Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2320 del 20 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2320 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 219, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Omissione di soccorso - revoca della patente di guida - Motivazioni - Applicazione della sanzione - Nel reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, con applicazione della pena su richiesta delle parti, appare congrua la scelta del giudice di applicare la sanzione accessoria più afflittiva della revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni, in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di (Omissis) con sentenza del 20 aprile 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a (Soggetto 1), imputato di omicidio stradale, con l'aggravante di essersi dato alla fuga, e di omissione di soccorso stradale (art. 189, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti entrambi commessi il (Omissis) 2021, la sanzione concordata tra l'imputato ed il P.M.; per quanto in questa sede riguarda, il Giudice ha ordinato la revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza (Soggetto 1), tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge (art. 218, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992).

Richiamata la motivazione con cui il Tribunale (alla p. IV) giustifica la revoca, anziché la sospensione, della patente, sottopone la stessa a critica: infatti, essendo pacifico (come risulta dalla sentenza) che l'imputato nell'occasione non guidasse sotto l'effetto di alcool ne' di stupefacenti, sarebbe stato violato l'art. 218 del d.lgs. n. 285 del 1991, in quanto la giustificazione fa riferimento alla "gravità del fatto" (cioè all'art. 133 cod. pen.), anziché alla "gravità del danno o della violazione".

Sarebbe poi carente o inadeguata la motivazione che assiste la sentenza impugnata, che, appunto, fa riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., anziché a quelli di cui all'art. 218 del codice della strada: in particolare, mentre non sarebbe pertinente il richiamo all'evento-morte, in quanto elemento strutturale della fattispecie contestata, l'essere la strada limitrofa ad una discoteca e il buio non sarebbero circostanze pertinenti ed inoltre, da un lato, non sarebbe emerso con chiarezza il punto d'urto ne' la velocita di guida e, dall'altro, la vittima al momento dell'impatto si trovava in abiti scuri al centro della carreggiata in una strada secondaria, lontana dalla discoteca, peraltro in posizione china sulla strada; ne' potrebbe valorizzarsi lo stato di stanchezza dell'imputato, che aveva bevuto, poiché non vi è prova della quantità di birra che (Soggetto 1) ha ammesso di avere bevuto quella sera; infine, nemmeno gli ultimi due indici, attinenti la personalità dell'imputato, valorizzati nella sentenza, sarebbero congrui, in quanto l'allontanamento è derivato dallo stato di panico insorto dopo l'urto e l'avere in passato fatto uso di stupefacenti non è in alcuna relazione causale con il fatto contestato.

Infine, la decisione sarebbe illogica poiché, mentre riconosce le attenuanti generiche (che - si rammenta - nella richiesta di applicazione di pena sono state illustrate con riferimento alla giovane età, alla incensuratezza ed al regolare inserimento nel tessuto sociale e lavorativo), nel contempo dispone la più afflittiva delle sanzioni accessorie, i.e. la revoca della patente.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con "motivi nuovi" in data 21 ottobre 2022 il ricorrente segnala che con sentenza del Giudice di pace di (Omissis) del 29 giugno - 12 agosto 2022, irrevocabile, materialmente allegata, è stato accolto il ricorso di (Soggetto 1) avverso la contestazione amministrativa in data 24 ottobre 2021, per non avere commisurato la velocità di guida alle condizioni ambientali. Nella motivazione della decisione in questione si evidenzia come la segnaletica stradale nella zona dell'incidente, definita espressamente "deficitaria e ingannevole" (p. 3), non indicasse l'inizio del centro abitato, che la velocità dell'auto condotta dall'imputato poteva aggirarsi intorno ai 40 km orari, che l'urto non è stato di forte entità, che la vittima era vestita di nero, che si trovava in una zona non servita da illuminazione artificiale e che era nella carreggiata, probabilmente china in avanti per raccogliere la giacca caduta a terra.

Chiede tenersi conto del contenuto della sentenza irrevocabile, che in precedenza non era possibile esibire, ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, che - si stima, illegittimamente ed erroneamente - definisce grave il fatto, in contrasto, tuttavia, con le emergenze istruttorie del processo penale e con quelle del processo civile celebrato innanzi al Giudice di pace.

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta de 3 novembre 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.

Pur prendendosi atto degli elementi valorizzati nella motivazione della sentenza civile del giudice di pace, illustrati nella memoria difensiva, ritiene il Collegio avere il Giudice penale soddisfatto l'onere motivazionale che incombe sullo stesso (cfr. Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, D. A., Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, V., Rv. 279139), motivando la scelta della sanzione accessoria più afflittiva in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito (pag. IV della sentenza impugnata).

Donde il rigetto del ricorso.

6. Consegue la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

7. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/11/2022.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2023.

 

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