Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 110 del 5 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 110 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Determinazione della durata della sospensione - Parametri - Autonomia della sanzione penale ed amministrativa - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del C.d.S., la determinazione della sua durata deve essere effettuata in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, ha applicato a (Soggetto 1) la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi, ex art. 222 C.d.S., per il reato di cui all'art. 590-bis c.p..

2. Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, enunciato nei termini necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), con il quale si deduce l'omessa motivazione in merito all'applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In forza dei principi governanti la materia, come recentemente sintetizzati da Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, D. C., allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, G., Rv, 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, P., Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738). Ne discende, specularmente, per la citata sentenza D. C., che quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l'iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D. M., Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, A. ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, B., Rv. 210982).

3. Premesso quanto innanzi, il ricorrente nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, sul mio della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria si diffonde con dovizia di particolari e con argomentazioni in linea con i principi innanzi richiamati.

Il giudice di merito ha difatti dapprima chiarito che, in forza dell'intervento di Corte Cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 C.d.S., la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, ritenendo poi di applicare la seconda e più mite sanzione in quanto adeguata alla gravità del comportamento dell'imputato. La concreta durata della sospensione è stata poi argomentata sostanzialmente ex art. 218 C.d.S. con particolare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Il riferimento lo si rinviene a chiare lettere nel terzultimo capoverso dei motivi della decisione, ove peraltro si fa esplicito riferimento alla tipologia dell'imprudenza descritta, tre capoversi prima, quale causa dell'investimento del pedone a opera di macchina procedente in retromarcia.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 5 gennaio 2023.

 

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