CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 217 CdS
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

(Vedi art. 217 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
   2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
   3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
   4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
   5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
   6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

 

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OSSERVAZIONI

* Ai sensi dell'art. 217, comma 2 del C.d.S., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione (o DU) emanata dal competente del Dipartimento per i trasporti terrestri nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento e della copia del verbale, non può essere attuata per l'eventuale mancanza del documento di circolazione (per la quale trova applicazione anche la violazione al disposto dell'art. 180 commi 1 e 7 del C.d.S.). La sanzione amministrativa accessoria della sospensione sarà formalizzata dal D.T.T. solo alla successiva trasmissione della documentazione completa.
* La circolazione di un veicolo adibito al servizio di NCC per traporto di persone sospeso dalla circolazione in quanto "... non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione ..." comporta l’applicazione della sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del C.d.S. (in quanto la sospensione della carta di circolazione, o del DU, comporta anche il fermo amministrativo del veicolo), oltre a quella prevista dall’art. 217, comma 6 dello stesso C.d.S., con la sola differenza che la prima si applica a colui a cui era stata affidata la custodia del veicolo (ovvero averlo condotto o per aver consentito a terzi di circolare), mentre la seconda si applica a colui che circola abusivamente.
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10077 del 28/05/2020
Circolazione Stradale - Artt. 85, 214 e 217 del Codice della Strada - Legge n. 21 del 1992 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Svolgimento del servizio - Vettura NCC a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati - Assimilazione prestazione taxi - Esclusione - In tema di servizio di NCC, o noleggio con conducente per trasporto di persone, l'esistenza di un dimostrato contratto di appalto e l'osservanza delle norme prescritte, in virtù del quale l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l'assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi escludendo, conseguentemente, l'illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella normativa di settore.

 

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