Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 19072 del 26 maggio 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 19072 del 26/05/2026
Circolazione stradale - Art. 222 Codice della strada e art. 589-bis Codice penale - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - Attività non retribuita a favore della collettività - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Durata - In caso di patteggiamento per omicidio stradale privo delle aggravanti di cui all’art. 589-bis, commi 2 e 3, cod. pen., la prestazione di attività non retribuita cui sia subordinata la sospensione condizionale della pena è soggetta a un duplice limite massimo, costituito dalla pena sospesa e, comunque, da sei mesi. Parimenti, ove il giudice abbia parametrato in motivazione la sospensione della patente alla durata della pena principale, la sanzione accessoria non può eccedere tale misura.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di (Omissis) ha applicato su richiesta, all'imputato (Soggetto 1), la pena di mesi otto di reclusione per il reato di omicidio stradale (in (Omissis), 05/11/2024), con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la medesima durata della pena principale, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del (Soggetto 1), formulando due motivi.

2.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge quanto alla determinazione della durata della attività non retribuita cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena applicata: nella specie, il giudice ha determinato la relativa durata in mesi otto, parametrandola su quella della pena principale, ciò in violazione del diritto vivente che ha già chiarito che la durata di tale attività incontra due limiti massimi, quello di sei mesi derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, cod. pen., in relazione alla misura della pena sospesa.

2.2. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, nella motivazione parametrata alla pena concordata (mesi otto), nel dispositivo indicata, invece, in anni uno, la minor entità essendo giustificata dalla prevalente condotta colposa della vittima, tale da aver determinato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e dalla determinazione della pena principale nel minimo edittale, calcolata la riduzione sino alla metà in virtù della riconosciuta attenuante.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta (Omissis), ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la rettifica, ex art. 619 cod. proc. pen., della sentenza impugnata, con la riduzione della durata della prestazione di attività non retribuita, cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena applicata, a mesi sei e la riduzione della durata della sanzione accessoria a mesi otto.

4. Il ricorso è fondato in relazione a entrambi i profili di censura.

4.1. Quanto alla durata della prestazione lavorativa non retribuita, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicata, la difesa ha colto nel segno nel richiamare il diritto vivente: la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, B., Rv. 283191 - 02). In altri termini, secondo quanto precisato dal Supremo organo della nomofilachia, la durata massima della prestazione di attività non retribuita deve ritenersi soggetta a due limiti massimi cumulativi, cosicché la prestazione non potrà essere applicata per una durata eccedente la misura della pena sospesa, come previsto dal primo comma dell'art. 165 del cod. pen., ma neppure potrà avere una durata superiore ai sei mesi fissati dal secondo comma dell'art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000, qualora l'entità della pena sospesa sia più elevata: invero, ove la disciplina codicistica sui limiti massimi di durata dell'attività non retribuita fosse del tutto autonoma, il legislatore avrebbe formulato la disposizione di coordinamento in maniera diversa, mediante un semplice rinvio all'art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000 per tutti i profili non espressamente regolati dall'art. 165  del cod. pen. Al contrario, l'art. 18 bis cit. impone testualmente l'osservanza delle disposizioni dettate nell'ordinamento del giudice di pace che, dunque, completano la disciplina dell'istituto contenuta nella norma del codice penale, salvo che le stesse si rivelino effettivamente incompatibili con quest'ultima. Si è così configurato un correttivo inteso a evitare che il parametro di commisurazione della durata della prestazione indicato nel primo comma dell'art. 165  del cod. pen. possa tradursi in un eccesso di afflittività, cosicché i limiti fissati, rispettivamente, dalla norma codicistica e da quella prevista dall'ordinamento del giudice di pace si cumulano, nel senso che il loro combinato disposto impone al giudice di parametrare la durata dell'attività non retribuita entro il limite massimo di sei mesi ovvero di quello determinato dalla misura della pena sospesa, se questa risulta inferiore a sei mesi (Sez. U, n, 23400/2022, cit., in motivazione).

Nella specie, il giudice non ha tenuto conto della cumulabilità dei limiti di durata, essendosi limitato a parametrare erroneamente la durata dell'attività a quella della pena applicata, tuttavia, superiore al criterio correttivo dell'art. 54 comma 2, cit., come richiamato dalla norma di raccordo.

4.2. Anche la seconda doglianza è fondata nei termini che si vanno a esporre.

Il giudice, nell'applicare, ai sensi dell'art. 222 del cod. strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenuta più adeguata al caso di specie, una volta venuto meno il carattere cogente della previsione normativa a seguito dell'intervento del giudice delle leggi (sent. n. 88 del 2019), non ricorrendo le circostanze aggravanti dell'art. 589-bis, comma 2 e 3, cod. pen., ha stimato equo, in motivazione, attestarne la durata a quella della pena applicata (mesi otto), laddove, nel dispositivo, ha indicato la durata di anni uno.

La censura introduce la questione inerente alla difformità tra motivazione e dispositivo.

E, sul punto, si è da tempo riconosciuto che la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04). Ciò in quanto, detta regola, derivante dall'assunto che il dispositivo costituisce immediata espressione della volontà decisoria, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, C., Rv. 288560 - 2).

Pertanto, ove la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, F., Rv. 267153 - 01, in cui, in applicazione del principio, proprio in un caso di sentenza contestuale, come nella specie, la S.C. ha annullato parzialmente la sentenza impugnata dagli imputati rideterminando in senso favorevole la sanzione pecuniaria inflitta ad uno dei due imputati e dichiarando inammissibile il ricorso dell'altro, atteso che la rideterminazione della pena avrebbe comportato una non consentita modifica in peius della pena in mancanza di impugnazione anche della parte pubblica; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, R., Rv. 283516 - 01; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 - 01; vedi, sulla non cogenza della regola di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, limitatamente all'ipotesi di sentenza contestuale, anche Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, P., Rv. 277874 - 01).

E, nella specie, la sentenza è stata resa contestualmente alla lettura del dispositivo e il giudice ha espressamente parametrato la pena accessoria alla durata di quella principale, ragione che rende di tutta evidenza l'errore materiale nel quale lo stesso è incorso nella stesura del dispositivo.

5. All'accoglimento dei motivi di ricorso segue, pertanto, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla determinazione della durata dell'attività lavorativa non retribuita e della sanzione amministrativa accessoria. L'annullamento, tuttavia, segue senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. e, per l'effetto, la prima va indicata in mesi sei e la seconda in mesi otto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata dell'attività lavorativa non retribuita che ridetermina in mesi sei e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in mesi otto.

Così è deciso, 14 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2026.

 

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