Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 957 del 13 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 957 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 221 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato - Prescrizione del reato - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza predibattimentale del 12.10.2021, in riforma della sentenza emessa il 17.5.2012 dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso il (Omissis)), con conferma delle sanzioni amministrative accessorie.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

Si deve qui ribadire il costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Rv. 273088 - 01; Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752 - 01; Sez. 4, n. 39878 del 20/01/2012, Rv. 254958 - 01; Sez. 4, n. 5049 del 11/11/2010 - dep. 2011, Rv. 249518 - 01). Ciò in quanto il codice della strada subordina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato (per la sospensione o revoca della patente) e alla condanna (per la confisca), come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 186 di detto codice. Il principio trova conferma nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 221 del codice della strada, il quale, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di (Omissis) per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia della sentenza al Prefetto di Rimini per quanto di competenza.

Così deciso il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

 

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