Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8518 del 27 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8518 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Lesioni personali stradali gravi o gravissime e fuga del conducente - Distinte ipotesi di lesioni colpose plurime - Concorso formale di reati - Sospensione della patente di guida - Durata - Nel determinare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e commisurarla alla commissione dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e la fuga del conducente dopo il fatto, alla luce che si tratta di due distinte ipotesi di lesioni colpose plurime e per le quali si ha concorso formale di reati, unificati esclusivamente quoad poenam, mantenendo per il resto la propria giuridica autonomia, opera la durata per ciascuno degli illeciti, in ragione della gravità delle condotte tenute dal conducente.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2022 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di (Omissis) applicava a (Soggetto 1), ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 590-bis c.p., comma 2 e u.c., e art. 590-ter c.p.. L'imputato era, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza di difesa sostenute dalle parti civili liquidate nella misura complessiva di 9.481,36 Euro, statuizione civile di cui si dichiarava la provvisoria esecutività.

2. Propone ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, con quattro motivi.

2.1. Il primo argomento ritiene la sentenza viziata da violazione di legge in relazione agli artt. 78, 79, 444 c.p.p., art. 446 c.p.p., comma 1, secondo periodo, quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché la costituzione di parte civile sarebbe avvenuta all'udienza del 25.03.2022, quando era già stato formalizzato il patteggiamento, ove il giudice disponeva rinvio per consentire alle parti di verificare la correttezza dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena.

Precisa la difesa che la costituzione di parte civile era avvenuta successivamente alla formalizzazione dell'accordo ex art. 444 c.p.p. intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, e cioè il 10.01.2022, a seguito di decreto di giudizio immediato, e che, dunque, l'avviso di udienza è stato notificato alle persone offese, quando avevano già contezza della scelta processuale dell'imputato. Nella successiva udienza del 29.04.2022 la difesa dell'imputato ed il pubblico ministero avevano ribadito il proprio consenso nel senso richiesto dal Giudice. Ciò nonostante, il Giudice aveva liquidato le spese sostenute dalle parti civili costituite.

2.2. Il secondo motivo denuncia che la sentenza avrebbe altresì violato le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e l'art. 444 c.p.p., comma 2, perché il giudice, nel determinare la somma liquidata in favore delle costituite parti civili, si sarebbe limitato a riprendere pedissequamente la nota spese presentata dal loro difensore senza verificare la congruità degli emolumenti richiesti in relazione alle previsioni delle tariffe professionali. Ulteriore profilo di doglianza è espresso avverso la provvisoria esecutività della statuizione di condanna, non prevista per le ipotesi di applicazione della pena.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., lett. c), per la disposta correzione "de plano" del dispositivo", senza previa fissazione di udienza ex art. 130 c.p.p., in punto di statuizione di condanna sulle spese di costituzione di parte civile. Evidenzia che il dispositivo letto in udienza dal G.i.p. non conteneva alcuna statuizione in ordine alle spese di costituzione di parte civile, integrata nel dispositivo in sede di redazione contestuale della motivazione.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la erronea applicazione dell'art. 222 C.d.S., comma 2, in relazione alla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre, non essendo adeguatamente giustificata la tale determinazione della durata della sanzione, comunque superiore alla soglia massima di anni due.

3. L'avv. F. G., del foro di (Omissis), nell'interesse delle pari civili, ha depositato memoria, con allegata documentazione a sostegno, richiedendo la conferma della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Giova evidenziare, in via preliminare, che in ordine alla legittimazione della parte civile alla costituzione in giudizio in caso di patteggiamento ed alla conseguente legittimità della liquidazione delle relative spese in suo favore sussiste contrasto giurisprudenziale.

2.2. Un primo indirizzo, espresso da Sez. 3, n. 32768 del 6/07/2022, G., Rv, 283518-01, afferma che, in tema di patteggiamento, non è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile in udienza preliminare, anche se la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalizzati, posto che essa, a differenza dell'udienza di cui all'art. 447 c.p.p., comma 1, fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini, può avere epiloghi diversi da quelli solo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta stessa, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in favore di detta parte le spese di costituzione.

Il principio affermato da tale orientamento trae argomento dalla sentenza C. Cost. n. 443 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 444 c.p.p., comma 2, in relazione al potere del giudice di condannare l'imputato al pagamento delle spese incontrate dalla parte civile, non essendo addebitabile a questa la scelta dell'imputato.

2.3. Sul tema, Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D.A., Rv. 241356 - 01, ha affermato il principio di diritto così massimato: "Nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. (In motivazione la Corte ha affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di "ratio", anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato)." In motivazione, il Supremo Consesso osserva che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini preliminari, a norma dell'art. 447 c.p.p. il danneggiato del reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione della pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragione giuridica per costituirsi parte civile, tanto che il suddetto art. 447 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 419 c.p.p., comma 1, per l'udienza preliminare, non contempla la formalità dell'avviso di udienza alla persona offesa del reato.

Ne deriva che, anche ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parti civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge.

Nel caso di udienza preliminare, invece, il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ai sensi dell'art. 420 c.p.p., comma 2, ivi compresa l'eventuale costituzione di parte civile, verifica introduttiva all'esito della quale le parti sono ammesse a formalizzare la propria richiesta di definizione del giudizio eventualmente concordando la pena da applicarsi.

2.4. In senso contrario, Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, A. J., Rv. 279115 - 01, anch'essa sviluppando le argomentazioni espresse da Sez. U, "D.A.", afferma che, in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del giudice e del medesimo danneggiato, atteso che, in tal caso, questo è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli e inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (in conformità con tale indirizzo, Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, G. F., Rv. 279979 - 01).

L'orientamento, in applicazione del principio espresso dalla citata Sez. U, "D.A.", pone l'accento sulla indicata differenza concettuale tra l'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. e l'udienza preliminare, che può eventualmente evolversi nella richiesta di applicazione della pena. Si sottopone a critica la rigida scansione procedurale che il contrario indirizzo assegna all'udienza preliminare, non necessariamente destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena, dalla quale si fa derivare l'assoluta preclusione alla costituzione di parte civile ed alla possibilità di liquidazione delle spese in suo favore, indipendentemente dalla pregressa comunicazione o conoscenza della scelta processuale già effettuata dall'imputato in vista della udienza preliminare.

In realtà, osserva la Quinta Sezione, anche nel caso di fissazione di udienza preliminare, quando il consenso del pubblico ministero sulla richiesta dell'imputato sia già stato formalmente portato a conoscenza del giudice e delle parti civili, queste ultime sono poste in grado di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno. A conclusioni diverse giunge, di contro, nel caso in cui il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non potendo essergli inibita in tal caso la costituzione in giudizio, con conseguente legittimità del provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.

Secondo tale orientamento, dunque, occorre che il giudice verifichi in concreto se le parti civili siano state poste a conoscenza dell'intervenuto accordo sulla pena prima della formalizzazione in udienza dell'atto di costituzione.

2.3. Questo Collegio ritiene, sulla scorta della rigorosa lettura Sez. U, D.A., che il divieto di costituzione di parte civile, in presenza di richiesta concordata di applicazione della pena, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, ha riguardo solo alla limitata ipotesi della costituzione intervenuta nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p..

L'orientamento opposto presenta profili di evidente criticità applicativa, laddove introduce concetti di difficile accertamento, come la formale conoscenza che il danneggiato avrebbe avuto dell'accordo di patteggiamento prima dell'udienza preliminare o, addirittura, una presunzione di conoscibilità dell'accordo sulla pena in conseguenza della sua formalizzazione. In tal modo, oltre ad introdurre un'ipotesi di decadenza dalla facoltà di costituirsi parte civile non prevista dal legislatore, diversamente da tutte le altre che regolano il processo improntate al principio di tassatività, resterebbe incerto quando effettivamente maturerebbe la conoscenza formale dell'accordo sulla pena ed in forza di quali atti prodromici all'udienza preliminare già fissata.

2.4. Per evidente identità di "ratio" il divieto di costituzione di parte civile deve ritenersi operante anche in relazione alle udienze fissate dal giudice per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o, come nel caso in esame, a seguito di decreto di giudizio immediato ex art. 458 c.p.p., comma 2, (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 5252 del 7/11/2019, (Omissis) s.p.a c/ T. A., non massimata).

2.5. Nel caso in esame, tuttavia, deve ritenersi irrilevante, ai fini della possibilità di costituzione delle parti civili, l'iniziale richiesta della difesa dell'imputato di definizione alternativa del giudizio. Come emerge dalla impugnata sentenza, la costituzione di parte civile è avvenuta all'udienza tenutasi in data 25 marzo 2022, fissata dal Gip a seguito della mera richiesta dell'imputato di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. o, in subordine, con rito abbreviato.

In particolare, la richiesta di applicazione della pena con il consenso del pubblico ministero è stata depositata nella prima udienza dopo che il giudice aveva ammesso la costituzione di parte civile, sulla quale la difesa dell'imputato nulla ha osservato. Solo successivamente, all'udienza del 29 aprile 2022, a seguito del rinvio disposto all'uopo dal giudice, la richiesta di patteggiamento è stata perfezionata, con il relativo accordo del pubblico ministero.

La prima richiesta di applicazione della pena non è stata coltivata dall'imputato e, su sollecitazione del giudice, risulta superata dalla nuova richiesta depositata all'udienza all'uopo fissata del 29 aprile 2022. In tale udienza, come annotato nel verbale riassuntivo, "il giudice dà atto che è pervenuta una nuova istanza di patteggiamento", alla quale alle quali le parti si riportano.

Del resto, deve essere escluso che le persone offese possano aver avuto contezza dell'intervenuto accordo sulla pena, in quanto l'avviso di udienza loro notificato recava l'indicazione della richiesta formulata dal difensore dell'imputato di definire "la propria posizione con le forme del giudizio abbreviato", con la precisazione che l'udienza era fissata "per la valutazione delle richieste e le conseguenti statuizioni".

2.6. Deve, pertanto, ritenersi correttamente ammessa dal giudice la costituzione delle parti civili in giudizio e la liquidazione delle spese processuali da queste sostenute, sussistendo una situazione processuale che legittima l'aspettativa delle parti civili a che il processo possa concludersi con una condanna dell'imputato al risarcimento del danno (Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141; Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, S., Rv. 267896), atteso che il riconoscimento del relativo diritto al rimborso è legato non già alla qualità del contributo difensivo, bensì all'anteriorità della costituzione rispetto all'accordo per l'applicazione della pena, all'udienza fissata su generica istanza di definizione con rito alternativo avanzata dalla difesa dell'imputato ex art. 458 c.p.p., comma 2, a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato.

3. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, in ordine alla misura della somma riconosciuta dal giudice in favore delle costituite parti civili.

3.1. Deve osservarsi, in ordine alla determinazione delle somme da riconoscersi per le spese sostenute dalle parti civili in caso di sentenza di patteggiamento, che, trattandosi di statuizione estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato, come tale oggetto di un autonomo capo della sentenza, questa doveva essere adeguatamente motivata dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (cfr. Sez. U, T., n. 40288 del 2011, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, F., Rv. 278286 - 01).

3.2. Tanto premesso, la sentenza del Gip del tribunale di (Omissis) è totalmente carente di argomento sul punto, ed anzi la relativa statuizione, omessa in sede di lettura del dispositivo, è stata integrata "de plano" dal giudice nella redazione del provvedimento, senza far riferimento alcuno, nella parte motiva, ai criteri di liquidazione ed alla individuazione delle attività svolte dal difensore di parte civile.

4. Il terzo motivo, sulla emendabilità de plano del dispositivo letto in udienza, in caso di sentenza con motivazione contestuale, in punto di statuizione sulle spese di costituzione di parte civile, deve ritenersi assorbito nel motivo precedente.

5. Palesemente infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso.

5.1. Giova evidenziare che costituisce consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p. (ex multis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, C., Rv. 280544-01).

5.2. Il giudice, nel determinare la sanzione amministrativa accessoria e commisurarla alla commissione dei reati, ha rilevato che si tratta di due distinte ipotesi di lesioni colpose plurime, per le quali si ha concorso formale di reati, unificati esclusivamente quoad poenam, mantenendo per il resto la propria giuridica autonomia. Ai fini delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida ne ha parametrato la durata determinandola in anni 1 e mesi 6 per ciascuno degli illeciti, in ragione della gravità delle condotte tenute.

5.3. L'argomento della difesa, che fa leva sulla violazione della misura massima delle sanzioni accessorie, non si confronta con la ratio della decisione che considera la pluralità di illeciti penali e la cumulabilità delle sanzioni accessorie per ciascuno di essi irrogate.

6. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile, con rinvio per la statuizione sul punto al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile e rinvia sul punto al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023.

 

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