CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

 

Articolo 222 CdS
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
   2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.
   2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
   3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
   3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
   3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
   3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

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OSSERVAZIONI

* La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza del reato di omicidio stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, anche se in concorso con la vittima, in assenza di espresse ragioni indicate in sentenza, può anche essere ricavata dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, qualora sia evidenziata inconfutabilmente la gravità della violazione (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024).
* Anche in caso di contestazione differita, e quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente a reato, ai sensi dell'art. 222 del C.d.S., è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione accede (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2618 del 21/01/2019).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16689 del 22/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Esclusione delle aggravanti circa l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti - Applicazione della pena su richiesta - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Motivazioni - In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Patente di guida - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione - Durata - Motivazioni - Anche quando la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, queste possono essere ricavate anche dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, seppure in concorso della vittima, così da giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11582 del 20/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione accessoria - Automatismo - Esclusione - Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, poiché è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5650 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Reati di omicidio o lesioni stradali - Revoca della patente - Automatismo - Valutazione del giudice - Pur essendo riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, per le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1875 del 16/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Durata - Motivazione - A seguito della pronuncia di incostituzionalità in relazione all'art. 222, comma 2 C.d.S. con la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, per i reati di cui agli artt. 589-bis c.p. e 590-bis c.p., il giudice può disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa; ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di indicare le ragioni sottese alla scelta della misura della sanzione amministrativa accessoria alla luce dei parametri dettati dall'art. 218, comma 2 C.d.S.; tanto più qualora ritenga di determinarla in misura superiore alla media edittale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1730 del 15/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Adozioni del provvedimento - Modalità di applicazione - Nell'art. 222 cod. strada che contempla la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 41857 del 16/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Presentazione dei motivi di appello antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 - Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Condizioni - In relazione alla presentazione dei motivi di appello, in sede di conclusioni scritte e depositate antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 con cui era stata formulata la richiesta subordinata di non applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non ricorrendo le ipotesi aggravate sanzionate dal comma 2 e dal comma 3 sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis c.p. che della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34352 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, quale la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32359 del 26/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale - Omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca della patente di guida in luogo della sospensione - A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con la quale è stata pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del C.d.S., il giudice del merito deve motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione temporanea, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art. 589 bis e 590 bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, richiamando all'uopo le regole previste dall'art. 218 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27608 del 26/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - L'art. 222 del C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso, anche quando viene applicata la pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e, in caso di omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, è ammissibile l'impugnazione della sentenza per cassazione poiché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23730 del 31/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Pena concordata tra le parti - Sospensione della patente di guida - Motivazione - Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22142 del 23/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Pena concordata dalle parti - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, anche con la sentenza applicativa di pena concordata, il giudice deve irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21460 del 19/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Il principio secondo il quale, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, non contrasta infatti con il rilievo per cui il giudice del merito assolva adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri previsti dalla legge; ciò che rileva è, infatti, la possibilità di evincere dalla motivazione che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20253 del 12/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale con esito mortale - Velocità non adeguata e non commisurata allo stato dei luoghi - Comportamento del conducente post sinistro - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Criteri di valutazione della sospensione della patente di guida - E' responsabile del sinistro il conducente che, verosimilmente privo di cognizione circa le modalità di guida di quella particolare tipologia di veicolo a trazione posteriore ed integrale e delle delicate manovre che avrebbe dovuto porre in atto in caso di "sovrasterzo", tiene una velocità non adeguata e non commisurata allo stato dei luoghi, in considerazione delle condizioni metereologiche e dell'ora serale escludendo altresì l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta dell'imputato che, immediatamente dopo il sinistro, aveva spostato il corpo senza vita della vittima nel tentativo di addossare al defunto la responsabilità dell'incidente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 9554 del 07/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222 e 223 del Codice della Strada - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Procedimento di adozione del provvedimento prefettizio - Termini per l'applicazione - Il termine decadenziale di venticinque giorni (dieci giorni per trasmettere al prefetto il rapporto ed il verbale ed i quindici giorni entro cui il D.T.T., già MCTC, deve emettere il proprio parere al riguardo) non è applicabile al provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 2 del C.d.S., poiché il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, atteso che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12132 del 23/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione della patente di guida - Caso di inapplicabilità - E' inapplicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, gravando sul P.M. la preliminare verifica, con la relativa allegazione, che l'imputato sia in possesso di patente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10419 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 203, 218 e 222 del Codice della Strada - Nella forma più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in ore notturne, anche con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nell'attuare la sospensione della patente di guida, deve applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenga o meno all'imputata, e quindi la confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10417 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10401 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Revoca della patente di guida - Nella fattispecie più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del conducente, come da formulazione letterale della disposizione coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina che ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9468 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - E' ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative quale, ad esempio, la mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente al reato di in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9442 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sospensione della patente - Durata - Riferimento - Adeguata motivazione - Nel caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime prevista dall'art. 222 del C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 del C.d.S., e l'eventuale applicazione della sanzione accessoria nella sua estensione massima facente riferimento alla sola "gravità dell'imprudenza" non costituisce adeguata motivazione, mancando un puntuale riferimento ai criteri di cui all'art. 218, C.d.S., comma 2.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 2355 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 219 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Revoca della patente di guida - Conseguimento nuova patente - Decorrenza triennale - Accertamento reato - Esatta interpretazione della locuzione - Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato poiché il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8484 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 117, 141, 162 e 222 del Codice della Strada e 589 c.p. - Incidente stradale - Stato di pericolo in conseguenza di condotta di guida imprudente - Rapporto diretto di causalità tra condotta omissiva e produzione dell'evento mortale - Lo stato di pericolo costituito dall'arresto del veicolo condotto dal conducente nella corsia centrale del tratto autostradale è conseguenza della sua condotta di guida imprudente in considerazione dello stato di neopatentata, l'eccesso di velocità tenuto in autostrada, aver omesso di posizionare il triangolo ed indossare il giubbotto catarifrangente, segnalando così ai conducenti che sopravvivano, la presenza dell'ostacolo rappresentato dal proprio veicolo che occupava la carreggiata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8519 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sentenza di patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri dell'art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8518 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Lesioni personali stradali gravi o gravissime e fuga del conducente - Distinte ipotesi di lesioni colpose plurime - Concorso formale di reati - Sospensione della patente di guida - Durata - Nel determinare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e commisurarla alla commissione dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e la fuga del conducente dopo il fatto, alla luce che si tratta di due distinte ipotesi di lesioni colpose plurime e per le quali si ha concorso formale di reati, unificati esclusivamente quoad poenam, mantenendo per il resto la propria giuridica autonomia, opera la durata per ciascuno degli illeciti, in ragione della gravità delle condotte tenute dal conducente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8517 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente di guida - Durata - Onere motivazionale - Qualora il giudice, con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è sempre tenuto a assolvere l'onere motivazionale fornendo adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua, e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 8342 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590 bis c.p. - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Determinazione della durata - Autonomia della sanzione amministrativa da quella penale - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2 C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6578 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Reato di lesioni stradali - Applicazione concordata della pena su richiesta delle parti - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Motivazione della durata - In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5425 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis - Omicidio stradale - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - Nel reato di omicidio stradale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione, quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2646 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Reato di lesioni colpose stradali - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - In caso di lesioni colpose stradali inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 590-bis, comma 1 del c.p., con la sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2641 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Veicolo appartenente a soggetto terzo estraneo al reato - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Durata - Raddoppio - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nella sua forma più grave, prevede il raddoppio della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo risulti di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato non potendosi, per contro, provvedere alla confisca del veicolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2320 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 219, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Omissione di soccorso - revoca della patente di guida - Motivazioni - Applicazione della sanzione - Nel reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, con applicazione della pena su richiesta delle parti, appare congrua la scelta del giudice di applicare la sanzione accessoria più afflittiva della revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni, in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2300 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazione - Assolvimento - La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre in relazione alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del C.d.S., il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 C.d.S., ovvero una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1443 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222, 223 e 224 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del c.p. - Omicidio stradale o Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione o della revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Al conducente del veicolo che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del c.p., il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1430 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Omicidio o lesioni stradali non aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe - sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca - Valutazione - I giudici costituzionali, con la sentenza n. 88 del 2019), hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1345 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Reato di omicidio stradale - Esclusione delle aggravanti - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - In tema di omicidio stradale, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve offrire motivazioni circa la sua durata e non limitarsi ad un generico riferimento al reato commesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 960 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Reato - Patteggiamento - Sospensione della patente - Riduzione - Non consentita - Per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool non è prevista la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 957 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 221 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato - Prescrizione del reato - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 111 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - Riguardo al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ed alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 590-bis, commi secondo e terzo del c.p., il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria più favorevole della sospensione in luogo della revoca. In caso contrario, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 110 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Determinazione della durata della sospensione - Parametri - Autonomia della sanzione penale ed amministrativa - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del C.d.S., la determinazione della sua durata deve essere effettuata in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 109 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - La sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 222, commi 2 e 3 del C.d.S., allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis, commi 2 e 3 del c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47210 del 14/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati e della sospensione della patente misura della sanzione - Durata - Patteggiamento - Premesso che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose, con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dello stesso art. 222 del C.d.S. atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 33764 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189, 209 e 222 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida - Termini di prescrizione del provvedimento - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del C.d.S. non è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, secondo quando indicato dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28379 del 19/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Scelta della sanzione amministrativa accessoria a carico della patente di guida - Ove il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, egli deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., ed il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 26992 del 13/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del C.P. - Sanzione accessoria della sospensione della patente Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente di guida - La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2 bis, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non si estende a quello di lesioni colpose.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23144 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 169 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni provocate a terzi dal passeggero di veicolo - Sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Al passeggero trasportato sul veicolo che apre incautamente lo sportello per scendere dallo stesso, procurando lesioni gravi o gravissime a terzi, non gli può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida poiché per la sua qualità di terzo trasportato non è prescritto un determinato titolo abilitativo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8529 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 173, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis e 590-bis c.p. - Conducente di autobus che durante la marcia, per negligenza, imprudenza ed imperizia, provoca un sinistro con esito mortale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e revoca della patente di guida - Automatismi - La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi più gravi degli artt. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.. Negli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4157 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di sinistro stradale che cagiona lesioni personali stradali gravi o gravissime - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11479 del 25/03/2021
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Assenza delle circostanze aggravanti - Applicazione sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - In caso di condanna, ovvero di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6912 del 23/02/2021
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Pluralità di violazioni - Durata complessiva - Il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. n. 689 del 1981, art. 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34772 del 07/12/2020
Circolazione Stradale - Art. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Il reato di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ma non è disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del conducente in quanto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13882 del 07/05/2020
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Art. 589 bis C.P. - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Circostanze aggravanti - Assenza - Applicazione sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Motivazioni - Il giudice di merito, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione amministrativa accessoria maggiormente afflittiva quale quella della revoca della patente di guida, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218 Cds., comma 2, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 88 del 17/04/2019
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-quater c.p. - Omicidio stradale - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Assenza circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. - Sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca - Discrezionalità del giudice - Questione di legittimità costituzionale - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del C.d.S. nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis codice penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2618 del 21/01/2019
Circolazione Stradale - Artt. 209, 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente conseguente alla sanzione pecuniaria principale e sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Termini di prescrizione - Il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente a reato, ai sensi dell'art. 222 del C.d.S., è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione dipende.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 15215 del 05/04/2018
Circolazione Stradale - Art. 140, 218 e 222 del Codice della Strada - Art. 589 c.p. - Comportamenti costituenti pericolo o intralcio per la circolazione - Salvaguardata della sicurezza stradale - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Omicidio colposo - In materia di circolazione stradale può costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo come nel caso di chi abbia subito frequenti, ripetuti e comprovati episodi di crisi sincopali, genericamente intese perché di dubbia eziologia, avesse cognizione del fatto che tale perdurante malattia avrebbe potuto condurre nuovamente ad eventi analoghi.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4893 del 02/02/2015
Circolazione Stradale - Art. 50, 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, mentre rimane l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi lo abbia commesso conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesto alcun titolo abilitativo.

 

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