Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11068 del 24 marzo 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11068 del 16/03/2026
Circolazione Stradale - Artt. 219 e 222 del Codice della Strada e 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Revoca della patente di guida - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - In tema di omicidio stradale definito ex art. 444 c.p.p., le sanzioni amministrative accessorie sono sottratte all’accordo tra le parti e applicate autonomamente dal giudice. In difetto di aggravanti ex art. 589-bis, commi 2 e 3, come la guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la revoca della patente non è automatica: il giudice può optare per la sospensione, ma deve motivare specificamente la scelta più afflittiva, pena l’annullamento sul punto.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. (commesso in (Omissis) il 16 aprile 2024 con evento morte il 9 giugno 2024) la pena concordata di mesi 8 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis commi 2 e 3 cod. pen. Il giudice in sentenza aveva dato atto che il reato di omicidio stradale nel caso di specie era risultato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando invece né nella descrizione del fatto di cui alla imputazione, né negli atti processuali vi era indicazione della sussistenza di tali circostanze. Il relativo passaggio argomentativo era verosimilmente da attribuire ad un refuso, posto che il giudice, nel dare atto della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. aveva spiegato che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, quando invece la persona deceduta era un pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto (Omissis), ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alle revoca della patente di guida.
4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091).
Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritersi ammissibile con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
5. Nel merito il motivo è fondato. L'articolo 222, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida". Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. Strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022 – 01).
5.1. Nel caso in esame il Giudice ha applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, dando atto che erano state contestate le circostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 589-bis cod. pen., che invece non figuravano nel capo di imputazione, né erano emergenti dalle risultanze processuali al ricorrente, infatti, era stato contestato di aver investito un pedone con la ruota anteriore destra del mezzo, in violazione degli artt. 157 e 154 Cod. Strada.
6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), diversa persona fisica.
Così deciso in Roma l'11 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2026.
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