Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27608 del 26 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27608 del 26/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - L'art. 222 del C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso, anche quando viene applicata la pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e, in caso di omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, è ammissibile l'impugnazione della sentenza per cassazione poiché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. dell'1 dicembre 2022, il Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1), la pena di (Omissis) di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589 bis c.p..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di (Omissis), deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 222 C.d.S., per avere il Tribunale omesso di applicare all'imputato la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

5. Si deve premettere che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena, è ammissibile. La novella di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 50, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 c.p.p., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 2, (Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/M. S., Rv. 279349).

6. Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 222, comma 2 prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il Tribunale, nell'applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha effettivamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria ed è, così, incorso nel lamentato vizio.

7. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di (Omissis), affinché provveda alla applicazione della sanzione nella tipologia e misura che dovrà determinare nell'ambito della cornice prevista dalla legge, attraverso l'esercizio del suo potere discrezionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis).

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2023.

 

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