Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 16111 del 29 aprile 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16111 del 29/04/2025
Circolazione Stradale - Art. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Durata della sospensione o revoca della patente - Motivazioni del giudice - Il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla gravità della condotta.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2024 il Giudice per l'udienza preliminare di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1), su richiesta concorde delle parti, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Con la sentenza è stato riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e dispostala sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo ad unico motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il giudice, con motivazione solo apparente, nell'applicare la sanzione accessoria, ha determinato la sospensione della patente di guida per due anni, muovendo dalla pena base di anni tre limitandosi a definire "congrua" la suddetta determinazione senza spiegare le ragioni sottese a tale determinazione. Il giudice, invero, ha determinato la sanzione muovendo pressoché dal massimo previsto, il che imponeva una compiuta motivazione.

3. Il P.G., in persona del sostituto (Omissis), ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va, innanzitutto, rammentato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 444, co. 1, cod. proc. pen. introdotta dall'art. 25, co. 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426 - 01). Ne discende che è del tutto irrilevante la circostanza che le parti non avessero concordato alcunché in ordine a natura ed entità della sanzione amministrativa accessoria applicabile al caso di specie, trattandosi di statuizione sottratta alla disponibilità delle parti.

2. La difesa si duole del vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sospensione della patente di guida e lo fa senza considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, co. 2, quarto periodo, D.Lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevedeva, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di disporre in alternativa alla revoca della patente di guida la sospensione della patente medesima.

Con la sentenza in parola è stato escluso l'automatismo della revoca della patente, prevista dall'art. 222 del cod. strada, sanzione graduabile in relazione alle peculiarità del caso concreto, che poteva giustificarsi solo per le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis che dell'art. 590-bis del cod. pen.

Diversamente, nelle ipotesi non aggravate, secondo la Corte Costituzionale "l'automatismo non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice di cui va data motivazione in sentenza" (Sez. 4 n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01).

3. Il caso affrontato dalla Corte Costituzionale riguardava proprio un omicidio stradale non aggravato ai sensi del secondo e terzo comma ed è apparso incongruo che, alla stregua dei casi più gravi, il giudice fosse tenuto all'applicazione automatica della regola della patente di guida. È stato dato, pertanto, al giudice, di valutare, nel caso concreto se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente di guida (v. Sez. 4 n. 11479 del 2021 sopra citata).

Nel caso in esame il giudice, con la sentenza di applicazione pena, ha optato per la sanzione amministrativa meno gravosa (la sospensione in luogo della revoca) e ha ritenuto "congrua" la pena di anni tre, diminuendola in ragione di un terzo ai sensi dell'art. 222, co. 2-bis cod. strada.

4. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui "il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 co. 2 c.d.s., essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla gravità della condotta" (Sez. 4. N. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01).

Il ricorso non si confronta realmente con la sentenza laddove il giudice, nel ritenere la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, ha, in sostanza, valutato e valorizzato l'offensività della condotta e il grado della colpa, come si evince dalla pluralità degli addebiti mossi in termini di inosservanza delle norme del codice della strada (segnatamente, art. 130, 141, 148, co. 13 e 191 del cod. strada relativi alla velocità, al sorpasso effettuato in prossimità di un attraversamento stradale, la mancata precedenza al pedone in fase di attraversamento delle strisce pedonali) esprimendo, un giudizio di congruità della sanzione come determinata.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025.

 

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