CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 189 CdS
Comportamento in caso di incidente

(Vedi art. 189 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
   2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
   3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
   4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
   5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302,00 a euro 1.208,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
   6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
   7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
   8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
   8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
   9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421,00 a euro 1.691,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 337,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7411 del 20/02/2024).
* La finalità contenuta nell'art. 189 C.d.S., valutata nel suo complesso, è quella di imporre agli utenti della strada (in generale), alle persone coinvolte in un incidente ed ai conducenti (in particolare), in primis di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, mettersi a disposizione civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell'attesa dell'intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9212 del 09/03/2020).
* Il delitto di fuga in caso di incidente stradale con danno alle persone (art. 189, commi 1 e 6 del C.d.S.) presenta un duplice aspetto: il primo, per cui in caso di sinistro con lesioni personali stradali gravi e gravissime sono aggravate dalla fuga (art. 590 ter), si concretizza un c.d. "reato complesso", ove la fuga è considerata una circostanza aggravante del reato di lesioni personali stradali, perseguibile a querela (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 26857 del 12/06/2018); il secondo, per cui anche in caso di sinistro con lesioni personali stradali gravi, l'art. 131 del C.P. (Reato complesso. Procedibilità di ufficio) recita testualmente che "Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio".
* In occasione della contestazione di violazioni del Codice della Strada aventi carattere penale (es.: artt. 9 bis, 9 ter, 186, 187, 189 C.d.S.) non deve mai essere utilizzato il verbale di contestazione per documentare l'accertamento di reati.
In tali ipotesi, come previsto dall'art. 220 C.d.S., si applicano le disposizioni degli art. 347 ss del Codice di Procedura Penale che impongono all'agente o all'organo accertatore di documentare l'attività d'indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso Codice. Anche se i dati relativi alle suddette violazioni continueranno ad essere registrati all'interno del sistema di gestione informatizzata (Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21.12.2004 - Nuovo modello di verbale di contestazione per violazione delle norme del codice della strada e normativa complementare. Mod. 352 Pol. Str. - Istruzioni per la gestione e la compilazione.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7411 del 20/02/2024
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite - Stato di necessità - La sussistenza dello stato di necessità, avanzato a discolpa dall'indagato per il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente consistente dalla volontà di prestare assistenza al famigliare caduto poco prima, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1711 del 15/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada ed artt. 589-bis e 589-ter c.p. - Omicidio stradale e fuga del conducente - Comportamento in caso di incidente - Sussiste il reato di omicidio stradale e fuga a carico del conducente che, dopo l'incidente stradale, dimostrando di agire lucidamente, intenzionalmente si allontana dalla località del sinistro parcheggiando dapprima il suo veicolo e poi a bordo di un taxi, informandosi poi, presso il conducente di un'auto pubblica, della eventuale presenza di telecamere in zona.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 49297 del 12/12/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 589-ter c.p. - Omicidio stradale - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale - Dichiarazioni spontanee dei passeggeri presenti sul veicolo dell'indagato - Garanzie difensive - Condizioni - Valutazioni - Anche in ordine ai reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale, le dichiarazioni spontanee rese dai passeggeri non formalmente indagati presenti sul veicolo dell'indagato che, in quanto tali, non soggetti alle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., risultano pienamente utilizzabili.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 195 del 27/10/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada e art. 590-ter del c.p. - Reato di lesioni personali stradali gravi - Fuga del conducente - Durata della pena - Questione di legittimità costituzionale - La pena minima e fissa di tre anni di reclusione fissata per il reato di lesioni personali stradali gravi, aggravate dalla fuga del conducente non contrasta con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, ed appare proporzionata alla luce del fatto che nel violare l'obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto, espressamente previsto dal codice della strada a tutela della esigenza che vengano accertate le modalità di un incidente e identificati tutti i soggetti coinvolti, anche, peraltro, in vista del risarcimento del danno alle vittime, il conducente che fugge decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità a scapito dell'interesse immediato delle persone coinvolte nell'incidente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39171 del 27/09/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Reati di fuga ed omissione di soccorso - Coesistenza - Condizioni - Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33906 del 02/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite - Condotte diverse - Dolo eventuale - Il reato omissivo di cui all'art. 189, comma 7, codice strada, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma 6 del predetto articolo, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo, invece, che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 26012 del 16/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi - Inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite - Diverse fattispecie - Mentre il comma 6 dell'art. 189 prevede un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che consiste nell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, il reato previsto al comma 7 dello stesso articolo sanziona la condotta del conducente che, coinvolto in un incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, quindi consapevole delle effettive lesioni dell'integrità fisica a danno di terzi, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25827 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Incidente stradale - Inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Configurazione del reato - L'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di sinistro stradale può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, ordinanza numero 25821 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite - Trattamento sanzionatorio ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Ricorso immediato per Cassazione in luogo dell'impugnazione ordinaria - Conversione in appello - Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per saltum, per non avere il Tribunale argomentato in merito alla responsabilità dell'imputato in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose previste ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del C.d.S. pur contestate in fatto, questa deve essere convertita in appello dalla corte di Cassazione con la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello per l'ulteriore corso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22100 del 23/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Incidente stradale - Comportamento da tenere - Obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite - Il reato per non ottemperare all'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nel sinistro, anche se non responsabile dello stesso, ma comunque ricollegabile al suo comportamento poiché i doveri di solidarietà, che gravano sull'utente della strada, impongono di considerare la locuzione "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17179 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189, 218 e 219 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 590-ter c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con la fuga del conducente - Assenza delle circostanze aggravanti - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 8343 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza alle persone ferite - Attenuanti generiche - Elementi e circostanze per la concessione - La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7888 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 218 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Fuga - Reato omissivo - Calcolo della pena - Durata sospensione della patente di guida - Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, e la pena media edittale deve essere calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo ed il discostamento al minimo edittale, e la durata della sospensione della patente di guida deve essere determinata in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6153 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Fuga con omissione di soccorso - Individuazione del responsabile - Riconoscimento fotografico - L'individuazione fotografica del responsabile di un incidente stradale, allontanatosi senza prestare soccorso alla persona ferita, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata, senza alcuna censurabilità circa le modalità di effettuazione dell'individuazione fotografica in dibattimento, confermativa di quella eseguita durante le indagini preliminari, in relazione alle quali non è prevista alcuna sanzione processuale di nullità o di inutilizzabilità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6152 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 186, 187, 189 e 219 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Mancato riconoscimento delle attenuanti - Nessun riconoscimento delle attenuanti al conducente del veicolo che, in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, prosegue a velocità sostenuta, guidando in modo dissennato passando da una corsia all'altra per superare i mezzi che lo precedono ed investendo il motociclo che lo precede, causando la morte della passeggera ed il ferimento grave del conducente ed abbandonando poi il mezzo per allontanarsi.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5718 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Sinistro con danno alle persone - Obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Applicazione cumulativa - Infondatezza - In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, L. n. 689 del 1981, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5648 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Sinistro con danno alle persone - Obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite - La condotta del conducente di veicolo che, a seguito di sinistro stradale, omette di fermarsi e di prestare soccorso ai soggetti coinvolti costituiscono comportamenti ontologicamente distinti e fra loro cronologicamente susseguenti, anche se la fuga e l'omissione di soccorso sono geneticamente correlati all'incidente cagionato immediatamente prima dall'evento non riconducibili ad una pluralità di reati qui uno actu perficiuntur, qualificabili come tali come avvinti da concorso formale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 72 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 589-ter c.p. - Omicidio stradale - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale - Reato circostanziale - Accertamento delle ricorrenze - La fuga del conducente a seguito di Omicidio stradale consistito nell'investimento di pedoni a causa delle minacce dei parenti delle vittime presenti sul posto può trovare riscontro nelle cause di giustificazione che prevedono l'applicazione del cd reato circostanziale, inteso come quel fatto che, essendo previsto come autonomo reato, è però al contempo voluto dal legislatore come circostanza di altro reato, si riferisce al reato nella sua interezza e non ad una sua qualche componente. Previo accertamento della ricorrenza delle condizioni della causa di giustificazione, da rinvenirsi in relazione alla natura del pericolo al quale l'autore ha dovuto sottrarsi, alla sua non volontaria causazione e inevitabilità, oltre che alla proporzione tra fatto e pericolo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 189, 200 e 201 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Impossibilità della contestazione immediata - Motivazioni - La ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, il rintraccio del veicolo coinvolto nell'incidente relativamente lontano da quello dell'evento, la necessità di controllo della carreggiata e le condizioni di alterazione psicofisica dovute allo stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool del conducente offrono valide motivazioni per la notifica successiva delle violazioni al trasgressore.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 48229 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Incidente stradale - Lesioni personali - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite - Istituto della particolare tenuità del fatto - Argomentazioni - La Corte territoriale deve argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39474 del 19/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Incidente stradale con feriti - Omissione di soccorso - Ritorno nella località del sinistro - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto al giovane motociclista incensurato che, dopo aver investito il pedone sulle strisce pedonali, si allontana senza prestare i soccorsi per poi tornare subito dopo nella località del sinistro per soccorrere la persona ferita, accompagnandola in ospedale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33968 del 15/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Omissione di soccorso - Il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 33764 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189, 209 e 222 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida - Termini di prescrizione del provvedimento - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del C.d.S. non è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, secondo quando indicato dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 25420 del 26/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Veicolo rimasto ignoto - Colpa - Concorso di responsabilità - Il sinistro stradale senza urto che vede coinvolti un veicolo pirata responsabile di una improvvisa immissione nel flusso della circolazione che provoca la caduta del motociclista il quale, a causa di disattenzione, imperizia ed eccessiva velocità nonché della sua incapacità di controllare e gestire l'evento attraverso manovre necessarie ad evitare l'impatto, ben configura un concorso di responsabilità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27642 del 15/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di sinistro stradale - Fuga e omissione di soccorso alla persona ferita - Il reato di fuga dopo un incidente stradale e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente alla persona ferita, previsti da due differenti commi dell'art. 189 C.d.S., configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica e, pertanto, è possibile che sia posto in essere l'una senza che necessiti l'integrazione anche dell'altra, non ricorrendo alcuna necessaria connessione logica, ovvero un'indispensabile antecedenza temporale, tra l'una e l'altra fattispecie.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20126 del 24/05/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di sinistro stradale - Omessa assistenza occorrente alle persone ferite - Integra il reato il semplice fatto che, in caso di sinistro stradale con danni alle persone comunque ricollegabile al proprio comportamento, non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza, condotta che va sempre tenuta anche prescindere dall'intervento di terzi, poichè si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20039 del 23/05/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite - Il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7 del C.d.S. è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nel sinistro anche quando lo stesso è comunque ricollegabile al suo comportamento. La presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime dal dovere dell'assistenza nei confronti della persona ferita ogni volta che il suo intervento possa apparire utile; resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8431 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Fuga e omissione di soccorso - Configurabilità - In tema di circolazione stradale, l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite coinvolte nel sinistro non è legato alla sola consumazione ed all'accertamento di un reato, ma anche al semplice verificarsi di un incidente stradale, comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo è riferito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7102 del 01/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 220 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Omicidio stradale - Circostanza aggravante - Elemento soggettivo del reato - Colpa cosciente o colpa con previsione - In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi; si versa invece nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4143 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 3345 del 31/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 del Codice della Strada, artt. 61 c.p., 575 c.p. e 589-bis c.p. - Omicidio stradale e omicidio volontario aggravato dai futili motivi - L'inseguimento a forte velocità da parte del conducente del furgone che travolge volontariamente il motociclista che poco prima gli danneggia lo specchio retrovisore, causando la morte della passeggera, non può prevedere ne la sussistenza dell'attenuante della provocazione ne' il reato di omicidio stradale, ma configura i reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi ed il tentato omicidio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9212 del 09/03/2020
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - La finalità contenuta nell'art. 189 C.d.S., valutata nel suo complesso, è quella di imporre agli utenti della strada, alle persone coinvolte in un incidente ed ai conducenti, in primis di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, mettersi a disposizione civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell'attesa dell'intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi.

 

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