Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 9923 del 16 marzo 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 9923 del 16/03/2026
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta - Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.c., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 4815/2025 di questa Corte, applicava a (Soggetto 1) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due in luogo della revoca della patente di guida inflitta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. n. 1794/24 emessa in data 09/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1) a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 222 comma 2-bis del Codice della Strada.
Lamenta che il Giudice, nel determinare la natura e la durata della sanzione accessoria da irrogare all'imputato non aveva rispettato il disposto dell'art. 222 comma 2-bis, del Codice della Strada, che prevede nel caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria "fino a un terzo".
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 218, comma 2 del Codice della Strada e vizio di motivazione.
Lamenta che il Giudice, nel determinare la durata della sanzione accessoria irrogata non aveva valutato tutti gli elementi di diritto indicati dall'art. all'art. 218 comma 2 del Codice della Strada (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), essendosi limitato, in maniera assertiva, al richiamare la "gravità della condotta tenuta dal prevenuto.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen.
Lamenta che il Giudice, pur avendo riconosciuto che la persona offesa era in condizioni di minorata salute psichica ed aveva attraversato sulle strisce pedonali in presenza del semaforo rosso, non ne aveva tenuto conto ai fini della dosimetria della sanzione accessoria irrogata.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in data 9/9/2025.
Lamenta che il giudice, nonostante espressa richiesta da parte della difesa dell'imputato, non aveva motivato in ordine alla richiesta di concessione di un permesso di guida per determinate fasce orarie determinata da esigenze lavorative.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il provvedimento del Tribunale, emesso in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 4815/2025 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, è affetto da plurime carenze motivazionali.
3. Il Giudice del rinvio ha irrogato la sanzione all'art. 218 comma 2 del Codice della Strada, omettendo di argomentare, quanto alla durata della stessa, in ordine a tutti gli elementi indicati dall'art. 218, comma 2, del Codice della Strada (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare). Va ricordato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01).
Ha, inoltre, omesso di argomentare in ordine alla richiesta da parte della difesa dell'imputato di concessione di un permesso di guida per determinate fasce orari e determinata da esigenze lavorative.
Non ha, infine, tenuto conto del disposto dell'art. 222, comma 2-bis del Codice della Strada, che prevede nel caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. la diminuzione della sanzione amministrativa accessoria "fino a un terzo", nulla disponendo ed argomentando in merito.
4. Le carenze motivazionali rilevate viziano il provvedimento impugnato e ne impongono l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026.
Depositato in cancelleria il 16 marzo 2026.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.