Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 19433 del 24 maggio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 19433 del 24/05/2025
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada e 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Sospensione della patente di guida - Durata - Applicazione della pena su richiesta - In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, la sua avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di (Omissis) ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti a (Soggetto 1) per la fattispecie di cui all'art. 589-bis del cod. pen., nonché, ex art 222, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 295 ("cod. strada"), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e quattro mesi (già considerata la riduzione per il rito).
2. Avverso la sentenza è stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio di omessa motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche in considerazione dell'intervenuta sospensione della patente già disposta in via provvisoria dal Prefetto per la durata di nove mesi.
3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato ancorché ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349 - 01; Sez. 4, n. 41457 dell'08/02/2024, C., Rv. 286196 - 01).
2. Occorre richiamare i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, D. C., in motivazione, per cui allorché il giudice con la sentenza di "patteggiamento" applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media edittale, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (ex plurimis, anche: Sez. 4, n. 31200 del 04/07/2024, E.; Sez. 4, 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738 - 01).
Ne discende, specularmente, per la citata sentenza D. C., che quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l'iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata in base non ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. bensì ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, oltre a Sez. 4, n. 08/02/2024, C., Rv. 286196 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D. M., Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661 - 01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D. L., Rv. 283490 - 01, in motivazione, e Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, D. A., Rv. 283022 - 01, in motivazione, per la quale la valutazione dei detti criteri può anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto).
Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, A., Rv. 259211 - 01) e fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, B., Rv. 210982 - 01).
3. Orbene, il giudice di merito non ha disatteso i principi di cui innanzi.
3.1. Si tiene conto che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 del cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida (fino a quattro anni) o della sanzione della sospensione della stessa, e si applica, di conseguenza, la seconda e più mite sanzione, ridotta per il rito ex art. 222, comma 2-bis cod. strada (circa l'operatività della riduzione per il rito anche nel caso di applicata sospensione in luogo della revoca della patente, si vedano Sez. 4, n. 08/02/2024, C., Rv. 286196 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D. L., cit., e Sez. 4, n. 18368 del 18/04/2021, N., non massimata).
3.2. Dalla lettura dell'intero apparato motivazionale, pur trattandosi di sentenza di applicazione di pena, emerge l'iter logico-giuridico sotteso alla determinazione della sanzione.
Il giudice di merito ha sostanzialmente esplicitato gli elementi sottesi alla pericolosità della condotta. È stato ricostruito il sinistro verificatosi in una intersezione come causalmente derivato dalla sola condotta colposa dell'imputato. Il riferimento è all'evidenziata gravità della violazione colposa, causa dell'incidente mortale, in considerazione delle plurime norme violate dall'imputato nell'impegnare, alle ore 18 circa, un'intersezione in centro abitato, in particolare quelle che prescrivono di tenere una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo e l'obbligo di dare precedenza (artt. 142 e 145 del cod. strada). Nei termini di cui innanzi, quindi, l'entità della sanzione, ritenuta dal giudice di merito congrua ed equa, pari a un anno e quattro mesi (già considerata la riduzione per il rito), è stata nella sostanza determinata in forza dell'esplicitazione del fondamento della sottesa commisurazione giudiziale in considerazione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada. Ciò in considerazione anche del mancato superamento della media edittale, pur non emergendo l'entità dell'operata riduzione per il rito, ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada; superamento che, nella specie, non può ritenersi avvenuto, pur ponendosi la durata quasi al limite della detta media edittale, in ragione dell'entità della disposta sospensione.
3.3. A nulla rileva peraltro in senso contrario, ai fini della determinazione della durata complessiva e definitiva della sanzione la cui determinazione spetta al giudice penale, l'operata sospensione per la durata di nove mesi disposta in via provvisoria dal Prefetto.
Deve difatti sul punto ribadirsi che in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, C., Rv. 256005 - 01).
La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende difatti impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari.
Invero, come chiarito da [Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, C., Rv. 217020], la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità (la quale ne fa conseguire peraltro che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l'8 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2025.
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