Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 9468 del 7 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9468 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - E' ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative quale, ad esempio, la mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente al reato di in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sostituto Procuratore generale della Corte di appello di (Omissis) ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e s.s. dal Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1), imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), comma 2-sexies.

2. Con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere il Giudice disposto la pena accessoria della sospensione della patente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/M. S., Rv. 279349 - 01). La sentenza impugnata è incorsa nell'erronea applicazione della legge penale conseguente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a norma dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 186 C.d.S., comma 2-quater).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di (Omissis).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di (Omissis).

Sentenza a motivazione semplificata.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2023.

 

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