Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14259 del 20 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14259 del 20/04/2026
Circolazione stradale - Art. 218 e 222 Codice della Strada e art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Omicidio stradale - Patteggiamento - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente - In tema di sentenza con applicazione della pena su richiesta, è ammissibile il ricorso che censuri vizi motivazionali relativi all’applicazione della sanzione accessoria della patente, trattandosi di profilo estraneo ai limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa l’autonomia di tali sanzioni rispetto all’accordo tra le parti. Ne consegue che, nei casi di sospensione della patente non automatica, il giudice deve applicare la riduzione di un terzo prevista dall’art. 222 del C.d.S. in caso di patteggiamento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1), in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, e delle circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi.
Con il primo deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 222, comma 2 bis, D.Lgs. n. 285 del 1992.
Si censura la sentenza impugnata laddove il giudice, nel disporre la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ha omesso di applicare la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2 bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, prevista in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Con il secondo motivo deduce l'erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione ed alla dosimetria della pena accessoria della sospensione della patente di guida.
Si assume che nel corpo della sentenza difetta la motivazione in ordine all'applicazione ed alla dosimetria della sanzione applicata.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337- 01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01).
2. Le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091).
3. Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida deve ritenersi ammissibile atteso che, con riferimento a tale doglianza, non vengono in rilievo i limiti di cui all'alt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel merito il ricorso è altresì fondato con riguardo al primo motivo.
Va osservato che, in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada: ossia la diminuente (Omissis) un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Nel caso in esame il giudice ha applicato la sospensione della patente nella misura di due anni, senza operare la riduzione prevista per il patteggiamento. L'omissione integra una violazione di legge, avendo il giudice omesso di considerare la riduzione prevista dal comma 2-bis dell'articolo 222 del Cod. strada. Viceversa infondata è la seconda censura.
Ed invero la determinazione della durata della sanzione accessoria è stata congruamente motivata alla luce dell'entità della violazione e del danno cagionato.
3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della (Omissis) sanzione della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), Ufficio Gip.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della diminuente ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis) - ufficio Gip, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Così deciso in Roma il 1 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2026.
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