Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 13893 del 16 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 13893 del 16/04/2026
Circolazione stradale - Art. 189, 218 e 222 C.d.S. - Comportamento in caso di incidente - Obbligo di fermarsi e prestare assistenza - Omissione - Applicazione della pena su richiesta - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - In tema di patteggiamento, le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche proprie che le distinguono dalla pena e, per tale autonomia, devono essere applicate dal giudice indipendentemente dall’accordo delle parti; l’omessa irrogazione della sospensione della patente, obbligatoria per l’omissione di soccorso, comporta l’annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a (Soggetto 1) la pena di sei mesi di reclusione per i delitti di omissione di soccorso e falsa denuncia aggravata, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria pari a complessivi 1800 euro.
2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale di (Omissis) ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, per mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione al delitto di omissione di soccorso obbligatoriamente applicabile ai sensi dell'art. 189 del Codice della strada.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premessa la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento della quale si censuri l'erronea o omessa applicazione della sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 2020), PG contro M., Rv. 279349-01), la pronuncia impugnata ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i delitti contestati a (Soggetto 1) di omissione di soccorso (capo 1) e falsa denuncia aggravata (capo 2) ma non ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriamente applicabile in relazione al delitto di omissione di soccorso ai sensi dell'art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada.
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche proprie, che le distinguono dalla pena, e proprio in ragione di tale natura si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di patteggiamento, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 40200 del 14/10/2025, A.; Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, B., Rv. 275435).
3. Ne consegue che l'omessa applicazione della sospensione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale (Omissis), in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2026.
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