Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34772 del 7 dicembre 2020

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34772 del 07/12/2020
Circolazione Stradale - Art. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Il reato di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ma non è disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del conducente in quanto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di C. R., con sentenza del 26/4/2019, applicava allo stesso ex art. 444 c.p.p., la sanzione sostitutiva di giorni 84 di lavoro di pubblica utilità, così sostituita la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori per anni 1, per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c), perché sulla pubblica via conduceva il velocipede tipo mountain bike in stato di ebbrezza con tasso alcolemico, accertato a mezzo analisi cliniche su campione ematico, pari a 1,59 g/l; in (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, C. R., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, la violazione degli artt. 186, 218, 219 bis e 222 C.d.S..

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della sospensione della patente di guida in quanto, allorquando un soggetto commetta il reato di guida in stato di ebbrezza di un veicolo che non necessita di alcun titolo abilitativo, non può applicarsi la sanzione accessoria prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2.

La sospensione della patente di guida si applica solo nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo sia necessario per la conduzione del mezzo utilizzato per il compimento del reato. Si richiamano, a sostegno di tale tesi, Sez. 4 n. 54032/2018, conforme a Sez. 4 n. 52148/2017 e a Sez. 4 n. 4893/2015.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno o in subordine l'annullamento con rinvio.

3. Il Procuratore Generale di questa Corte ha rassegnato in data 7/1/2020, ex art. 611 c.p.p., le proprie conclusioni scritte, rilevando la fondatezza del ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di doglianza sopra illustrato appare fondato.

2. Deve premettersi che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (così Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).

Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte - che va qui ribadito- quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (così Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081; conforme Sez. 4 n. 20364 dell'11/1/2017 n. m.; Sez. 4 n. 54032 dell'11/10/2018, n. m.).

Nel caso in esame, poiché il fatto è stato commesso atta guida di una bicicletta (una mountain bike), per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, il giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per la durata di anni uno.

3. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

La Corte di Cassazione può provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. I), che consente di adottare i provvedimenti necessari ove sia superfluo il rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020.

 

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