Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1430 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1430 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Omicidio o lesioni stradali non aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe - sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca - Valutazione - I giudici costituzionali, con la sentenza n. 88 del 2019), hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Genova il (Omissis) 2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a (Soggetto 1) la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Non essendovi, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione sulla disposta revoca della patente di guida, e non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Genova.

Così deciso il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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