Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11479 del 25 marzo 2021

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11479 del 25/03/2021
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Assenza delle circostanze aggravanti - Applicazione sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - In caso di condanna, ovvero di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in data 5/6/2020 applica a C. D., su conforme richiesta delle parti, riconosciutegli le circostanze attenuanti ex art. 589 bis c.p., comma 7 e art. 62 c.p., n. 6 e valutata la diminuzione per il rito, la pena di mesi otto di reclusione, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per anni due e restituzione dei veicoli in sequestro agli aventi diritto, con pagamento delle spese di custodia, quanto all'autovettura dell'imputato, a carico di quest'ultimo.

2. Ricorre il C. a mezzo del proprio difensore, il quale denuncia carenza di motivazione con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sanzione della patente di guida.

3. In data 18/1/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il PG presso questa Corte di legittimità, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di C. D. limitatamente al periodo di durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma infondato e, pertanto, va rigettato.

2. È pacifico il principio secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, debba congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr., ex multis Sez. Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1, il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 C.d.S., norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente.

Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso art. 222 C.d.S., comma 2, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.".

Il ragionamento che ha condotto la Consulta alla pronuncia di illegittimità costituzionale può essere così riassunto: 1. il quarto periodo dell'art. 222 C.d.S., comma 2, come riformulato dalla L. n. 41 del 2016, prevede che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegua sempre la revoca della patente di guida, anche ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2. Siamo dunque di fronte ad un'estensione della revoca della patente, indistintamente, a tutte le ipotesi - sia aggravate dalle circostanze della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, sia non aggravate - di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime; 3. le fattispecie di reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali contemplano diverse ipotesi alla cui gravità corrispondono differenti trattamenti sanzionatori: l'ipotesi base del reato colposo (al comma 1); l'ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l'effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); nonché un'ipotesi intermedia perché aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all'ipotesi base; 4. poco coerentemente, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.

La conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale è nel senso che l'automatismo della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 222 C.d.S., in punto di revoca di patente, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal comma 3 sia dell'art. 589 bis che dell'art. 590 bis c.p..

Solo in tali casi, per i giudici delle leggi, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Diversamente, per gli altri comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, l'automatismo della sanzione amministrativa accessoria non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice, di cui va data motivazione in sentenza.

3. Il caso affrontato dalla Corte Costituzionale era speculare rispetto a quello oggi in esame, ed anche in quello, di fronte ad un omicidio stradale non aggravato ai sensi del secondo e comma 3, era sembrato incongruo che, come nei casi più gravi, il giudice fosse tenuto all'applicazione automatica ex lege della revoca della patente di guida.

La pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è appena detto gli ha dato, allora, la possibilità di valutare, nel caso concreto, se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida.

Ebbene, è proprio quanto ha fatto, nel caso che ci occupa, il giudice del patteggiamento, che ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata, tenuto conto del massimo possibile di quattro anni, partendo da tre anni diminuita ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p..

Il giudice, dunque, ha scelto la misura meno grave e ha operato la massima riduzione della stessa consentitagli dal rito prescelto.

In altri termini, ci troviamo oggi di fronte ad una sentenza che ha optato per la misura meno grave quantificandola anche in misura inferiore rispetto al massimo consentito, per cui ritiene questa Corte di legittimità che il riferimento alla gravità della condotta appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità.

Peraltro, di recente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, questa Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139).

Si può, allora, a contrario, affermare il principio per cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all'art. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale