Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5650 del 9 febbraio 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5650 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Reati di omicidio o lesioni stradali - Revoca della patente - Automatismo - Valutazione del giudice - Pur essendo riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, per le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di (Omissis) ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di (Soggetto 1) la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

2. Il (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione.

Si deduce che il G.I.P. ha disposto la revoca della patente di guida, senza fornire nessuna motivazione, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 222 C.d.S. abbia eliminato ogni automatismo sanzionatorio, rendendo possibile l'applicazione della sola sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.".

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Ebbene, la sentenza impugnata è priva di motivazione sulle ragioni della disposta revoca della patente di guida.

4. Non vertendosi in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di (Omissis), ufficio del G.I.P., in diversa composizione fisica; rimane in piedi il patto - intercorso tra le parti e convalidato dal giudice - al quale è evidentemente estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis), in diversa composizione fisica.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024.

Depositato in cancelleria il 9 febbraio 2024.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale