Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12350 del 2 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12350 del 02/04/2026
Circolazione stradale - Art. 222 Codice della Strada - Art. 590-bis c.p. - Revoca o sospensione della patente - Discrezionalità del giudice - Motivazione - In tema di sanzioni accessorie, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S., il giudice, in assenza di aggravanti, conserva il potere di scegliere tra revoca e sospensione della patente, dovendo motivare la decisione alla luce della gravità concreta della condotta, desunta da elementi fattuali significativi quali la contestuale assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, indicativa di maggiore pericolosità e idonea a giustificare l’applicazione della misura più afflittiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 08/04/2024 dal Tribunale di (Omissis) e con la quale (Soggetto 1) era stato giudicato responsabile del reato previsto dall'art. 590-bis, commi 2 e 4, cod. pen. e condannato - all'esito di giudizio abbreviato - alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6, cod. pen. e dall'art. 590-bis, comma settimo, cod. pen., con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Nell'atto di esercizio dell'azione penale, era stato ascritto all'imputato di avere cagionato gravi lesioni personali alla persona offesa (Soggetto 2) a seguito di un incidente stradale intervenuto tra la vettura (Omissis) tg. (Omissis) condotta dall'imputato e l'autovettura modello (Omissis), tg. (Omissis), condotta dalla persona offesa, essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche (con riscontrato tasso etilometrico di 1,20 g/l) e per colpa consistita nella violazione degli artt. 143 e 146 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; in quanto, percorrendo la via (Omissis) sita nel comune di (Omissis), in prossimità dell'intersezione con la va (Omissis), aveva invaso l'opposta corsia di marcia cagionando la collisione con il predetto veicolo condotto dalla vittima.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata da parte del giudice di primo grado, esponendo che - sulla base dell'accertamento tecnico disposto in sede di indagini preliminari - il sinistro, avvenuto in assenza di condizioni atmosferiche avverse, era stato causato dalla condotta tenuta dall'imputato, che aveva oltrepassato la linea di mezzeria invadendo la semicarreggiata opposta, dalla quale stava sopraggiungendo la vettura condotta dalla persona offesa; ha aggiunto che la consulenza tecnica aveva stimato la velocità tenuta dal mezzo di quest'ultima come superiore a quella consentita nel tratto di strada in questione e che la stessa persona offesa non indossava la cintura di sicurezza, elementi ritenuti idonei dal Tribunale a integrare un concorso colposo nel verificarsi dell'evento; esponendo, quindi, come il giudice di primo grado avesse ritenuto sussistente, in capo all'imputato, la colpa specifica derivante dalla violazione degli artt. 143 e 146 nonché dell'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.s., atteso l'accertato stato di ebbrezza e, contemporaneamente, le circostanze attenuanti di cui all'art. 590-bis, comma settimo, cod. pen. e all'art. 62, n. 6, cod. pen. (stante l'intervenuto risarcimento integrale del danno da parte della compagnia assicurativa), giungendo al predetto trattamento sanzionatorio finale.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello inerente alla responsabilità per il sinistro in questione, attesa l'univocità della conclusione formulata dal consulente in ordine al dato dell'invasione della semicarreggiata opposta da parte del mezzo condotto dall'imputato; evidenziando, in ordine alle argomentazioni spiegate dalla difesa, che non si richiedeva che il contestato stato di ebbrezza alcolica avesse causalmente inciso sull'evento, trattandosi di mera circostanza aggravante.
Ha rigettato il motivo riguardante l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., attesa l'oggettiva gravità del fatto e la presenza dello stato di ebbrezza; valorizzando, altresì, il comportamento tenuto dall'imputato al momento del fatto, avendo lo stesso dichiarato agli operanti intervenuti sul posto di essere solo passeggero del mezzo.
Ha altresì rigettato il motivo riguardante la dosimetria della pena, peraltro determinata con minimo discostamento rispetto a quella base e rilevando l'insussistenza di elementi valorizzagli ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ha, infine, rigettato il motivo riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ritenendola giustificata alla luce dello stato di ebbrezza e della riscontrata presenza nel sangue dell'imputato anche di tracce di sostanze stupefacenti.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione (Soggetto 1), tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt.125, 192 e 546, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in punto di rigetto della richiesta di assoluzione dell'imputato.
Richiamava, a tale proposito, il contenuto dell'atto di appello, nel quale era stato sostenuto che l'incidente fosse da ascrivere al comportamento della persona offesa, che viaggiava a una velocità superiore rispetto a quelle consentita e avrebbe superato il limite di delimitazione della semicarreggiata di pertinenza, evidenziando che il modesto tasso alcolico riscontrato non aveva determinato la perdita di controllo della vettura; ha quindi dedotto che, se non si fossero perfezionate le suddette violazioni da parte della persona offesa (compresa quella del mancato utilizzo della cintura di sicurezza), il sinistro non si sarebbe verificato; argomentando, quindi, il carattere carente, contraddittorio e illogico della motivazione della sentenza impugnata, in quanto priva di qualsiasi effettivo vaglio critico della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
Ha fatto riferimento al contenuto del relativo motivo di appello, nel quale era stata evidenziata la condotta colposa della persona offesa e l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato, che si sarebbe attivato immediatamente per indurre la propria compagnia assicurativa a risarcire il danno cagionato; ha quindi dedotto il carattere modestamente offensivo della condotta, che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad applicare la suddetta causa di non punibilità.
Con il terzo motivo ha contestato - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. - la valutazione della Corte territoriale in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ha dedotto che i giudici di merito, nel discostarsi dal minimo edittale, non avrebbero preso in adeguata considerazione il comportamento tenuto dall'imputato dopo l'evento e avrebbero operato un'illogica valutazione in senso negativo dei suoi remoti e non specifici precedenti penali.
Con il quarto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 222 C.d.s. in punto di determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
Ha dedotto che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del carattere discrezionale della revoca della patente di guida derivante dalla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, non giustificando in alcun modo la scelta per la sanzione di massimo rigore e non valutando in concreto gli indici connotativi della condotta tenuta dall'imputato.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, A., Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, G., Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Z., Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, V., Rv. 224079).
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare una non consentita rivisitazione in fatto delle valutazioni compiute dai giudici di merito e, comunque, meramente reiterativo di argomentazioni già proposte di in sede di atto di appello ed esaminate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e priva di elementi di illogicità; ricordando, sotto tale profilo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, R., Rv. 276970).
Difatti, il ricorrente ha contestato la motivazione della Corte territoriale in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro facendo riferimento a elementi di fatto già prospettati in sede di motivo di appello e consistenti nel riferimento alla condotta colposa tenuta dalla persona offesa e assumendo che il superamento del limite di velocità consentito sulla strada, ascrivibile a quest'ultima, ne avrebbe determinato l'invasione della opposta semicarreggiata.
In tal modo, peraltro, il ricorrente non ha adempiuto al suddetto onere di specifico confronto con la motivazione delle sentenze di merito; le quali - nel quadro di argomentazioni che hanno ritenuto sussistente un concorso colposo in capo alla persona offesa per effetto del superamento del limite di velocità e del mancato uso della cintura di sicurezza - hanno fatto riferimento, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, alle valutazioni contenute nella consulenza tecnica espletata in sede di indagini preliminari. Nella quale era stato univocamente rilevato che lo scontro frontale tra le due vetture era stato causato da una parziale invasione della opposta corsia di marcia ascrivibile al (Soggetto 1), con la conseguente sussistenza dei profili di colpa specifica derivanti dalla violazione degli artt. 143 e 146 C.d.s.
Le deduzioni svolte sul punto dalla parte ricorrente si appalesano, quindi, come del tutto generiche e autoevidenti, non contenendo le stesse alcun rilievo in ordine alla congruità della valutazione compiuta dai giudici di merito in ordine al predetto elemento istruttorio e limitandosi a lamentare un preteso vizio di travisamento per omissione.
Ricordando, sotto tale profilo, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme ", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, T., Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia ", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, D. S. S., Rv. 283370).
In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività , ma deve, invece a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085); oneri di allegazione che, nel caso di specie, non risultano in alcun modo adempiuti nella narrativa del motivo di ricorso.
4. Il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato e pure reiterativo di argomentazioni già proposte di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con motivazione logica e coerente.
A tale proposito va premesso che, come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n. 13681, T., Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.
Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.); tenendo altresì conto - sulla base della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. l), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - del parametro costituito dal comportamento susseguente al reato.
Dovendosi ritenere che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. siano cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, ma alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 -bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, M., Rv. 274647 nonché Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, D., Rv. 283044).
Nel caso di specie, con motivazione coerente con i predetti principi, la Corte territoriale ha giustificato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità sulla base della oggettiva gravità del fatto (uno scontro frontale dal quale sono conseguite lesioni gravi per la persona offesa); tenendo altresì conto - in relazione a profilo sottolineato dalla difesa e attinente al comportamento successivo al fatto - come il dato dell'integrale risarcimento del danno operato dalla compagnia assicurativa non potesse elidere la valutazione negativa inerente alla condotta tenuta nell'immediatezza dell'evento, avendo l'imputato negato di fronte agli operanti di essere il conducente della vettura che aveva provocato lo scontro, dichiarando di essere stato unicamente un soggetto trasportato.
5. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.
In ordine al primo punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M., Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, D. P., Rv. 276288).
Nel caso in esame, a fronte del regime edittale previsto dall'art. 590-bis, comma quarto, cod. pen. (applicabile in virtù del concreto tasso di concentrazione alcolemica riscontrato sulla persona dell'imputato) e prevedente un pena detentiva compresa, per le lesioni gravi, tra un anno e sei mesi e tre anni, i giudici di merito hanno individuato una pena base (due anni) inferiore alla media edittale; conseguendone che non sussisteva l'onere di specifica e analitica motivazione invocato dall'imputato e rilevando che, in ogni caso, il giudice di appello ha congruamente ritenuto giustificabile lo scostamento rispetto al minimo edittale sulla scorta della oggettiva gravità del fatto.
Analoga valutazione di manifesta infondatezza va operata con riferimento alla doglianza attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze medesime può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, G., Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, S., Rv. 270986); mentre, sul punto, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, P., Rv. 271269; conf. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, M., Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); tutto ciò fermo restando che - come riconosciuto nella sentenza di annullamento con rinvio - è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, G., Rv. 259762; Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, T., Rv. 245336).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno adeguatamente dato atto della mancanza di elementi positivi idonei a giustificare l'applicazione eia precedenti da cui risultava gravato l'imputato; escludendo, altresì, la valutabilità sotto tale profilo dell'intervenuto risarcimento del danno, in quanto già posto alla base del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (cfr., sul punto, Sez. 7, Ordinanza n. 1421 del 29/01/2025, T., n.m.).
6. Il quarto motivo, inerente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, è manifestamente infondato in quanto caratterizzato da aspecificità estrinseca.
A tale proposito, va premesso che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio - 17 aprile 2019, n. 88 (in G.U. la s.s. 24/04/2019, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.".
Conseguendone che, facendo l'imputazione riferimento alla meno grave ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 590-bis cod. pen., il giudice mantiene un potere discrezionale nella scelta tra la sanzione della revoca della patente di guida e quella, meno grave della sospensione.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno congruamente motivato la scelta della sanzione maggiormente afflittiva sulla base del dato della riscontrata presenza nei liquidi organici del ricorrente - oltre che di sostanze alcoliche - di tracce di sostanza stupefacente del tipo cocaina; con argomentazione specifica con la quale il motivo di ricorso ha del tutto omesso l'onere del necessario confronto.
7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Vanno oscurati i dati sensibili della persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Oscuramento dati sensibili della persona offesa.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2026.
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