Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 21460 del 19 maggio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21460 del 19/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Il principio secondo il quale, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, non contrasta infatti con il rilievo per cui il giudice del merito assolva adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri previsti dalla legge; ciò che rileva è, infatti, la possibilità di evincere dalla motivazione che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di (Soggetto 1), la pena sospesa di anni due di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui all'art. 589 bis e art. 589 ter c.p. (capo A) e di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189 (capo B), commessi in (Omissis) il 18 luglio 2021.

2. (Soggetto 1), era imputato dei suddetti reati perché, per inosservanza del disposto degli artt. 140, 141, commi 1 a 3, 142 e 148 C.d.S., mentre percorreva la via (Omissis), viaggiando a velocità di almeno 45 km/h superiore al limite ivi imposto di 30 km/h, comunque omettendo di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada, in prossimità di intersezione semaforizzata e di area di cantiere, e alla mancanza di illuminazione pubblica e all'ora notturna, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, aveva effettuato una manovra di sorpasso ad alta velocità di un altro veicolo che lo precedeva senza assicurarsi che la visibilità fosse tale da consentire la manovra e che la stessa potesse compiersi senza costituire pericolo o intralcio, così causando a (Soggetto 2) una lesione mutilante dell'arto inferiore sinistro che ne aveva determinato il decesso, oltre che per non aver ottemperato all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, dandosi alla fuga.

3. (Soggetto 1), propone ricorso per cassazione censurando la sentenza limitatamente alla statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida sia per quanto riguarda l'erronea applicazione dell'art. 222 C.d.S., avendo il giudice disposto in modo automatico la revoca della patente di guida anziché la sospensione, consentita a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 88 del 17 aprile 2019, sia per quanto riguarda la carenza di motivazione, considerato che il giudice ha fatto apodittico riferimento alla gravità delle condotte senza ulteriori specificazioni, nonostante ai sensi dell'art. 133 c.p. avesse aderito alla prospettazione delle parti in punto di risposta sanzionatoria, riconoscendo la congruità delle non indifferenti diminuzioni di pena in ragione dell'operatività della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis c.p., penultimo comma, e delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di (Omissis).

5. Il difensore ha depositato memoria concludendo per l'annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all'art. 589 bis c.p., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.S. allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 589 bis c.p. Non può, dunque, ravvisarsi alcuna violazione di legge nell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente in ipotesi di omicidio stradale non aggravato ai sensi dell'art. 589 bis c.p., commi 2 e 3, trattandosi di una sanzione amministrativa accessoria che è tuttora prevista in relazione al reato contestato.

3. Per quanto riguarda l'asserita carenza motivazionale, è necessario precisare che il venir meno dell'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per il giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l'indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca; onere che, nel caso in esame, risulta assolto con l'indicazione della "gravità delle condotte" posto che, a fronte della contestazione della circostanza aggravante dell'art. 589 ter c.p., tale espressione risulta idonea a rivelare la correlazione del giudizio alle circostanze del caso concreto.

3.1. Il principio secondo il quale, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, D. A., Rv. 283022 - 01), non contrasta infatti con il rilievo per cui il giudice del merito assolva adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri previsti dalla legge; ciò che rileva è, infatti, la possibilità di evincere dalla motivazione che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto.

3.2. Con riguardo all'asserita contraddittorietà interna della motivazione, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D. M., Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661 - 01). Fermi restando i diversi criteri di determinazione della sanzione penale e della sanzione amministrativa accessoria, nel caso in esame la gravità della condotta ha, comunque, trovato riscontro nella determinazione della pena base in anni sei e mesi tre di reclusione, corrispondente a una misura superiore al minimo edittale, che ai sensi dell'art. 589 ter c.p. non può essere inferiore a cinque anni, nonché nell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 589 bis c.p., comma sette, nella misura di un terzo, laddove la norma consente che la pena sia ridotta fino alla metà.

4. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023.

 

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