Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10419 del 13 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10419 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 203, 218 e 222 del Codice della Strada - Nella forma più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in ore notturne, anche con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nell'attuare la sospensione della patente di guida, deve applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenga o meno all'imputata, e quindi la confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di (Omissis) ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), in data 25 febbraio 2022, nei confronti di (Soggetto 1) in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, contestato come commesso il (Omissis).

Quale unico motivo di ricorso si lamenta che non sono state disposte, nei confronti dell'imputata, ne la sanzione amministrativa accessoria della confisca (obbligatoria nel caso in cui il veicolo con cui fu commesso il reato appartenesse alla (Soggetto 1), ne' quella della sospensione della patente di guida (che doveva comunque essere disposta e che andava applicata in misura raddoppiata nel caso in cui il veicolo condotto dall'imputata in occasione del reato appartenesse a soggetti terzi estranei al reato).

Il P.G. ricorrente ha quindi chiesto annullarsi in parte qua la detta sentenza, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), aggravato ai sensi del comma 2-sexies cit. articolo. Tuttavia, nell'applicare la sospensione della patente di guida nella misura anzidetta, il giudice a quo ha completamente omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenesse o meno all'imputata (confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato).

2. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cremona limitatamente alla questione concernente le sanzioni amministrative accessorie da irrogarsi nel caso di specie, che dovranno essere determinate a cura del giudice del rinvio a seconda dell'appartenenza del veicolo con cui fu commesso il reato all'imputata o a terzi estranei al reato stesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di (Omissis).

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023.

 

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