Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2646 del 23 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2646 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Reato di lesioni colpose stradali - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - In caso di lesioni colpose stradali inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 590-bis, comma 1 del c.p., con la sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) indicata in epigrafe con la quale, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen., l'imputato è stato condannato alla pena sospesa di mesi due di reclusione con irrogazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria evidenziando che, a fronte di una pena principale concordata in due mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, il giudice ha ritenuto di irrogare, senza fornire alcuna motivazione, la sproporzionata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in misura che si discosta molto dal minimo edittale.

3. All'odierna udienza si è proceduto a discussione orale su istanza della difesa e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 19 febbraio 2019, in caso di lesioni colpose stradali inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 590 bis, comma 1, cod. pen., con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice può irrogare, in luogo della revoca della patente di guida, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a due anni, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, R. A., Rv. 279635 - 02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, P., Rv. 237470; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, G. F, Rv. 210395).

2.1. Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, invero, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza dì una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada). Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro la misura media edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa, fra misura minima e media edittale, all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro. Diversamente quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore.

2.2. Con riguardo ai predetti limiti edittali, l'art. 222, comma 2 secondo periodo, cod. strada, applicabile come detto alle ipotesi di lesioni stradali gravi in virtù della sentenza della Corte Cost. n. 88/2019, prevede che «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni».

3. La sentenza qui impugnata, applicando la sanzione nella misura di un anno e sei mesi, dunque per un periodo di tempo superiore alla media edittale, ha del tutto tralasciato di esplicitare le ragioni di tale decisione.

Occorre, in proposito, ricordare che la sanzione media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, R., Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, S., RV. 265283).

4. È vero che la Corte di legittimità ha ritenuto sufficiente, nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia ritenuto congrua la sanzione della sospensione della patente in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, il richiamo alle circostanze del fatto o alla gravità della condotta (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, C., Rv. 280832 - 01) ma, nel caso concreto, nel corpo motivazionale della sentenza è del tutto assente qualsivoglia richiamo alle ragioni della determinazione della sanzione in tale misura, anche ove le si volesse ricavare da altro punto della decisione.

5. Giova, infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale. In particolare, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D. M., Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661 - 01).

6. Il ricorso deve, per tali ragioni, essere accolto con annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione, che si atterrà ai suindicati principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

Così deciso il 21 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

 

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