OSSERVAZIONI
* Nel corso del controllo in strada, la momentanea mancanza a bordo della documentazione attestante la dipendenza del conducente presso l'impresa di trasporto di cose per conto terzi costituisce, come noto, violazione al disposto contenuto nell'art. 12, comma 5 del Decreto Legislativo n. 286/2005 a carico del conducente. L'accertamento in remoto di una qualsiasi violazione a carico di un conducente impegnato in un trasporto di cose per conto terzi che, per completezza preveda il controllo della documentazione attestante la dipendenza del conducente presso l'impresa, prevede l'invito alla richiesta di esibizione della documentazione non più al conducente, ma all'impresa da cui esso dipende. L'inottemperanza a detto invito non prevede la contestazione al disposto contenuto nell'art. 180, comma 8 del C.d.S. in quanto finalizzata al solo eventuale accertamento delle violazioni del C.d.S..
* L'emissione di una polizza assicurativa RC avente periodo di validità annuale, ma con indicata una periodicità del premio la cui data di partenza è ancora lungi dal sopraggiungere, potrebbe non indicare necessariamente una mancata copertura assicurativa, ma piuttosto un'errata trascrizione della periodicità del premio accertabile attraverso le normale procedure di consultazione ad una banca dati ufficiale. Non si rinviene neanche la necessità di contestare la violazione prevista dall'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. in quanto, anche se con la periodicità del premio errata, la documentazione è comunque esibita.
* Tra i documenti che il conducente di un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è tenuto ad esibire agli organi di controllo, a parte la patente di guida, il Certificato di Abilitazione Professionale, la carta di circolazione l'apposita autorizzazione per il servizio NCC e l'eventuale foglio di servizio, non è compresa l'iscrizione al ruolo conducenti presso la Camera di commercio e per la cui momentanea mancanza non è quindi neanche prevista la contestazione della violazione prevista dall'art. 180 del C.d.S. per la quale è ipotizzata la sanzione pecuniaria.
* La possibilità di esibire "... agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo" è concessa dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/5931/16/106/15 del 01/09/2016 (Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015).
* Il superamento dei termini di validità del permesso provvisorio di circolazione (anche nel caso di ciclomotore), emesso a seguito di smarrimento, deterioramento o distruzione del documento originale, comporta sempre la contestazione della violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. invitando, nel caso specifico, il proprietario del mezzo ad esibire il documento mancante (o valido documento equipollente).
* I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002.
In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente (art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Al candidato che supera l'esame teorico di guida per il primo rilascio della patente, il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida per motivi procedurali non avviene mai contestualmente al superamento della prova teorica, bensì nei giorni successivi. In tale lasso di tempo, alla luce del fatto che "... l'autorizzazione per esercitarsi alla guida" è rilasciata "previo superamento della prova di controllo delle cognizioni ..." (art. 121 C.d.S.), il conducente non può essere considerato sprovvisto del titolo autorizzativo come se non l'avesse mai ottenuto ma, tutto al più, "momentaneamente sprovvisto" (art. 180, comma 1 lett. c) e comma 7 del C.d.S.).
In questo caso al conducente sarà anche formulato l'invito a presentare l'autorizzazione per esercitarsi alla guida, in quanto la data di scadenza dell'autorizzazione è sempre calcolata dalla data di superamento dell'esame teorico.
* Ferma restando la contestazione della violazione per l'art. 80, comma 14 del C.d.S. per il conducente che circola alla guida del veicolo, che da una verifica presso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta sprovvisto anche della prescritta revisione obbligatoria, si procede anche con la contestazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. al fine di accertare eventuali violazioni amministrative previste dal codice della strada (eventuale presenza annotazione relativa alla sospensione dalla circolazione del veicolo) e ad annotare l'eventuale sospensione dalla circolazione del veicolo.
* Il conducente che circola alla guida di un veicolo provvisto delle targhe di immatricolazione che esibisce ed espone rispettivamente l'autorizzazione alla circolazione di prova la relativa targa di prova deve essere sempre in grado di esibire la carta di circolazione del veicolo stesso, alla luce del fatto che l'obbligato in solido con l'autore di una eventuale violazione non si individua con l'intestatario della targa di prova, ma con quello della targa di immatricolazione del veicolo (anche se risultasse lo stesso).
* L'archivio nazionale dei veicoli è aggiornato anche con i dati raccolti, oltre che dal DTT e dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, anche dalle compagnie di assicurazione che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e tempi stabiliti (non in tempo reale).
Infatti "... la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati" (Circolare ISVASS prot. n. 0111471 del 01.06.2016 - Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180, 181, e 193 del C.d.S.) e, pertanto, qualora sorgano dubbi sulla mancata copertura assicurativa del veicolo oggetto del controllo, l'organo procedente dovrà valutare l’opportunità di contestare la violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S., piuttosto che quella contenuta nel disposto dell'art. 193, comma 2 dello stesso C.d.S..
* La violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. (inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti) non sanziona violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, ma più in generale l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3123 del 05/03/2002) come, ad esempio, chiunque possa fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e le eventuali responsabilità delle parti coinvolte.
* Al conducente del veicolo che circola alla guida dello stesso sprovvisto della carta di circolazione, e che da una verifica presso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta sprovvisto anche della prescritta revisione obbligatoria, è possibile contestare la violazione prevista dall'art. 80, comma 14 del C.d.S., alla luce di quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 03.07.2020 (Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada) che, al punto 2) afferma, in proposito, che "... la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo.".
In tal caso si procederà anche a contestare la violazione relativa alla mancanza della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S..
* La mancanza del contratto di locazione a bordo del veicolo adibito a locazione senza conducente (LSC) comporta sempre la violazione, a carico del conducente, del disposto contenuto nell'art. 180, commi 3 e 7 del C.d.S. con l'obbligo di esibire il documento mancante
* Al conducente del veicolo che si dichiara momentaneamente sprovvisto del certificato assicurativo ed in caso di impossibilità ad effettuare un accertamento telematico finalizzato all'effettivo possesso dei documenti atti alla circolazione ed alla guida contestualmente al controllo in strada, è corretto contestare il disposto contenuto nell'art. 180 del vigente C.d.S. con l'obbligo di portare in visione il documento mancante e procedere, appena possibile, al successivo accertamento telematico finalizzato ad appurare l'effettiva possesso del documento risultante mancante al momento del controllo in strada.
Se da tale accertamento dovesse risultare il mancato possesso del documento perchè mai conseguito (patente di guida, certificato assicurativo, etc), risulterà fondato contestare allo stesso sia la sanzione pecuniaria che - eventualmente - quella accessoria per il documento mai conseguito.
* La violazione prevista e punita dall'art. 180, comma 8 del vigente C.d.S. (all'invito delle autorità di fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative) punisce esclusivamente il rifiuto della condotta collaborativa da parte del proprietario del veicolo destinatario dell’invito nei rapporti con gli organi a cui spettano l'espletamento dei servizi di polizia stradale (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 11811 del 14/05/2010).
* Si riporta estratto della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/8581/17/106/15 del 13.11.2017 (Cittadino straniero appartenente all'Unione Europea o ad uno Stato extracomunitario. Patente di guida non al seguito. Contestazione artt. 180, commi 1 e 7, ovvero 116, commi 15 e 17 , C.d.S.):
"Poiché l'art. 180 C.d.S. non opera alcuna distinzione tra conducenti titolari di patenti italiane e di permessi di guida rilasciati da Stati esteri, si deve ritenere che la prescrizione del comma 1, secondo cui il conducente di un veicolo a motore per poter circolare deve avere con sé la patente di guida, valga sia per i titolari di patenti italiane che estere.
Le due principali Convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale, la Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 e quella di Ginevra del 19 settembre 1949, comunque applicabili ai soli veicoli in circolazione internazionale, nulla aggiungono a tal riguardo.
Ciò premesso, nel caso di cittadino straniero, sia esso comunitario che extracomunitario, che guida un veicolo a motore momentaneamente privo della patente di guida, si ritiene applicabile la sanzione di cui all'art. 180, commi 1 e 7, C.d.S.
Qualora questi non ottemperi all'intimazione di esibire il documento di guida nel termine stabilito, attesa la difficoltà di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esiste o meno, si procederà direttamente alla contestazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., senza ulteriori accertamenti, a differenza di quanto occorre fare per i titolari di patente nazionale.
Nondimeno, qualora sin da subito si abbiano sufficienti elementi (da riportare nel verbale) per ritenere che il conducente sia privo della patente di guida perché mai conseguita o perché revocata, sarà possibile contestare immediatamente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.".
* Premesso che l'attuale formulazione dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. prevede che non è necessario esibire i documenti mancanti qualora "l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale" e che queste siano disponibili al momento della contestazione, l'IVASS rende noto che "appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati". Per tale motivo, lo stesso Istituto precisa che, qualora "la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell'Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell'esistenza della polizza. Solo all'esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione" Circolare Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Studi e Gestione Dati prot. n. 0111471 del 01.06.2016 (Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180, 181, e 193 del C.d.S.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
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