Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1345 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1345 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Reato di omicidio stradale - Esclusione delle aggravanti - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - In tema di omicidio stradale, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve offrire motivazioni circa la sua durata e non limitarsi ad un generico riferimento al reato commesso.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di (Omissis) ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a (Soggetto 1) per la fattispecie di cui all'art. 589-bis, comma primo, cod. pen., nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la violazione dell'art. 222 cod. strada (come risultante all'esito dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019). In particolare, il giudice avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni senza idonea motivazione in merito alla determinazione della detta durata, da effettuarsi invece in base ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada. Peraltro, il detto vizio sarebbe maggiormente rilevante nella specie in quanto la sentenza non avrebbe applicato o comunque non sarebbe dato comprendere da essa l'effettiva applicazione del comma 2-bis dell'art. 222 cod. strada, contemplante la diminuzione, fino a un terzo, della sospensione della patente di guida (nei casi in cui la durata sia prevista fino a quattro anni).

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha depositato conclusioni scritte nel senso di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso oltre cha ammissibile, ex art. 606 cod. proc. pen., è fondato.

2. Come rappresentato dalla difesa del ricorrente, difatti, in ordine alla decisione assunta di disporre la sospensione della patente di guida per la durata di due anni il giudice non ha offerto alcuna motivazione circa la considerazione dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada, limitandosi a un generico riferimento al reato commesso (pag. 1 sent.).

3. Sul puto la statuizione risulta altresì errata nella parte in cui non opera la riduzione ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada.

Come difatti chiarito da Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D. L., Rv. 283490, che in questa sede si intende ribadire, «in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.».

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e deve essere disposto il rinvio al tribunale di (Omissis) per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di (Omissis) per nuovo esame sul punto.

Così deciso il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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