seguito di incidente stradale con esito mortale alla parte che è stata causa (o concausa) del sinistro, in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 221 dello stesso C.d.S. (Connessione obiettiva con un reato), nelle note del verbale di contestazione va chiaramente indicato che il ricorso avverso la violazione deve essere presentato al giudice penale competente nei termini indicati dallo stesso C.d.S., sussistendo connessione con il reato di omicidio stradale.
* L'illegittimità del verbale di contestazione notificato (all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento) oltre i termini indicati nell'art. 201, comma 1 del C.d.S. non è automatica, ma deve essere dichiarata tale soltanto a seguito di ricorso proposto al Prefetto e/o al giudice di pace.
 La circolare del Ministero dell'Interno n. 66 (prot. n. M/2143) del 17.07.1995 (Codice della strada. Applicazione dell'Istituto dell'autotutela per i verbali di contravvenzione), in ordine alla possibilità che l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati, sembra dedurre "... che in nessun caso il comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento. Soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata (in effetti, al verbale si dà corso, e quindi, non si dà luogo ad archiviazione).".
 Diversamente dal preavviso di violazione che, secondo lo stesso Ministero dell'Interno, può essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall'Ufficio di appartenenza dell'organo di polizia stradale (Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. M2413/11 del 17.01.2003) anche se, opportunamente, "... così come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez giurisd. Marche, 29.4.1997, n. 1336) - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso", sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore, fornisca adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali procede nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto".
Il ricorso avverso il verbale di contestazione deve sempre essere redatto in lingua italiana, salvo che il ricorrente appartenga ad una minoranza linguistica o risieda nella provincia di Bolzano per non essere considerato come "irricevibile".
* Ottenuto il beneficio della rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria, qualora il beneficiario ometta di pagare la prima rata, questo comporta automaticamente la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo di una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale più le spese di procedimento.
Lo stesso discorso vale nel caso che il beneficiario ometta di pagare almeno due rate.
Nulla cambia anche se il beneficiario provveda successivamente al pagamento delle restanti rate.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8882 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 202, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Pagamento in misura ridotta della sanzione - Successivo ricorso avverso il verbale - Limiti dell'opposizione - In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue la sola sanzione principale, e non anche quella accessoria, con l'effetto che mentre l'eventuale opposizione alla prima diventa improponibile, il sanzionato può avanzare legittimamente opposizione alla seconda, ma, in tale ipotesi l'opposizione può denunziare esclusivamente vizi attinenti alla sanzione accessoria, e non anche alla violazione principale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10419 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 203, 218 e 222 del Codice della Strada - Nella forma più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in ore notturne, anche con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nell'attuare la sospensione della patente di guida, deve applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenga o meno all'imputata, e quindi la confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3508 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto e provvedimenti - Richiesta di audizione - Lettera di convocazione - Produzione delle documentazioni - Termini - La produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti, tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente, la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82, 84, 201, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31845 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto - Presentazione a mezzo servizio postale - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza - Produzione in sede di giudizio - Il ricorso al prefetto per l'opposizione alle sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada se presentato a mezzo del servizio postale, va obbligatoriamente inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, laddove il mittente non produca in giudizio l'avviso di ricevimento e di cui sia contestata la consegna, almeno laddove tale mancata produzione non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 11550 del 08/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Notificazione delle violazioni in altro Stato membro UE - Germania - Ricorso - Termini e modalità - La nullità della notificazione in Germania del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo, che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione, soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28079 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203 e 204 bis del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Ricorso al prefetto ed in sede giurisdizionale - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - Modalità - La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativi svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

 

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