PRONTUARIO OPERATIVO
DELLE VIOLAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
ARTICOLO 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
Vedi articolo 186 del Codice della strada
Vedi articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
SCHEDA 09
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8 G/L – CONDUCENTE SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DEI CODICI UNIONALI 68 E 69 (ALCOLOCK)
Torna alla pagina indice dell'articolo 186 contenente la casistica delle violazioni e le note comuni
Norma violata
Art. 186, comma 1, in relazione al comma 2, lettera a), e al comma 9-quater, primo periodo, del Codice della strada.
Ambito della scheda
Conduzione di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, da parte di conducente che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter.
La fattispecie riguarda il conducente soggetto alle prescrizioni conseguenti a una precedente condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza previsti dal comma 2, lettere b) o c), con riferimento ai codici unionali 68 e 69 e al dispositivo alcolock.
La presente scheda presuppone l'assenza di incidente provocato e di accertata alterazione o manomissione del dispositivo di blocco o dei relativi sigilli. In presenza di tali ulteriori circostanze, occorre verificare le specifiche maggiorazioni e le conseguenze previste dalle disposizioni applicabili.
Natura della violazione
Illecito amministrativo pecuniario, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il comma 9-quater, primo periodo, prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni della lettera a) quando il conducente si trovi nelle condizioni del comma 9-ter.
La maggiorazione non trasforma la violazione amministrativa in contravvenzione penale. La semplice positività alcolemica non dimostra, di per sé, la manomissione del dispositivo alcolock.
A. Descrizione della violazione – Accertamento mediante etilometro
Il giorno [data], alle ore [ora], in [località, strada e punto dell'accertamento], conduceva il veicolo [tipo, marca, modello, targa o altri elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], risultava un tasso alcolemico di [valore] g/l nella prima prova, eseguita alle ore [ora], e di [valore] g/l nella seconda prova, eseguita alle ore [ora], a intervallo non inferiore a cinque minuti.
Le risultanze delle prove, eseguite secondo le prescrizioni applicabili, documentavano un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.
Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni previste dall'art. 186, comma 9-ter, come accertato mediante [indicare estremi della patente, codici unionali 68 e 69, provvedimenti, verifiche documentali e periodo di efficacia delle prescrizioni].
Ricorrendo le condizioni del comma 9-ter, la violazione della lettera a) risultava assoggettata alla maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo.
B. Descrizione della violazione – Accertamento sanitario
Il giorno [data], alle ore [ora della condotta di guida], in [luogo], conduceva il veicolo [identificazione] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Il tasso alcolemico veniva accertato mediante [descrivere la tipologia dell'accertamento sanitario, i presupposti e le modalità di acquisizione], con risultato pari a [valore] g/l, come da documentazione [estremi].
Il conducente risultava soggetto alle prescrizioni del comma 9-ter sulla base di [documentazione e verifiche effettuate].
Venivano documentati separatamente l'orario della guida, quello dell'eventuale prelievo, quello dell'analisi e quello dell'acquisizione del risultato, nonché le circostanze rilevanti per la valutazione della prova.
C. Accertamento mediante elementi sintomatici
In assenza di una valida misurazione quantitativa, descrivere analiticamente i sintomi osservati, le condizioni del conducente e gli ulteriori elementi oggettivi disponibili.
La sola presenza di sintomi generici non consente di attribuire automaticamente un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l. La collocazione della condotta nella specifica fascia deve essere sostenuta da elementi probatori adeguati.
D. Verifica delle condizioni del comma 9-ter
Accertare che il conducente sia effettivamente soggetto alle prescrizioni previste dal comma 9-ter alla data della condotta.
Documentare gli estremi del titolo abilitativo, i codici unionali 68 e 69, i provvedimenti di revisione o adeguamento della patente, la decorrenza e la durata delle prescrizioni, nonché le ulteriori risultanze documentali disponibili.
La sola esistenza di una precedente denuncia o condanna per guida in stato di ebbrezza non deve essere utilizzata come prova automatica dell'operatività delle prescrizioni alla data del nuovo accertamento.
Codice PRO.SA.: Codice non presente
Nel Prontuario infrazioni della Polizia Locale di Milano aggiornato al 10 maggio 2023 non è presente una voce specifica per la fattispecie descritta nella presente scheda. L'indicazione si riferisce esclusivamente al documento consultato e non attesta l'assenza del codice nel gestionale attualmente in uso.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali ordinari della sanzione pecuniaria |
Da euro 543,00 a euro 2.170,00 |
| Maggiorazione prevista dal comma 9-quater |
Aumento di un terzo delle sanzioni della lettera a), quando ricorrono le condizioni del comma 9-ter. |
| Limiti edittali pecuniari risultanti dalla maggiorazione |
Da euro 724,00 a euro 2.893,33, quali risultati aritmetici dell'aumento di un terzo, ferme le regole di arrotondamento applicabili. |
| Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni |
Euro 724,00, secondo le disposizioni dell'art. 202, in assenza di ulteriori maggiorazioni concorrenti. |
| Riduzione del 30% per pagamento entro cinque giorni |
Non ammessa, poiché per la violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, secondo l'art. 202. |
| Sanzione amministrativa accessoria |
Sospensione della patente. Durata ordinaria della lettera a): da tre a sei mesi. L'incidenza dell'aumento del comma 9-quater sulla durata richiede specifica verifica interpretativa e operativa. |
| Ritiro della patente |
Immediato, quando dovuto, secondo l'art. 218. |
| Trasmissione della patente |
Entro cinque giorni alla Prefettura competente, unitamente al verbale, secondo l'art. 218. |
| Decurtazione dei punti |
10 punti, con eventuale raddoppio nei casi previsti dall'art. 126-bis. |
| Sequestro finalizzato alla confisca |
Non previsto per la sola fattispecie descritta. |
| Fermo amministrativo del veicolo |
Non previsto in assenza di incidente provocato o di ulteriori autonomi presupposti normativi. |
| Revoca della patente |
Non prevista per la sola fattispecie amministrativa descritta. |
| Comunicazione di notizia di reato |
Non prevista per la sola violazione amministrativa, salvo emergano autonomi fatti penalmente rilevanti. |
| Autorità amministrativa competente |
Prefetto del luogo della commessa violazione, per i provvedimenti di competenza. |
Precisazione sugli importi. Il minimo ordinario di euro 543,00, aumentato di un terzo, determina l'importo di euro 724,00. Il massimo ordinario di euro 2.170,00, aumentato di un terzo, determina l'importo aritmetico di euro 2.893,33, ferme le regole di arrotondamento applicabili.
Precisazione sulla sospensione. La lettera a) prevede ordinariamente la sospensione della patente da tre a sei mesi. Poiché il comma 9-quater richiama le «sanzioni» della lettera a), l'eventuale incidenza dell'aumento di un terzo anche sulla durata della sospensione deve essere valutata sulla base dell'interpretazione normativa e delle pertinenti indicazioni ministeriali. Non è corretto confondere il ritiro immediato della patente con la sospensione disposta dal Prefetto.
Precisazione sulle prescrizioni. Il codice unionale 68 riguarda il divieto di assumere alcool alla guida; il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati del dispositivo alcolock conforme alle prescrizioni applicabili. Le due prescrizioni derivano dal comma 9-ter e devono essere distinte dalla maggiorazione sanzionatoria del comma 9-quater.
Precisazione sulla manomissione. L'alterazione o manomissione del dispositivo alcolock o dei relativi sigilli è disciplinata dal secondo periodo del comma 9-quater e comporta un diverso trattamento sanzionatorio. La semplice positività all'etilometro non costituisce prova automatica della manomissione.
Precisazione sulla disciplina dell'articolo 125. Le violazioni delle prescrizioni della patente relative ai codici unionali devono essere coordinate con l'art. 125, comma 3-quater, evitando duplicazioni sanzionatorie non consentite e verificando la natura delle condotte concretamente accertate.
NOTE DA RIPORTARE NEGLI ATTI E ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Identificazione del conducente. Identificare compiutamente il soggetto e documentare la condotta effettiva di guida, indicando veicolo, luogo, orario e circostanze dell'accertamento.
2. Verifica del titolo abilitativo. Accertare categoria, validità, limitazioni e prescrizioni della patente, con particolare riferimento ai codici unionali 68 e 69. Riportare gli estremi del documento e le risultanze delle interrogazioni effettuate.
3. Accertamento della condizione del comma 9-ter. Verificare che le prescrizioni siano effettivamente applicabili al conducente alla data della violazione. Acquisire gli estremi della precedente condanna, dei provvedimenti di revisione o adeguamento e delle annotazioni sul titolo, quando disponibili e pertinenti.
4. Decorrenza delle prescrizioni. Accertare la data di restituzione della patente dopo la condanna, dalla quale decorrono i periodi minimi previsti dal comma 9-ter, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.
5. Verifica dei codici unionali. Documentare la presenza e l'efficacia dei codici 68 e 69. In caso di difformità tra il documento materialmente esibito e le risultanze delle banche dati, acquisire gli elementi necessari a ricostruire la situazione amministrativa effettiva.
6. Verifica del dispositivo alcolock. Quando il veicolo rientra nelle categorie interessate dalla disciplina dell'art. 125, comma 3-ter, verificare la presenza del dispositivo e, nei limiti delle competenze e delle possibilità tecniche degli operatori, la documentazione relativa all'installazione e le condizioni esteriori del sistema.
7. Distinzione tra presenza del dispositivo e suo corretto funzionamento. La mera presenza materiale di un alcolock non dimostra automaticamente la conformità tecnica del sistema. Eventuali anomalie devono essere descritte senza attribuire loro, in assenza di adeguati riscontri, la natura di alterazione o manomissione.
8. Accertamento mediante etilometro. Documentare marca, modello, matricola, estremi dell'omologazione, verifiche metrologiche, orari e risultati delle prove. Acquisire gli scontrini e rispettare le disposizioni dell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
9. Accertamento sanitario. Qualora il tasso alcolemico risulti da documentazione sanitaria, indicare i presupposti dell'accertamento, gli orari, la tipologia di analisi e le modalità di acquisizione dei risultati, distinguendo gli esami clinici autonomi da quelli richiesti dall'organo accertatore.
10. Contestazione della violazione. Riportare espressamente l'art. 186, comma 2, lettera a), e la maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo. Descrivere le risultanze alcolemiche e gli elementi che dimostrano l'applicabilità del comma 9-ter.
11. Importo della sanzione. Per la fattispecie semplice aggravata dal primo periodo del comma 9-quater, senza ulteriori maggiorazioni, indicare il pagamento in misura ridotta di euro 724,00, nei termini previsti dall'art. 202.
12. Esclusione della riduzione del trenta per cento. Non applicare la riduzione per il pagamento entro cinque giorni quando la violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
13. Ritiro della patente. Procedere, quando dovuto, al ritiro immediato del documento secondo l'art. 218, redigendo gli atti prescritti e trasmettendo la patente e il verbale alla Prefettura competente entro cinque giorni.
14. Sospensione della patente. Segnalare nel verbale la sanzione accessoria prevista dalla lettera a) e la maggiorazione del comma 9-quater. Distinguere il ritiro materiale dalla successiva determinazione prefettizia sulla sospensione.
15. Decurtazione dei punti. Applicare la disciplina dell'art. 126-bis. La maggiorazione pecuniaria del comma 9-quater non comporta automaticamente il raddoppio della decurtazione.
16. Assenza di sequestro o fermo nella fattispecie ordinaria. In assenza di incidente provocato o di ulteriori autonomi presupposti normativi, la presente fattispecie non comporta il sequestro finalizzato alla confisca né il fermo amministrativo del veicolo.
17. Gestione materiale del veicolo. Impedire la prosecuzione della guida da parte del conducente in stato di ebbrezza. Quando ricorrono i presupposti dell'art. 186, comma 2-quinquies, documentare la consegna del veicolo a persona idonea o il trasporto.
Quando pertinente, utilizzare il modello CS-06 – Verbale di consegna del veicolo a persona idonea o di documentazione del trasporto, disponibile nella sezione Modulistica. Il modello non costituisce verbale di fermo o sequestro.
18. Eventuali violazioni dell'art. 125. Quando emergano violazioni delle prescrizioni relative ai codici 68 e 69, verificare il rapporto tra la fattispecie dell'art. 125, comma 3-quater, e quella dell'art. 186, evitando contestazioni cumulative non consentite.
19. Eventuale manomissione. Qualora siano rilevati elementi indicativi di alterazione del dispositivo o di rimozione o manomissione dei sigilli, descrivere analiticamente le anomalie e acquisire, ove necessario, verifiche tecniche idonee. Non applicare il raddoppio del secondo periodo del comma 9-quater sulla base di mere supposizioni.
20. Eventuale incidente provocato. Quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, verificare l'applicazione del comma 2-bis e il coordinamento delle maggiorazioni con il comma 9-quater. Non utilizzare automaticamente l'importo di euro 724,00, previsto per la fattispecie priva di ulteriori aggravanti.
21. Conducenti appartenenti a categorie speciali. Verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 186-bis, considerando età, anzianità di patente e attività di trasporto esercitata. La disciplina speciale deve essere coordinata con quella del comma 9-quater.
22. Completezza degli atti. La contestazione deve documentare la condotta di guida, il tasso alcolemico, la condizione soggettiva del comma 9-ter, l'efficacia delle prescrizioni, gli accertamenti tecnici eseguiti, il ritiro della patente e l'eventuale gestione del veicolo.
OSSERVAZIONI ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Struttura della fattispecie. La violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), conserva natura amministrativa anche quando ricorra la maggiorazione prevista dal comma 9-quater, primo periodo.
La particolarità della fattispecie risiede nella condizione soggettiva del conducente, sottoposto alle prescrizioni conseguenti a una precedente condanna per uno dei reati previsti dalle lettere b) o c).
2. Distinzione tra comma 9-ter e comma 9-quater. Il comma 9-ter disciplina le prescrizioni relative ai codici unionali 68 e 69, la loro durata e l'adeguamento della patente. Il comma 9-quater disciplina invece le maggiorazioni sanzionatorie per successive violazioni.
La contestazione deve identificare la violazione principale e la disposizione che ne determina l'aumento, senza confondere l'obbligo relativo al dispositivo alcolock con la guida in stato di ebbrezza.
3. Origine delle prescrizioni. Le prescrizioni del comma 9-ter sono previste per i conducenti condannati per i reati della lettera b) o della lettera c).
La durata minima è di due anni per i casi della lettera b) e di tre anni per quelli della lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica.
4. Revisione e adeguamento della patente. Il comma 9-ter prevede la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, finalizzata all'adeguamento del titolo alle prescrizioni.
La verifica della posizione amministrativa del conducente deve riguardare l'effettiva operatività delle prescrizioni alla data della nuova violazione.
5. Codice unionale 68. Il codice 68 identifica la prescrizione relativa al divieto di assumere alcool alla guida. La sua funzione è distinta dalla soglia generale di 0,5 g/l prevista dalla lettera a).
La presenza del codice assume rilievo nella verifica delle condizioni del comma 9-ter, ma non sostituisce la prova della nuova condotta di guida in stato di ebbrezza.
6. Codice unionale 69. Il codice 69 limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla disciplina applicabile.
Per i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N, l'art. 125, comma 3-ter, disciplina l'obbligo di installazione del dispositivo in relazione alle prescrizioni del titolo abilitativo.
7. Disciplina tecnica dell'alcolock. Le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione, la taratura, la sigillatura e la documentazione del dispositivo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, e dalle pertinenti disposizioni attuative.
Le verifiche relative alla conformità del dispositivo devono essere distinte dall'accertamento quantitativo del tasso alcolemico del conducente.
8. Maggiorazione pecuniaria. La sanzione amministrativa pecuniaria ordinaria della lettera a) è compresa tra euro 543,00 ed euro 2.170,00.
Applicando l'aumento di un terzo previsto dal comma 9-quater, il minimo diventa euro 724,00 e il massimo aritmetico euro 2.893,33, ferme le regole di arrotondamento applicabili.
9. Pagamento in misura ridotta. Per la fattispecie descritta, il pagamento in misura ridotta deve essere determinato secondo l'art. 202, considerando la maggiorazione del minimo edittale.
La riduzione del trenta per cento per pagamento entro cinque giorni non è ammessa in presenza della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
10. Sospensione della patente e questione interpretativa. La lettera a) prevede ordinariamente la sospensione della patente da tre a sei mesi. Il comma 9-quater dispone l'aumento di un terzo delle «sanzioni» della lettera a), senza distinguere espressamente, nel proprio testo, la componente pecuniaria dalla sanzione accessoria.
Per evitare applicazioni difformi, l'incidenza della maggiorazione sulla durata della sospensione deve essere verificata alla luce delle pertinenti indicazioni ministeriali e dell'interpretazione applicabile. Il ritiro immediato resta un adempimento distinto dal provvedimento prefettizio.
11. Manomissione del dispositivo e raddoppio. Il secondo periodo del comma 9-quater prevede il raddoppio delle sanzioni del comma 2 quando il dispositivo di blocco sia stato alterato o manomesso oppure siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
La prova della manomissione richiede elementi specifici. Il solo superamento del limite alcolemico non consente di presumere che il dispositivo sia stato alterato.
12. Rapporto con l'art. 125. L'art. 125, comma 3-quater, disciplina le violazioni delle prescrizioni relative ai codici 68 e 69, con una clausola che richiede il coordinamento con i casi previsti dall'art. 186.
Gli operatori devono individuare le condotte effettivamente accertate, distinguendo l'inosservanza delle prescrizioni dal superamento delle soglie alcolemiche e dalle eventuali manomissioni.
13. Incidente provocato e concorso delle maggiorazioni. Quando il conducente provoca un incidente, il comma 2-bis prevede il raddoppio delle sanzioni e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenenza a persona estranea all'illecito.
La compresenza dell'aggravante dell'incidente e della maggiorazione del comma 9-quater richiede un calcolo coordinato. Le maggiorazioni non devono essere applicate senza verificare la loro base di calcolo e le indicazioni ministeriali pertinenti.
14. Indicazioni operative del Ministero dell'interno – Circolare 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. La circolare ministeriale, emanata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, fornisce specifici chiarimenti sull'applicazione dei commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186 del Codice della strada e sul loro coordinamento con l'art. 125.
Secondo le indicazioni ministeriali, l'aumento di un terzo previsto dal primo periodo del comma 9-quater trova applicazione nei confronti del conducente titolare di patente italiana sulla quale siano stati apposti congiuntamente i codici unionali 68 e 69 a seguito di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.
La circolare precisa che l'aumento di un terzo e il raddoppio previsti, rispettivamente, dal primo e dal secondo periodo del comma 9-quater non possono concorrere tra loro. Il raddoppio sostituisce, pertanto, l'aumento ordinario quando ricorrono i presupposti specifici della manomissione del dispositivo o dei relativi sigilli.
In presenza di diverse ipotesi di maggiorazione delle sanzioni pecuniarie, gli aumenti devono essere calcolati singolarmente sull'importo della sanzione base. La circolare esemplifica tale criterio con riferimento al conducente che abbia provocato un incidente stradale e sia soggetto alle prescrizioni dei codici 68 e 69: al raddoppio della sanzione base si aggiunge l'aumento di un terzo, calcolato sulla medesima base, e non sull'importo già raddoppiato.
Il documento distingue inoltre le violazioni delle prescrizioni relative all'alcolock, disciplinate dall'art. 125, dalle fattispecie di guida in stato di ebbrezza previste dall'art. 186, precisando le ipotesi nelle quali le rispettive sanzioni possono concorrere.
Le indicazioni relative all'iniziale differimento dell'applicazione delle disposizioni tecniche sull'alcolock devono essere lette tenendo conto del successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2025, n. 162, e degli ulteriori provvedimenti intervenuti.
Fonte documentale: Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, circolare 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024. Per la consultazione del materiale illustrativo pubblicato sul portale: scheda illustrativa della circolare ministeriale.
15. Disciplina speciale dell'art. 186-bis. Le categorie di conducenti individuate dalla disposizione speciale sono soggette a limiti e conseguenze differenti.
La sussistenza delle condizioni del comma 9-ter non esclude la necessità di verificare eventuali ulteriori discipline speciali applicabili al conducente.
16. Assenza di responsabilità penale per la sola fascia considerata. Il tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l integra la violazione amministrativa della lettera a). L'aumento previsto dal comma 9-quater non modifica la natura dell'illecito.
Resta ferma la necessità di verificare eventuali fatti autonomamente rilevanti sotto il profilo penale.
17. Rilievo della giurisprudenza. La disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, presenta profili che richiedono un progressivo consolidamento interpretativo, soprattutto in materia di cumulo delle maggiorazioni, prescrizioni del titolo abilitativo e conseguenze accessorie.
Le pronunce relative all'accertamento alcolemico, alla prova mediante etilometro e alla corretta individuazione della fascia sanzionatoria conservano rilievo anche per questa fattispecie, ma non devono essere presentate come decisioni specifiche sul comma 9-quater se non ne affrontano effettivamente il contenuto.
18. Completezza della contestazione. La presente ipotesi richiede la prova della condotta di guida, del tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l e della condizione soggettiva prevista dal comma 9-ter.
La documentazione deve inoltre consentire di distinguere la maggiorazione del primo periodo del comma 9-quater dall'eventuale raddoppio del secondo periodo, dall'aggravante dell'incidente provocato e dalle autonome violazioni relative al dispositivo alcolock.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
17 ottobre 2026: prima predisposizione della Scheda 09, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l da parte di conducente soggetto alle prescrizioni previste dal comma 9-ter. Inserimento della maggiorazione del comma 9-quater, delle formule operative, delle verifiche relative ai codici unionali 68 e 69 e delle osservazioni tecnico-giuridiche.
18 ottobre 2026: revisione normativa e redazionale; approfondimento della condizione soggettiva del conducente, della decorrenza delle prescrizioni, delle verifiche sul dispositivo alcolock, della maggiorazione pecuniaria, del rapporto con l'articolo 125 e del coordinamento con le ulteriori fattispecie aggravate. Inserimento del richiamo alla circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2024, prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, con approfondimento dei criteri di calcolo delle maggiorazioni e dei rapporti con la disciplina dell'alcolock. Evidenziata la necessità di verifica interpretativa sulla durata della sospensione della patente.
AVVERTENZA: il presente Prontuario costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati nelle singole schede si riferiscono alla rispettiva data di aggiornamento. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.