PRONTUARIO OPERATIVO
DEL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora


ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool

Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


Il presente Prontuario operativo raccoglie le principali fattispecie di violazione dell'art. 186 del Codice della strada, con particolare attenzione agli elementi costitutivi degli illeciti, alle modalità di accertamento, al regime sanzionatorio, agli adempimenti di polizia stradale e giudiziaria e alle conseguenze sulla patente e sul veicolo.

Le singole fattispecie sono illustrate in schede autonome, consultabili attraverso i collegamenti riportati nell'indice. Ogni scheda contiene le indicazioni operative pertinenti, le formule di verbalizzazione, i riferimenti normativi, la modulistica e le osservazioni giurisprudenziali specifiche.

Le Note comuni, riportate dopo l'indice, costituiscono parte integrante di tutte le schede e devono essere consultate congiuntamente alla singola ipotesi di violazione. Raccolgono le regole trasversali relative all'accertamento, alle garanzie difensive, alla gestione del veicolo, alle procedure sulla patente e alla giurisprudenza di interesse generale.


CASISTICA DELLE VIOLAZIONI

00. Note comuni al presente articolo.

FATTISPECIE ORDINARIE

01. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.

02. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.

03. Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

INCIDENTE STRADALE PROVOCATO

04. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l – Incidente provocato.

05. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l – Incidente provocato.

06. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l – Incidente provocato.

REATO COMMESSO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA

07. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l – Reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

08. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l – Reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

CONDUCENTE SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DEL COMMA 9-TER

09. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l – Conducente nelle condizioni del comma 9-ter.

10. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l – Conducente nelle condizioni del comma 9-ter.

11. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l – Conducente nelle condizioni del comma 9-ter.

ALCOLOCK ALTERATO O MANOMESSO – SIGILLI RIMOSSI O MANOMESSI

12. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l – Alcolock alterato o manomesso oppure sigilli rimossi o manomessi.

13. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l – Alcolock alterato o manomesso oppure sigilli rimossi o manomessi.

14. Guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l – Alcolock alterato o manomesso oppure sigilli rimossi o manomessi.

RIFIUTO DEGLI ACCERTAMENTI

15. Rifiuto degli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 dell'art. 186.

Criterio di consultazione: le fattispecie sono organizzate per agevolare l'individuazione della disciplina applicabile. Quando ricorrono contemporaneamente incidente provocato, fascia notturna, prescrizioni relative all'alcolock o altre circostanze, occorre verificare il coordinamento delle disposizioni. Il regime speciale dell'art. 186-bis resta distinto.


00. NOTE COMUNI AL PRESENTE ARTICOLO

1. Natura delle fattispecie, soglie alcolemiche e qualificazione giuridica. La fascia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l costituisce illecito amministrativo; le fasce superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l e superiori a 1,5 g/l costituiscono reato. Il valore esattamente pari a 0,8 g/l rientra nella lettera a), mentre quello esattamente pari a 1,5 g/l rientra nella lettera b) del comma 2 dell'art. 186 del Codice della strada.

Il rifiuto degli accertamenti costituisce una distinta fattispecie penale, disciplinata dal comma 7. Quando emergono indizi di reato, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 220 del Codice della strada e del codice di procedura penale. Il verbale amministrativo non sostituisce gli atti di polizia giudiziaria.

La qualificazione giuridica deve essere fondata sugli elementi concretamente acquisiti. L'accertamento dello stato di ebbrezza, la determinazione della fascia alcolemica e la verifica delle eventuali circostanze aggravanti costituiscono profili distinti, ciascuno dei quali richiede un adeguato supporto probatorio.

2. Condizioni soggettive, disciplina speciale e conducenti minorenni. Prima di individuare la scheda applicabile occorre verificare se il conducente appartenga alle categorie disciplinate dall'art. 186-bis del Codice della strada, comprese le persone di età inferiore a ventuno anni, i titolari di patente B conseguita da meno di tre anni e i conducenti professionali individuati dalla disposizione.

Per gli illeciti amministrativi materialmente commessi da un minorenne trova applicazione l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con individuazione della persona tenuta alla sorveglianza, salva la prova di non aver potuto impedire il fatto. Occorre distinguere l'autore materiale della condotta dal destinatario della contestazione amministrativa.

Per le fattispecie penali, invece, la responsabilità è personale e non si trasferisce al genitore o all'esercente la responsabilità genitoriale. Si applicano le disposizioni del procedimento penale minorile, comprese quelle relative alla difesa e agli avvisi. Per i provvedimenti sul titolo di guida devono essere considerati anche l'art. 219-bis e l'art. 128 del Codice della strada, nei rispettivi ambiti applicativi.

3. Controllo preliminare, prova quantitativa e presupposti dell'accertamento. Il controllo preliminare qualitativo previsto dal comma 3 dell'art. 186 serve a individuare possibili condizioni di alterazione e non fornisce, da solo, una misurazione quantitativa del tasso alcolemico.

Il comma 4 consente l'accertamento quantitativo nei casi previsti dalla norma, tra cui l'esito positivo del controllo preliminare, il coinvolgimento in un incidente stradale e la presenza di ulteriori concreti motivi per ritenere il conducente in stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcool.

Non è pertanto necessario eseguire sempre un controllo preliminare qualitativo prima della prova con etilometro. È invece necessario documentare il presupposto concretamente ricorrente, indicando gli elementi osservati, gli eventuali risultati preliminari e le circostanze che hanno determinato l'esecuzione dell'accertamento.

4. Etilometro, due determinazioni, verifiche metrologiche e documentazione. L'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada disciplina le modalità dell'accertamento mediante etilometro e prevede almeno due determinazioni concordanti effettuate a intervallo di cinque minuti.

Gli operatori devono riportare entrambi i valori rilevati e gli orari delle prove, conservare gli scontrini e documentare eventuali messaggi dell'apparecchio, anomalie o circostanze che abbiano impedito il regolare completamento delle operazioni.

Devono inoltre essere indicati marca, modello, matricola e riferimenti della documentazione relativa all'omologazione e alle verifiche metrologiche dello strumento. Il rispetto delle prescrizioni tecniche deve essere distinto dalle questioni processuali relative all'onere della prova e all'attendibilità dei risultati.

La soglia di 0,8 g/l ancora presente in alcuni passaggi del testo regolamentare deve essere coordinata con le successive modifiche delle soglie previste dall'art. 186 del Codice della strada. L'operatore non può sostituire alle procedure prescritte una propria valutazione sulla loro superfluità.

5. Avviso della facoltà di assistenza del difensore. Prima dell'accertamento strumentale deve essere comunicata al conducente, nei casi previsti, la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e dell'art. 356 c.p.p.

L'adempimento non dipende dal successivo risultato penale o amministrativo dell'accertamento. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 6987/2022 è pertinente al tema dell'avviso difensivo anche quando l'esito della prova conduce alla contestazione della fascia amministrativa.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 12178/2024 distingue il controllo preliminare esplorativo dall'accertamento probatorio e affronta il rapporto tra facoltà di assistenza del difensore e carattere urgente dell'atto.

La facoltà di assistenza non comporta automaticamente l'obbligo di attendere l'arrivo del difensore prima di eseguire un accertamento urgente. L'avviso e le circostanze dell'operazione devono comunque essere documentati.

6. Forma dell'avviso, verbalizzazione e atti di polizia giudiziaria. L'avviso deve rendere comprensibile al conducente la facoltà riconosciuta dalla legge e non richiede necessariamente una formula sacramentale. È comunque opportuno documentare contestualmente l'orario dell'avviso, le dichiarazioni rese, l'eventuale indicazione del difensore e la sua presenza o assenza durante l'accertamento.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 1938/2024 affronta il tema dell'avviso orale e della prova del suo adempimento. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 15112/2023 riguarda la rilevanza della documentazione dell'avviso e degli ulteriori elementi dai quali possa risultare la conoscenza della facoltà difensiva.

Per le fattispecie penali devono essere redatti gli atti necessari all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore, all'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e agli ulteriori avvisi prescritti. Quando pertinenti, possono essere utilizzati i modelli della sezione Modulistica del portale, distinguendo il modello PG-01mag per i maggiorenni dal modello PG-02min per i minorenni.

La comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica deve rispettare le disposizioni dell'art. 347 c.p.p. e le altre norme processuali applicabili. Tale adempimento è distinto dalla trasmissione della patente e degli atti amministrativi alla Prefettura.

7. Accertamenti presso strutture sanitarie. Il comma 5 dell'art. 186 riguarda il conducente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche. Occorre distinguere l'acquisizione di risultati di analisi già eseguite autonomamente per finalità cliniche dalla richiesta di nuovi accertamenti a fini probatori, anche quando l'analisi riguardi un campione già prelevato.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 5891/2023 e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 14595/2026 affrontano il rapporto tra accertamenti sanitari, finalità probatorie e garanzie difensive.

È necessario documentare la richiesta degli organi di polizia, la finalità dell'accertamento, l'orario del prelievo, quello dell'analisi, le modalità di acquisizione della certificazione e l'eventuale avviso difensivo. Non devono essere confusi l'orario della condotta di guida, quello del prelievo e quello della successiva analisi.

La certificazione sanitaria deve essere trasmessa al Prefetto secondo le disposizioni e i termini del comma 5, quando applicabili. Tale trasmissione è distinta dagli ulteriori adempimenti previsti per il ritiro della patente.

8. Accertamento sintomatico e prova della fascia alcolemica. L'assenza di una misurazione quantitativa non consente di ignorare gli elementi concretamente osservati dagli operatori, ma neppure di attribuire automaticamente al conducente un determinato valore alcolemico.

Devono essere descritti analiticamente equilibrio, eloquio, coordinazione motoria, comportamento, alito, condotta di guida e ulteriori circostanze riscontrate. Sono da evitare formule generiche quali “manifestamente ubriaco” o indicazioni numeriche del tasso alcolemico non supportate da una misurazione.

La riconducibilità della condotta a una specifica fascia sanzionatoria richiede una valutazione probatoria adeguata alla soglia prevista dalla legge. La presenza di sintomi di alterazione non giustifica automaticamente la contestazione della lettera b) o della lettera c), né consente di assegnare senza ulteriori elementi la condotta alla fascia amministrativa della lettera a).

La valutazione deve essere particolarmente rigorosa quando la diversa qualificazione comporti il passaggio dall'illecito amministrativo alla responsabilità penale o l'applicazione di conseguenze accessorie più gravi.

9. Prova della condotta di guida, veicolo in sosta e circostanze dell'accertamento. Ai fini della configurabilità della violazione deve essere accertata una condotta effettivamente riconducibile alla guida del veicolo. La presenza di una persona in stato di ebbrezza all'interno di un veicolo fermo non dimostra necessariamente che la stessa abbia precedentemente guidato in quelle condizioni.

La prova della guida può tuttavia derivare anche da elementi indiretti, purché idonei a ricostruire la condotta con il grado di certezza richiesto dalla natura dell'illecito. Devono essere documentati l'eventuale osservazione diretta, la posizione del veicolo, il funzionamento del motore, le dichiarazioni acquisite, le testimonianze, i rilievi e gli ulteriori elementi di riscontro.

Occorre distinguere la sosta dalla fermata e verificare se le circostanze concretamente accertate consentano di ricondurre la condotta alla nozione giuridica di guida. La mera intenzione di mettersi alla guida non deve essere confusa con la prova di una condotta già realizzata.

10. Biciclette, monopattini e veicoli per i quali non è richiesta patente. La disciplina della guida in stato di ebbrezza può riguardare anche veicoli per la cui conduzione non è richiesta patente. La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 34352/2023 affronta il tema con riferimento alla bicicletta.

Per i monopattini elettrici devono essere considerate le disposizioni speciali e l'equiparazione residuale prevista dall'art. 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le caratteristiche tecniche del mezzo concretamente utilizzato.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 37391/2025 e la Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 48083/2023 costituiscono riferimenti per il coordinamento della disciplina della guida in stato di ebbrezza con quella dei monopattini elettrici e delle conseguenze sul titolo abilitativo.

Quando il veicolo non richiede patente, non si procede automaticamente al ritiro di una patente eventualmente posseduta per altri veicoli né alla decurtazione dei punti in relazione alla sola condotta descritta. L'applicabilità delle ulteriori conseguenze sul veicolo deve essere verificata autonomamente.

11. Incidente provocato, nesso causale e fascia oraria notturna. L'art. 186, comma 2-bis, richiede che il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Il semplice coinvolgimento nel sinistro non è sufficiente.

La dinamica deve essere ricostruita attraverso rilievi, testimonianze, dichiarazioni, documentazione fotografica e ulteriori elementi disponibili. Occorre verificare il contributo causale della condotta del conducente, anche quando concorrano ulteriori fattori, quali condizioni atmosferiche, caratteristiche della strada o comportamenti di altri utenti.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 35181/2026 affronta il rapporto tra stato di alterazione, concorso di ulteriori cause e verificazione dell'incidente.

L'incidente può assumere rilievo anche in assenza di coinvolgimento di altri veicoli o di persone ferite, purché ricorrano gli elementi necessari alla qualificazione dell'evento e alla sua attribuzione al conducente.

Il comma 2-sexies dell'art. 186 riguarda l'aumento dell'ammenda prevista per i reati commessi dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Non introduce una maggiorazione notturna della sanzione amministrativa prevista dalla lettera a).

12. Ritiro della patente, sospensione, revoca e visita medica. Il ritiro immediato della patente deve essere distinto dalla sospensione provvisoria prefettizia e dalla sanzione amministrativa accessoria applicata secondo la disciplina prevista per la specifica fattispecie.

Per la violazione amministrativa della lettera a) si applica, nei casi previsti, la procedura dell'art. 218 del Codice della strada, con trasmissione della patente ritirata e di copia del verbale alla Prefettura entro cinque giorni dal ritiro.

Permesso di guida durante la sospensione. Nei soli casi consentiti dall'art. 218, comma 2, del Codice della strada, e purché dalla violazione non sia derivato un incidente, l'interessato può presentare al Prefetto, entro quindici giorni dal ritiro, istanza motivata e documentata per un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie, per comprovate esigenze lavorative nei termini di legge oppure per le situazioni collegate all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il permesso non può eccedere complessivamente tre ore giornaliere, non è automatico e può essere concesso una sola volta; il suo rilascio comporta l'aumento della durata della sospensione secondo il criterio legale. Il termine per l'adozione dell'ordinanza è di quindici giorni, elevato a trenta giorni se è presentata l'istanza di permesso. Nessun permesso consente la guida mentre permane lo stato di ebbrezza.

Per le fattispecie penali con conseguenze sulla patente opera l'art. 223 del Codice della strada, che disciplina il ritiro e la sospensione provvisoria, con trasmissione del documento e del rapporto entro dieci giorni.

La revoca della patente non deve essere confusa con la sospensione e non consegue automaticamente a ogni violazione della lettera c). Occorre verificare gli specifici presupposti previsti dalla legge, compresi quelli relativi alla recidiva nel biennio e all'incidente provocato.

La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 3245/2024 distingue le misure cautelari collegate al reato dai provvedimenti riguardanti l'idoneità sanitaria alla guida. L'esito favorevole della visita medica non determina automaticamente la cessazione di una sospensione fondata su un autonomo titolo giuridico.

La visita medica prevista dall'art. 119 del Codice della strada, gli eventuali provvedimenti dell'art. 128 e le sanzioni accessorie devono essere considerati secondo i rispettivi presupposti e procedimenti.

13. Gestione del veicolo: consegna a persona idonea, trasporto, fermo e sequestro. Le operazioni di gestione del veicolo devono essere distinte dalle sanzioni amministrative accessorie e dai provvedimenti cautelari eventualmente applicabili.

Quando ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 2-quinquies, e il veicolo non può essere condotto da altra persona idonea, possono essere adottate le modalità di trasporto previste dalla disposizione, con le spese a carico del trasgressore e con le garanzie necessarie alla custodia.

La consegna del veicolo a persona idonea e le eventuali operazioni di trasporto possono essere documentate mediante il Modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto.

Il modello CS-06 documenta i presupposti dell'intervento, la verifica dell'idoneità del soggetto ricevente e le operazioni di consegna o trasporto. Può essere utilizzato, nei rispettivi ambiti applicativi, anche per le operazioni previste dall'art. 187, commi 5-bis e 5-ter, del Codice della strada.

Il modello CS-06 non costituisce verbale di sequestro né di fermo amministrativo e non sostituisce gli atti obbligatori previsti per tali provvedimenti.

Quando la fattispecie prevede il fermo amministrativo, occorre applicare la relativa disciplina e la procedura dell'art. 214 del Codice della strada, nei limiti di compatibilità e secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Quando è previsto il sequestro finalizzato alla confisca conseguente a un reato, occorre coordinare la procedura con l'art. 224-ter del Codice della strada.

L'eventuale appartenenza del veicolo a persona estranea all'illecito o al reato deve essere verificata e documentata, poiché può incidere sull'applicabilità del fermo o della confisca e, nei casi previsti, sulle conseguenze relative alla patente.

La prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza deve essere impedita, documentando le modalità concretamente adottate. Il semplice trasporto del veicolo in luogo sicuro non deve essere qualificato come sequestro o fermo.

14. Codici 68 e 69, alcolock e maggiorazioni speciali. Le condizioni previste dal comma 9-ter dell'art. 186 e l'eventuale alterazione o manomissione del dispositivo alcolock o dei relativi sigilli richiedono la verifica delle specifiche maggiorazioni previste dal comma 9-quater.

Occorre inoltre verificare l'eventuale applicabilità delle distinte violazioni previste dall'art. 125 del Codice della strada, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al dispositivo di blocco dell'accensione in presenza di alcool.

Le maggiorazioni e le eventuali ulteriori conseguenze non devono essere applicate automaticamente sulla base della sola presenza dei codici sulla patente. È necessario verificare i presupposti normativi, la situazione concreta e le condizioni del dispositivo.

Le schede ordinarie non devono essere utilizzate con i soli importi e le sole pene ivi indicati quando ricorrono le condizioni speciali previste dalla legge.

L'apposizione dei codici e gli eventuali provvedimenti di revisione previsti dall'art. 128 del Codice della strada devono essere distinti dalle conseguenze della sola violazione amministrativa ordinaria della lettera a).

15. Rifiuto dell'accertamento e condotte elusive. Il rifiuto degli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 dell'art. 186 costituisce una fattispecie autonoma, disciplinata dal comma 7.

Occorre documentare quale accertamento sia stato richiesto, i presupposti della richiesta, le modalità con cui essa è stata formulata e il comportamento concretamente tenuto dal conducente. La semplice impossibilità materiale di eseguire correttamente una prova deve essere distinta da una condotta volontariamente elusiva.

La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 2632/2023 affronta il rapporto tra rifiuto dell'accertamento e avviso della facoltà di assistenza difensiva.

L'ordinanza della Cassazione penale, Sezione VII, n. 472/2023 affronta la rilevanza del volontario allontanamento durante l'attesa di una pattuglia dotata di etilometro.

La valutazione deve essere fondata sulle circostanze concretamente accertate, evitando di qualificare automaticamente come rifiuto ogni prova non completata o ogni comportamento non collaborativo.

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CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

11 ottobre 2026: prima predisposizione della casistica e delle note comuni.

12 ottobre 2026: riorganizzazione del Prontuario dell'articolo 186 mediante pagina principale e quindici schede autonome, con collegamenti interni dedicati.

17 ottobre 2026: revisione coordinata delle Note comuni, razionalizzazione dei contenuti trasversali alle singole schede, integrazione del collegamento al modello CS-06 per la consegna del veicolo a persona idonea o la documentazione del trasporto, precisazione delle distinzioni tra ritiro e sospensione della patente, fermo amministrativo, sequestro e confisca, e aggiornamento delle indicazioni operative e giurisprudenziali.


AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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